Ape in caso di atti a titolo gratuito.
Mentre la legge appare molto chiara per quanto riguarda gli atti a titolo oneroso, nei quali il trasferimento della proprietà si realizza per mezzo di un onere (nella stragrande maggioranza pagamento di una somma concordata), non altrettanto chiara lo è nel caso in cui il trasferimento avviene a titolo gratuito, come ad esempio le donazioni.
La legge dispone che per gli APE in caso di atti a titolo gratuito vi sia l’esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa e la logica conclusione è che in questo caso l’Attestato di Prestazione Energetica non sia necessario.
Leggendo con più attenzione si scopre, tuttavia, che, anche nei casi di trasferimento a titolo gratuito, è necessario che l’immobile sia dotato di Attestato di Prestazione Energetica, ma a differenza di quanto disposto in caso di trasferimento a titolo oneroso, non sono previste sanzioni. Ne consegue che, spesso, l’obbligo di dotazione sia ignorato.
A supporto di tale tesi, il Consiglio Nazionale del Notariato nel suo Aggiornamento allo Studio n.657-2013/C precisa:
Gli atti traslativi a titolo gratuito sono soggetti al solo obbligo di DOTAZIONE (art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005; il D.L. 145/2013 ha modificato solo il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005, sottraendo gli atti a titolo gratuito dagli obblighi di allegazione, consegna e informativa, ma non ha anche modificato il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005, che tuttora prevede l’obbligo di dotazione per gli atti gratuiti).
Gli atti traslativi a titolo gratuito NON sono, invece soggetti agli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA (art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005; la circostanza che non sia più previsto l’obbligo per il beneficiario di atti a titolo gratuito di dichiarare in atto di “aver ricevuto la documentazione … comprensiva dell’attestato di prestazione energetica”, porta a ritenere che sia escluso per tali atti anche l’obbligo di consegna dell’attestato). Per quanto riguarda l’attività del Notaio, nessuna particolare formalità, pertanto, è attualmente richiesta in occasione della stipula di un atto traslativo a titolo gratuito:
– né l’allegazione all’atto dell’attestato (espressamente limitata dal comma 3 alla sola compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari);
– né l’introduzione in atto della dichiarazione del donatario e/o beneficiario di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica (espressamente limitata dal comma 3 alla sola compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione). Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (relativo all’obbligo di dotazione, unico obbligo “sopravvissuto” per gli atti a titolo gratuito) non impone alcuna menzione in atto circa l’avvenuta dotazione dell’attestato;
Pertanto con riguardo agli atti traslativi a titolo gratuito può concludersi nel senso che:
– permane a carico del proprietario (donante/alienante) l’obbligo di dotazione; la violazione di tale obbligo, peraltro, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, posto che l’art. 15, c. 8, d.lgs. 192/2005 limita l’applicazione della sanzione pecuniaria, dallo stesso prevista per il caso di mancata dotazione, al solo caso della vendita, esclusi, pertanto, gli atti traslativi a titolo gratuito:
– non vi è alcuna formalità da rispettare né alcuna menzione da inserire nell’atto.
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