Annunci immobiliari e APE

annuncio_2015Annunci immobiliari e APE. Dal’1 ottobre 2015, ciò che già era un obbligo sia per gli annunci commerciali di vendita e che per gli annunci commerciali di locazione (affitto) degli immobili degli immobili, si arricchisce di un nuovo strumento obbligatorio. Sarà infatti necessario affiancare tali annunci con la targa energetica (simile in tutto e per tutto in quella che già conosciamo essere presente sugli elettrodomestici) il cui modello è contenuto nelle nuove Linee Guida Nazionali per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, d.m. 26 giugno 2015.

La targa (conforme alla immagine riportata qui a sinistra) deve essere fornita, insieme all’attestato, dal tecnico che redige l’attestato di prestazione energetica e contenere sia la classe energetica dell’edificio che l’indice di prestazione energetica globale determinato a valle dei calcoli.

Il decreto (art. 4 c. 7) stabilisce, infatti, che “nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format approvato col decreto medesimo” (Appendice C alle Linee Guida).

Ricordiamo che il nuovo decreto ha anche introdotto il nuovo sistema di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica, il SIAPE, che entrerà in funzione entro 90 giorni a partire dal 1 ottobre e che le Regioni e le Provincie Autonome sono chiamate ad effettuare i controlli sul rispetto degli obblighi in materia di certificazione energetica.

Infine, l’art.15, comma 10, del decreto legislativo n.192/2005 così come modificato dalla legge 90/2013  dispone che “In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro“.

Attenzione quindi.

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