Certificazione energetica senza impianto di riscaldamento

Con questo breve articolo vorrei rispondere alle numerose domande che mi vengono poste riguardo l’obbligo di certificazione energetica anche nel caso di edifici senza impianto di riscaldamento.
Nelle regioni che non hanno legiferato autonomamente e nelle quali è in vigore la legislazione nazionale in materia, nel caso di edifici senza impianto di riscaldamento, vale quanto disposto dal d.lgs.192/2005 attraverso il suo decreto attuativo DM 26/6/2015, “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici”. In particolare con il suo allegato 1, “Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria”, vengono dettate le regole tecniche necessarie al calcolo delle prestazioni energetiche in assenza di impianto di riscaldamento.
In buona sostanza si presume che il comfort termico richiesto all’interno dell’edificio, in termini di fabbisogno di energia termica, venga raggiunto attraverso la simulazione di un impianto alimentato da gas naturale (metano) la cui efficienza globale è la media degli impianti installati in Italia.
E’ quindi obbligatorio, anche nel caso in cui gli edifici non siano dotati di impianto di riscaldamento, la produzione dell’attestato di prestazione energetica.
Chi volesse dare un occhiata all’allegato 1 delle LGN può scaricarlo al link seguente:
dm_linee_guida_ape 2015_allegato1
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