APE no a imposta di bollo

Articolo pubblicato su Ediltecnico.it.

Non è necessario apporre l’imposta di bollo agli attestati di prestazione energetica ( APE ) o alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che li accompagna, per la registrazione dei contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione che determina la nullità del contratto. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione_n.83E_del 22/11/2013 (scarica) rispondendo così alle tante richieste di chiarimento pervenutele.
Gli istanti, oltre a chiedere delucidazione sull’imposta di bollo e di registrazione, si domandano se l’APE va allegato in copia semplice o in copia conforme all’originale.

L’imposta di registro non si applica.
L’agenzia chiarisce che, con riferimento ai quesiti formulati, si rileva che, in linea generale, le regole da seguire per la registrazione degli atti sono dettate dall’articolo 11 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR). Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo 11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
– di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
– di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
– di atti non soggetti a registrazione.
In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l’attestato di prestazione energetica.
In tal caso, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione.
L’attestato di prestazione energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non può, infatti, essere ricondotto nell’ambito delle previsioni recate dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR.
Registrazione telematica. Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro.

L’APE può non essere allegato.
Non è obbligatorio allegare l’APE ai fini della registrazione dell’atto, ma solo ai fini della nullità o annullabilità del contratto. In buona sostanza  l’agenzia registra comunque il contratto senza interessarsi se esso sia nullo. E non allegando l’APE il contratto è nullo. Ma la situazione può essere sanata con successiva registrazione che però comporterebbe il pagamento di ulteriori spese.
Al riguardo, infatti, precisa che in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 38 del TUR “La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta”.
Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), sono applicabili le disposizioni previste, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 8 del TUR secondo cui “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
In tale ipotesi, deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede.
E’ diventata obbligatoria l’allegazione a pena di sanzioni amministrative e non più della nullità dell’atto.

APE no a imposta di bollo: ma a seconda della tipologia di copia.
L’imposta di bollo non va applicata all’ APE allegato in originale o in copia semplice, mentre va posta quando è allegato come copia conforme all’originale con dichiarazione resa da pubblico ufficiale.
Va, infatti, considerato quanto previsto:
– dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
– dall’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”.
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.

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