Competenze professionali Geometri Certificazione Energetica

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Competenze professionali Geometri Certificazione Energetica. Il DPR 75/2013 stabilisce che il soggetto certificatore per effettuare una certificazione energetica, o meglio un attestato di prestazione energetica, deve essere iscritto ai relativi albi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente. La legge specifica che, il tecnico, qualora non avesse tutte le competenze, egli opera nell’ambito delle proprie compenteze e in collaborazione con un altro tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti. Ma non è sufficiente, il tecnico deve essere in possesso di uno dei titoli tra i quali è compreso anche quello di Geometra.

In merito alle abilitazioni professionali dei Geometri relative alla progettazione di edifici ed impianti è necessario sottolineare:

  • il decreto del 1929 ha limitato l’attività del geometra alle «modeste costruzioni civili»: una definizione che lasciava il dubbio sulla competenza in materia di cemento armato, abrogata poi dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212;
  • la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 settembre 2009, n. 19292, prima, e la Sentenza n. 361 del 18 aprile 2013 del il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), poi, hano chiarito che i Geometri (e qui si cita la seconda) «possono occuparsi della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità. Lo scorporo effettivo delle attività riferite agli aspetti architettonici da quelle connesse al cemento armato, che richiedono calcoli complessi, consente, infatti, a ciascun professionista(architetto o ingegnere da un lato, geometra dall’altro) di poter riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell’edificazione». Giudizio ribadito peraltro dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013;
  • relativamente alla progettazione di impianti, per gli elettrici (che eppure non rientrano nelle competenze richieste per la certificazione energetica), come anche confermato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Circolare CNI 221 Competenze geometri progettazione impianti fotovoltaici) si ritiene, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM n.37/2008, che possano essere progettati impianti fino a 6 kW di potenza, mentre per gli impianti termici ovvero di climatizzazione estiva ed invernale (di specifico interesse ai fini della certificazione energetica) si deve fare riferimento alla sentenza del Tar Liguria n. 166 del 2006, dove si legge: «Va perciò ritenuto che la competenza professionale di un geometra non può estendersi alla predisposizione e alla vigilanza su quelle attività che implicano l’utilizzo di vari principi della fisica, e si configurano come funzionalmente autonome rispetto alle opere tipicamente murarie», ragion per cui è lecito ritenere o comunque metterne in dubbio la non competenza.

Visto quanto esposto si ritiene che il geometra possa redigere attestati di prestazione energetica (APE) per qualsiasi tipologia di edificio qualora collaborasse con altro tecnico di modo da coprire le competenze vacanti, mentre in maniera autonoma solo per alcune tipologie come edifici di modesta entità, anche in cemento armato, e senza impianto di riscaldamento (ma qui la legge è meno chiara e ci si affida ad una sentenza del TAR Liguria). Se, tuttavia, volesse sanare le proprie competenze vacanti, e quindi accreditarsi per qualsiasi tipologia di edificio, ai sensi del DPR 75/2013, può ottenere un un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici tenuti da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali previa autorizzazione a livello nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Ambiente e quello delle Infrastutture e dei Trasporti. A livello regionale potranno essere le stesse regioni o province autonome ad organizzare i corsi oppure autorizzare altri soggetti in ambito regionale. Tali corsi devono rispettare dei contenuti minimi che sono riportati in allegato al decreto.

Infine, a supportare quanto detto, sono gli stessi Geometri, come dimostra il comunicato (vedi immagine) emanato da un Collegio Provinciale in seguito all’entrata in vigore del DPR 75/2013 e raggiungibile a questo indirizzo.

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