I Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi

Perché un processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia abbia successo, esso deve essere accompagnato da una attenta politica di incentivi, in grado di incoraggiare i “nuovi operatori” che si muovono nella direzione desiderata. E, nel caso dell’Europa, la direzione è esplicitamente quella di favorire l’aumento di offerta di energia da fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica.

Lo strumento che lo Stato Italiano ha assegnato all’incentivazione dell’aumento dell’efficienza energetica è quello dei certificati bianchi anche chiamati titoli di efficienza energetica1.

Il meccanismo di fondo dei titoli di efficienza energetica, di seguito TEE, in vigore dall’1 gennaio 2005, è quello di imporre degli obblighi a carico dei grandi distributori di energia, sia elettrica che gas, e di premiare chi ottiene risparmi energetici certificabili, al di sopra di certi quantitativi. Tali obblighi e facilitazioni non vengono però decretati stabilendone il valore monetario, ma lasciando che tale valore si determini sul mercato. In particolare:

– l’obbligo imposto ai grandi distributori di energia2 è di effettuare interventi presso i propri clienti che portino a risultati di miglioramento delle tecnologie e di risparmio energetico, in quote definite dalla legge. Alle quote di efficienza energetica ottenuta corrispondono pari certificati bianchi (uno ogni TEP3 risparmiato). Se le quantità ottenute sono inferiori a quelle imposte, i soggetti obbligati devono acquistare da altri operatori i certificati mancanti;

– il diritto degli operatori che attuano interventi di efficienza energetica (i grandi distributori e altri soggetti) è di ricevere dal GME i certificati che attestano il risparmio conseguito.

Il controllo tecnico del sistema è affidata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas mentre il controllo del mercato dei certificati al GME, infatti tutti i soggetti implicati nel meccanismo sono inseriti nel registro elettronico dei titoli di efficienza energetica, presso il GME, che ne controlla le partite a credito e a debito. Alla chiusura di ogni esercizio, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas verifica la posizione di ciascun soggetto obbligato e, in caso di mancata ottemperanza, applica delle sanzioni.

Ci sono tre tipologie di titoli, a seconda degli interventi di efficienza energetica che vengono effettuati:

– titoli di tipo I, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica;

– titoli di tipo II, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di gas naturale;

– titoli di tipo III, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili;

– titoli di tipo IV, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili utilizzati per l’autotrazione.

L’acquisto e la vendita dei certificati può avvenire:

– all’interno di una vera e propria Borsa dei titoli di efficienza energetica affidata al GME. Il Gestore organizza sessioni di compravendita con cadenza settimanale;

– attraverso contratti bilaterali, cioè accordi privati. I prezzi e le quantità dei titoli così scambiati devono essere obbligatoriamente comunicati al GME. Il quinto giorno di ogni mese, il Gestore pubblica in forma aggregata le quantità, il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata attraverso i contratti bilaterali registrati nel mese precedente. Questo per garantire maggiore trasparenza sull’andamento dei prezzi dei TEE.

Per l’anno 2009 il valore di mercato dei TEE ha registrato un prezzo medio ponderato di 80,67 € per i titoli di tipo I, 80,30 € per i titoli di tipo II e 78,98 € per i titoli di tipo III.

Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente definiti fino al 2012. Questi vengono poi ripartiti tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di energia da essi distribuita rispetto al totale4. Per l’anno 2009 l’obiettivo di risparmio nazionale di energia elettrica è di 0,60 MTep rispetto al 2008 e di 1,80 MTep cumulato a partire dal 2005. L’obiettivo di risparmio nazionale di gas è, invece, di 0,40 MTep rispetto al 2008 e di 1,40 MTep cumulato a partire dal 2005.

A parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (o per l’acquisto dei certificati bianchi), l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas riconosce ai distributori obbligati un contributo fisso in denaro. Per l’anno 2009 il contributo è stato pari a 88,92 € per Tep risparmiata5 mentre per l’anno 2010 il contributo è pari a 92,22 € per ogni Tep risparmiata6. Tale contributo non viene corrisposto per i titoli di tipo IV.

L’introduzione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica è da considerarsi un vero successo nell’ambito del risparmio energetico: si è stimato che a poco più di tre anni dall’avvio del meccanismo, gli obiettivi nazionali risultano ampiamente superati. Infatti, considerando complessivamente le riduzioni di energia elettrica e gas, a novembre 2009 erano stati risparmiati oltre 5 milioni di Tep, contro un obiettivo totale di 3,2 milioni a fine 20097.

1 Le principali norme che regolano la materia sono:
– la Legge 14 novembre 1995, n. 481, che introduce le norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
– il Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 e il Dlgs 23 maggio 2000, n. 164, che attuano rispettivamente la direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell’elettricità e del gas naturale;
– i due Dm Attività produttive 20 luglio 2004 che determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas (poi modificati dal Dm 21 dicembre 2007) e regolano il meccanismo dei Certificati Bianchi;
– numerose Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tra cui:
– la 103/03 (e successive modifiche) con cui l’Autorità ha emanato le Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e definito i criteri e le modalità per il rilascio dei TEE;
– la 234/02, la 111/04 e la 70/05 con cui ha definito e approvato le diverse schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria.

2 I soggetti obbligati sono i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete.

3 La tonnellata equivalente di petrolio (TEP) è un’unita di misura dell’energia. In letteratura viene anche indicata come toe, dall’acronimo inglese tonne of oil equivalent.
Tale unità di misura è stata introdotta al fine di facilitare il confronto tra le varie fonti energetiche ed il petrolio.
Questa unità di misura è definita come la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio. A causa della sua definizione, ad una tep non corrisponderebbe in teoria un valore univoco, dipendendo infatti dalla qualità di petrolio considerata. Per questo motivo il valore di una tep è stato fissato convenzionalmente dalla IEA (International Energy Agency) in 41.86 GJ.

4 Delibera 15 dicembre 2008 EEN 35/08, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”.

5 Delibera EEN 36/08, recante “Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”.

6 Delibera EEN 21/09, recante “Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2010 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”.

7 “Quarto Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica”, anno 2009, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.