APE donazioni e successioni

APE donazioni e successioni. Facciamo un pò di chiarezza sugli adempimenti relativi all’attestato di prestazione energetica (APE) nel caso di donazione e successione. L’articolo è aggiornato ad aprile 2014 ovvero alla pubblicazione dell’ultima legge che ha modificato la procedura di certificazione energetica, la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21-2-2014) di conversione del decreto-legge n.145/2013.

Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, quindi nel caso di donazione o successione, relativamente agli obblighi in merito di certificazione energetica allo stato attuale l’unico obbligo previsto è quello di dotazione.

Ovvero, l’edificio in oggetto, all’atto di trasferimento a titolo gratuito, deve essere dotato di attestato di prestazione energetica. In poche parole il documento, a quella data, deve risultare esistente e il proprietario “donante” deve averlo fatto produrre da un tecnico abilitato nei tempi previsti.

Per la violazione di questo obbligo, tuttavia, non sono previste sanzioni. E’ il classico esempio di legge imperfetta, “lex imperfecta”, così definita sin dagli antichi romani e non a caso studiata ai primi anni delle facoltà giuridiche in “Diritto Romano”: lex imperfecta «indica le norme giuridiche che impongono divieti, ma non prevedono una sanzione per il caso di loro inosservanza».

Il comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 coordinato fino alla Legge n.9 del 21 febbraio 2014 infatti dispone che:

2) Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatari o all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Scorrendo poi sino all’art. 15 (Sanzioni) dello stesso decreto nulla è trascritto a proposito di sanzioni eventuali ad inadempimento degli obblighi previsti per il caso di trasferimento a titolo gratuito.

A questo punto sta al cittadino la scelta:
1) l’obbligo è previsto e, a scanso di eventuali future controversie, si dota l’unità immobiliare di APE all’atto di donazione o successione;
2) non essendo previste sanzioni non ha senso rispettare tale obbligo e, dunque, non si dota l’unità immobiliare dell’APE. Purtroppo in molti sposano questa tesi, poco “civica”.

Opinione del sottoscritto è che un obbligo di legge, al di là della sanzione o della pena, vada sempre rispettato. Non è detto, del resto, che eventuali future controversie non pongano il problema di questo inadempimento.

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