Decreto Milleproroghe e APE: altra confusione

Decreto Milleproroghe e APE: altra confusione

Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto- legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6 (che era stato già abolito).

No, non sono parole mie (quelle in corsivo) ma del Governo attraverso il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 cosiddetto Milleproroghe (parte 2), comma 5 dell’articolo 2, che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che dal giorno successivo entrerà in vigore.

Chi sta seguendo la faccenda si sarà reso conto che questo è l’ennesimo (il terzo) intervento in una settimana in merito alla certificazione energetica degli edifici. Peccato che, analogamente agli altri, sia in totale contraddizione coi precedenti. Mentre, infatti, il primo disponeva sanzioni (da 3.000 a 18.000 per vendite e da 1.000 a 4.000 per affitti) per la non allegazione agli atti di trasferimento e ai contratti di locazione, il secondo rimandava la nullità degli stessi (già abrogata dal primo – che pasticcio) all’approvazione di un nuovo decreto ministeriale in sostituzione delle Linee Guida Nazionali sulla Certificazione Energetica degli Edifici (D.M. 26/6/2009). Quest’ultima e terza modifica mette, tuttavia, in dubbio anche la prima (la secondo non aveva valore già di per se, poveri noi…). Infatti, se è vero che le sanzioni erano predisposte per la non allegazione agli atti di trasferimento, non si capisce bene cosa possa significare ora che il documento da allegare (l’APE) possa essere acquisito anche successivamente. Se non lo allego sono ancora sanzionabile? E quanto tempo ho a disposizione per allegarlo? Siamo sicuri che, in caso di allegazione postuma, io non sia passibile di sanzione? Come posso adempiere al mio obbligo di allegazione postuma, dovrò consegnare l’APE sempre al Notaio che lo allegherà all’atto? Quanto tempo ho per adempiere tale obbligo?

Inoltre, dal momento che il venditore o locatore nell’atto o contratto stesso è obbligato a dichiarare di aver consegnato l’attestato di prestazione energetica all’acquirente o conduttore (senza considerare che avrebbe dovuto già darne atto nell’annuncio commerciale), e quindi ha già prodotto e consegnato materialmente il documento alla controparte, che beneficio può ottenere da questa ulteriore disposizione? L’impressione è che la norma sia del tutto contraddittoria, per non dire illegittima, dal momento che non si può mettere a disposizione l’APE successivamente alla firma dell’atto notarile, ma si sarebbe dovuto produrre e metterlo a disposizione sin dall’inizio della contrattazione. E’ come se il Governo stesso esortasse a compiere una irregolarità, a non adempiere compiutamente ad una legge. Ma forse, e a questo punto si spera, è solo incompetenza o magari l’ennesimo regalo per qualcuno, il terzo diverso soggetto in pochi giorni, evidentemente, che è riuscito a portare la sua istanza ai piani alti del potere.

In tutto questo di efficienza energetica ce n’è ben poca, ma ancor più preoccupante, c’è ben più poca efficienza legislativa.

Viva l’Italia!

Testo Milleproroghe parte 1
Testo Milleproroghe parte 2

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