Annunci commerciali immobiliari: l’obbligo è di inserire l’indice di prestazione energetica o la classe energetica?

Si vuole ancora una volta chiarire la differenza tra indice di prestazione energetica e classe energetica e spazzare dubbi sull’obbligo di inserire l’uno o l’altra negli annunci commerciali dal 1° gennaio 2012.
Secondo quanto contenuto nelle definizioni riportate nell’allegato A del D.Lgs. 192/2005, l’indice di prestazione energetica esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m² anno o  kWh/m³ anno. Il D.M. 26 giugno 2009, “Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici”, chiarisce ulteriormente che l’indice di prestazione energetica tiene conto del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.
L’indice di prestazione energetica è contraddistinto da un numero espresso, come detto, in kWh/m² anno o  kWh/m³ anno.
Nello stesso D.M. si definisce la classe energetica globale dell’edificio come l’etichetta di efficienza energetica attribuita all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva.
La classe energetica è contrassegnata da una lettera.
L’articolo 13 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28, rende obbligatorio inserire la prestazione energetica degli edifici affermando:
«Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.»
Appare chiaro come l’obbligo sia sull’indice e non sulla classe. Si rende necessario, quindi, inserire negli annunci commerciali il corrispondente valore numerico espresso  in kWh/m² anno o  kWh/m³ anno desumibile esclusivamente da un attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico abilitato e non una lettera indicante la classe, che può comunque essere inserita per completezza di informazione, non per obbligo.
Ciò nonostate, alcune agenzie immobiliari, giornali di inserzioni ed anche su tanti siti di settore si parla di obbligo di indicare la classe. E magari la classe è la G, desunta dall’autodichiarazione del proprietario. E’ un errore di interpretazione della legge grossolano, che comporta comunque la violazione dell’articolo in questione.
Scarica un esempio di ACE con evidenza dell’indice di prestazione energetica e della classe energetica
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