APE, decade l’obbligo per donazioni e successioni

Dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145, cosiddetto “Destinazione Italia”, non è più necessario produrre l’attestato di prestazione energetica per i trasferimenti a titolo gratuito e di conseguenza decade l’obbligo di allegarlo all’atto.

Trattandosi di un decreto legge i suoi effetti sono immediati, ma entro 60 giorni il Parlamento dovrà convertirlo in legge potendovi apportare ulteriori modifiche.

Per il momento, ad ogni modo, non è più necessario produrre l’APE per le donazioni e le successioni e allegarlo all’atto notarile. Seguiremo con attenzione l’ulteriore evolversi della situazione durante l’iter parlamentare a cui sarà sottoposto nelle prossime settimane il decreto.

Scarica il D.L. 23 dicembre 2013, n.145 – Destinazione Italia

Di seguito si riportano i due commi dell’art.1 del D.L. 145/2013 che intervengono sulla Certificazione Energetica degli Edifici.

7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,  comprensiva  dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;  copia dell’attestato di prestazione energetica deve  essere  altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi’ ai richiedenti, in luogo di quella della nullita’ del  contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purche’ la nullita’ del contratto non sia gia’ stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Questa voce è stata pubblicata in Articoli tecnici, Certificazione Energetica, Prestazione Energetica e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.