APE non a norma

Come riconoscere un APE non a norma?

Questa domanda mi viene posta molto spesso. E quanto più passa il tempo, tanto più il consumatore ne prende coscienza. Nell’acquistare o prendere il locazione un immobile è necessario fare attenzione all’attestato di prestazione energetica, che riporta utili informazioni dell’immobile di suo interesse:
– il costo standard di conduzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento (se presenti) e di produzione di acqua calda sanitaria;
– lo stato degli stessi impianti (all’APE è allegato il libretto dell’impianto di climatizzazione);
– i possibili interventi che possono migliorare la prestazione energetica e la relativa convenienza tenuto conto anche degli eventuali incentivi statali di cui usufruire.

Cosa controllare.

Raccomandazioni. Una prima verifica da farsi è sulla presenza di raccomandazioni per il miglioramento della classe energetica. E’ fatto obbligo, infatti, ai fini della validità dell’attestato, la presenza di una serie di raccomandazioni utili per capire, in futuro, quali possono essere gli interventi da effettuare sull’unità immobiliare per diminuire i consumi, magari usufruendo delle detrazioni fiscali o di altri incentivi statati, quali ad esempio il conto termico. La legge dispone che in assenza delle raccomandazioni, l’attestato di prestazione energetica non è valido.

Le raccomandazioni sono contenute alla pagina 2 dell’APE

Sopralluogo. Altra importante adempimento è relativo all’avvenuto sopralluogo. Mi rendo conto che non è di facile di determinazione, ma il sopralluogo è obbligatorio per legge ed ogni soggetto certificatore non può esimersi dall’effettuarlo. Il sopralluogo serve non solo a raccogliere le informazioni tecniche e documentali per effettuare i calcoli, ma anche per verificare lo stato dei luoghi, degli elementi edilizi e, soprattutto, degli impianti.

Tutti gli attestati riportano l’avvenuto sopralluogo. Ma è davvero avvenuto?

Trasmissione alla Regione. Altra verifica è quella della presenza della ricevuta di avvenuta presentazione dell’attestato alla Regione di competenza. E’ obbligo, infatti, per il soggetto certificatore, consegnare l’attestato redatto all’autorità regionale competente prima della consegna dell’attestato al richiedente.

Congruità. Esistono poi alcuni controlli di congruenza che spesso il consumatore non può cogliere perché non ha competenza in materia. A titolo esemplificativo possiamo suggerire che una unità immobiliare che non sia dotata di impianti a fonti rinnovabili difficilmente può vantare una classe migliore della C. Se quindi, di fronte ad un nuovo edificio, ci si presenta un attestato in classe B, A1 fino ad A4, attenzione, se non ci sono pompe di calore di nuova generazione, impianti solari termici, fotovoltaici o a biomasse, ecc., allora è lecito porsi il dubbio e magari contattare un tecnico terzo per richiedere una verifica.

Conflitto di interessi. Nel caso di nuovi edifici è sempre opportuno controllare che il progettista, il direttore dei lavori e il soggetto certificatore non coincidano con la stessa persona. La legge, infatti, dispone che il soggetto certificatore dichiari di non avere conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere ne’ coniuge, ne’ parente fino al quarto grado del proprietario.

In generale si consiglia, di fronte a dubbi su eventuali APE non a norma di cui si dispone, di avvalersi di tecnici qualificati che possono visionare, valutare e segnalare eventuali irregolarità contenuti negli stessi. Purtroppo, infatti, sia online che per mezzo di tecnici improvvisati, è facile imbattersi in truffe legalizzate, a basso costo, che sviliscono non solo lo scopo dell’attestato, utile a fornire un elemento in più nella scelta di un immobile, ma anche la professione tecnica stessa.

Questa voce è stata pubblicata in Certificazione Energetica, Prestazione Energetica. Contrassegna il permalink.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.