Il 29 aprile 2014 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato agli ordini e ai suoi iscritti una circolare per fare un pò di chiarezza dopo gli ultimi aggiornamenti in materia di certificazione energetica ed in particolare circa le competenze dei soggetti certificatori, per cui si vedono allargate le classi di laurea in ingegneria che danno accesso alla professione, ed in particolare per molte del vecchio ordinamento che in un primo momento ne erano rimaste escluse. Il CNI rivendica come sua una vittoria che va a beneficio della coerenza della normativa, dove ribadisce ci sia ancora molto da fare.
La circolare conferma sostanzialmente quanto noi su questo stesso blog avevamo scritto alcune settimane orsono nell’articolo Competenze del certificatore energetico, infatti si afferma:
La nuova disciplina – come risultante per effetto delle modifiche intervenute ad opera del decreto “Destinazione-Italia” – ammette come tecnico abilitato per l’attestazione di prestazione energetica, senza obbligo di frequenza di corsi di formazione, praticamente tutti gli Ingegneri del vecchio ordinamento (iscritti all’Ordine ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi).
Per quanto riguarda le lauree triennali, sono contemplate le lauree conseguite nelle classi L7, L9, Ll 7, L23, L25 di cui al DM 16 marzo 2007 (e le lauree conseguite nelle classi : 4, 8, 10, 20, di cui al DM 4 agosto 2000) con l’unica esclusione della Laurea (triennale) avente la classe L-8 (“Ingegneria dell’informazione”), i cui possessori devono invece frequentare (o aver già frequentato) uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento dell’esame finale (e c10 1n conseguenza del fatto che il decreto-legge n .145/2013 non ha modificato anche la lettera b) del comma 3 dell’art. 2 DPR n.75/2013, aggiungendovi altre classi di Laurea).
Dalla lettura della normativa in esame (compresi i lavori preparatori, in cui si evidenzia la necessità di equiparare le classi di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento degli studi universitari con i diplomi di laurea rilasciati in base al vecchio ordinamento), appare evidente, ad avviso del Consiglio Nazionale, che la nuova disciplina legittima dunque tutti gli Ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica (era una delle richieste avanzate dal CNI).
Ovviamente sono fatte salve le normative specifiche di quelle Regioni e Province autonome che avevano già precedentemente legiferato, in attuazione delle direttive europee in materia energetica. Esse dovranno comunque provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto n. 75 sopra riportati.
Di seguito è possibile scaricare la circolare:
Circolare CNI n.367 del 29/04/2014
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