FAQ Attestato di Prestazione Energetica

Classificazione_GE_27062013[1]FAQ Attestato di Prestazione Energetica. In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto tantissime domande relative all’attestato di certificazione energetica (prima) e all’attestato di prestazione energetica (poi). Abbiamo selezionato, creandone una raccolta di FAQ, le domande più significative e che qui di seguito pubblichiamo.

D1. Quando un locale non ha impianto, ma solo condizionatori, quale libretto dell’impianto allego? Molti clienti a stento hanno quello delle istruzioni.
R1. Dal DPR 412/93: Definizioni. Per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all’allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all’allegato G al presente regolamento. In pratica sono gli impianti con caldaia a combustibile (metano, gpl, gasolio).
Nel caso di condizionatori non vi sono prescrizioni particolari, segnaliamo tuttavia che, ad esempio in regione Abbruzzo, deve essere trasmessa solo la scheda identificativa dell’impianto mutuandola ed adattandola dai modelli di libretto di impianto e di centrale attualmente disponibili.
Si ricorda che dal 1 giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione devono essere dotati del “Libretto di impianto per la climatizzazione” (disponibile a questo link) se la somma totale dei generatori installati nella singola abitazione è superiore a 12 kW. Da questa data, dunque, è necessario allegare il Libretto di impianto per la climatizzazione.

D2. Salve, mi hanno chiesto un APE per un edificio. Si tratta di un caso un po’ particolare in quanto catastalmente risulta un edificio residenziale da 180 mq classe A3 nei fatti si tratta di un edificio suddiviso in due parti adiacenti, una residenziale da 80 mq e l’altra commerciale (un negozio)da 100 mq. A quanto pare non è stata fatta la variazione al catasto quando sono stati suddivisi i due ambienti. In questo caso cosa mi consigli di fare? Posso fare l’APE solo per la parte residenziale se nello stesso subalterno è presente anche un negozio?
R2. Secondo il D.Lgs.192/2005 “edificio” (cui si applica la normativa in merito alla certificazione energetica) è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
Direi quindi che si può trattare la zona residenziale da 80 mq  a patto che la destinazione d’uso come definita dal DPR 412/93 (E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili) sia congrua con quella castatale, come in questo caso, poichè è A3. L’unica accortezza da fare è quella di inserire nei riferimenti catastali un asterisco che rimanda alle note (tipo *vedi Note) e nelle note all’asterisco riferire il fatto che tale porzione di edificio, nonostante autonoma, fa parte di un subalterno catastale che comprende altre porzioni, anch’esse autonome. La zona oggetto di certificazione è posta adiacente all’altra ed è confinante a N/S/O/E, ecc.

D3. Ho bisogno di sapere se posso utilizzare il Docet v.3 per calcolare la prestazione energetica di un’unica U.I. servita da due caldaie (per la zona notte e per la zona giorno). Dovendo elaborare un unico attestato (cosi come mi è stato riferito dall’ordine degli architetti) volevo capire se era lecito ipotizzare una potenza della caldaia data dalla somma delle due.
R3. Nell’ipotesi che le due caldaie siano della stessa tipologia, si, la somma delle potenze è la soluzione migliore, ma è consigliato l’utilizzo di un software commerciale certificato dal CTU nel caso di edifici particolari.

D4. Dovrei certificare un appartamento con caldaia in comune con altra abitazione. Per la certificazione dell’appartamento indico che l’impianto è centralizzato? Utilizzando tale procedura l’appartamento risulta di classe G. Se, invece, simulo lo stesso calcolo con impianto autonomo diventa di classe F: é corretto consigliare la sostituzione dell’impianto?
R4. La caldaia è centralizzata è il suo utilizzo è al 50%.
Per quanto riguarda la sostituzione va consigliata solo se c’è un beneficio in termini di minori consumi e quindi di risparmio economico, ovvero un tempo di ritorno accettabile. Si consiglia di fare una simulazione ovviamente utilizzando una caldaia a condensazione, valvole termostatiche su radiatori e cronotermostato.

D5. Vorrei sapere se con Docet si riesce a calcolare correttamente un APE riferito ad appartamento con adiacente stanza a veranda vetrata chiusa e anch’essa riscaldata.
R5. No, con il Docet non è possibile tenere conto di questa situazione particolare. E’ necessario un software commerciale certificato dal CTI.

D6. Buongiorno, stavo predisponendo due APE per due appartamenti facenti parte di fabbricato del 1955 (uno al piano terra ed uno al piano primo) dotato di unica caldaia ed oggetto di compravendita (unico venditore ed unico acquirente). Nella compilazione con Docet non saprei come trattare i dati della caldaia e, se predisponessi unico APE (ma il notaio lo accetterebbe?), come suddividere gli indici di prestazione dei due alloggi visto che la Regione Veneto mi chiede la compilazione di IPg, prestazione riscaldamento e prestazione acqua calda ed emissioni CO2?
R6. Molto dipende dai volumi riscaldati e dalla potenza della caldaia in gioco. Nell’ipotesi in cui si usi un software commerciale certificato dal CTU, la soluzione più semplice sarebbe quella di redigere un unico APE e indicare 2 appartamenti nell’apposita sezione, in questo caso l’IPE e la classe valgono per le due abitazioni e corrispondono, inoltre indica che l’impianto è centralizzato. E’ preferibile tuttavia, redigere due APE, determinare la percentuale di impegno della centrale termica relativa alle singole unità immobiliari e indicare nelle note che l’impianto di riscaldamento è in comune con altra unità abitatitiva di cui se ne trascrivono i relativi dati catastali.

D7. Buongiorno, la contatto per chiederle un’informazione riguardo Docet. Finora ho sempre redatto ACE e APE per unità immobiliari di tipo residenziale, ora mi capita di dover redigere un APE per un piccolo negozietto. Mi chiedevo se posso utilizzare DOCET ugualmente, anche se vedo che è predisposto solo per edifici residenziali. Si tratta si di un negozio ma è inserito in un edificio residenziale.Tra l’altro non possiede caldaia ma solo uno split per l’aria condizionata.
R7. Se la categoria catastale, come immagino, fa riferimento a destinazioni d’uso non residenziali, non può redigere l’APE attraverso il software Docet (con il quale si redigono APE per edifici residenziali, ovvero le categorie catastali dall’A/1 all’A/8). Deve, invece, utilizzare un software commerciale certificato dal CTI.

D8. Chiedo alcune informazioni in merito ad un APE per un edificio commerciale (settore alimentare) di 1300 mq che il sottoscritto sta effettuando.
I quesiti sono i seguenti:
1. L’edificio in questione è oggetto di locazione ed attualmente non presenta alcun impianto di condizionamento al suo interno, impianto che verrà realizzato non appena il locatario avrà accesso all’immobile e che dunque avvierà i lavori utili all’inizio dell’attività commerciale. E’ possibile certificare un edificio commerciale (Cat. D8) nello stato appena descritto? Facendo un calcolo veloce l’APE mi certifica la classe G. Tale effettiva classe energetica può causare problematiche amministrative?
2.Docet Pro può essere utilizzato come software di calcolo per tale edificio?
R8. 1) Certo, si può certificare l’edificio appena descritto. In assenza di impianto si presume, infatti,  che il comfort termico venga raggiunto attraverso l’utilizzo di energia elettrica. Fare un calcolo veloce per attribuire una classe è curioso. Ad ogni modo, l’attribuzione della classe G non comporta alcuna problematica amministrativa. Le ricordo che, a lavori ultimati, l’APE da lei prodotto non sarà più valido e sarà necessario aggiornarlo tenendo conto dell’introduzione di un impianto di riscaldamento/condizionamento.
2) Si, può utilizzare il Docet Pro (ma non Docet) in quanto è uno dei software commerciali certificati dal CTI, la cui lista può trovare qui: http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34

D9.Devo redigere l’APE di un appartamento del 1920-1925 che è senza caldaia, essendo stato disabitato per qualche anno. Presenta i termosifoni, ma è stata eliminata la caldaia. Ora il proprietario vorrebbe venderlo. Mi chiedevo quale dovrebbe essere la validità dell’APE. Se dovessi mettere 10 anni indicherei però che il certificato andrebbe rifatto in caso di installazione di nuova caldaia?
R9. La validità dell’APE è sempre di 10 anni, a meno che non vi sia installata una caldaia a gpl, metano, gasolio, ecc, nel qual caso devono essere rispettati tutti gli adempimenti che ne derivano. In questo caso quindi, in cui la caldaia è assente, ha certamente validità pari a 10 anni. Si può indicare nelle note (ma non è obbligatorio) che l’attestato è da rifare in caso di installazione di nuova caldaia, soprattutto se si inserisce come intervento migliorativo questo tipo di raccomandazione.

D10. Devo redigere un APE per locazione di un appartamento nel quale sono presenti 4 pompe di calore monosplit abbastanza datate (primi anni 2000) con potenza complessiva di circa 14 kw (ottenuta sommando le singole potenze in riscaldamento dei motori). Ora non mi è chiaro se in questo caso deve esserci o meno un libretto di impianto con indicate le manutenzioni eventualmente effettuate in base alle quali validare l’APE per dieci anni o meno, oppure tale obbligo sussiste solo nel caso di impianto termico a caldaia. Nei casi di impianti centralizzati o autonomi a caldaia ho sempre verificato le manutenzioni e allegato copia del libretto, di impianto o di centrale, all’APE validandolo per 10 anni, ma in questo caso?
R10. Si è corretta la sua interprestazione. Il libretto è da allegare sono nel caso di impianto termico con caldaia a fiamma.

D11. vi pongo
alcune domande riguardo la compilazione di un APE poiché è la prima volta che mi trovo a utilizzare Docet.
1) se sto compilando l’attestato per un affitto, lascio le voci Nuova costruzione, Passaggio di proprietà, Riqualificazione energetica tutte deselezionate perché non ricado in nessuno di questi casi?
2) nella personalizzazione degli infissi, se sulla stessa facciata ho più finestre della stessa tipologia (ad es. a due ante) ma di dimensioni diverse, Docet mi dà la possibilità di specificarne il numero ma di inserire solo due dimensioni (h e l) per tutte uguali. Come mi comporto? Inserisco la media?
3) compilando l’attestato per un appartamento, posso inserire la potenza nominale della caldaia autonoma solo come informazione non influente nel calcolo. Va bene così o devo compilare l’attestato come edificio dove posso inserire in modo attivo la potenza della caldaia?
4) una caldaia murale di tipo C (beretta ciao 24 csi N) corrisponde a un generatore a camera stagna 3 stelle?
5) non ho trovato l’opzione di inserimento del raffrescamento, inteso come impianto di climatizzazione. Non è compreso dal programma?
6) se nelle raccomandazioni il tempo di ritorno è maggiore di 10 anni, va comunque inserito? Posso inserire solo la raccomandazione senza specificare la nuova prestazione energetica raggiungibile?
R11. Di seguito le risposte punto per punto.
1) Mentre i software commerciali hanno o stanno aggiornando il modello di APE inserendo la casellina Locazioni, Enea e ITC-CNR non lo hanno fatto e al momento ogni tecnico si regola come ritiene più opportuno. Ad esempio si consiglia di selezionare Passaggio di Proprietà (per esclusione di NC e RE) e nelle note inserire che la motivazione è la Locazione, lei può fare altrettanto anche senza selezionare alcuna casella, il che sembra anche più corretto;
2) può calcolare manualmente il totale delle superfici vetrate per ogni orientamento, nella opzione Superficie vetrata;
3) l’edificio è riferibile ad edifici composti da più unità immobiliari, ma con una unica caldaia centralizzata. Quindi è corretto il primo caso, l’importante è inserire le giuste caratteristiche della caldaia, la potenza diventa un dato solo descrittivo;
4) si la caldaia è 3 stelle;
5) il calcolo del fabbisogno da raffrescamento allo stato attuale si limita all’involucro, non è ancora stata recepita la norma sul calcolo dell’impianto;
6) per il Docet (solo per il Docet) il produttore ha inserito questo limite di 10 anni che non esiste per legge. Tuttavia si consiglia di evitare raccomandazioni con tempo di ritorno superiore a 10 anni. Per quanto riguarda i dati, si, è necessario fare tutti i calcoli sulla prestazione energetica raggiungibile a valle del singolo intervento con il relativo tempo di ritorno e alla fine determinare anche la prestazione energetica a valle di tutti gli interventi applicati contemporaneamente e ovviamente il relativo tempo di ritorno.

D12. Buongiorno, non riesco a capire le percentuali 100%, 85%, 75% nelle raccomandazioni in Docet. A cosa si riferiscono? Ad esempio: se considero la struttura opaca con il 100%, ottengo un valore x, se considero il 75% ottengo un valore inferiore a x. Non mi è chiaro.
R12. I valori 100%, 85%, 75% sono riferiti alla porzione di elemento cui si interviene. Ad esempio, se intervengo nella coibentazione delle pareti opache, 100% indica che intervengo su tutte le pareti esterne, 85% solo sull’85% e così via. Stessa cosa per le altre tipologie di intervento.

D13. In Docet, per locali commerciali senza riscaldamento, io spunto la voce riscaldamento non presente. La classificazione che ne determino è valida?
R13. In caso di assenza di impianto di riscaldamento è corretto procedere come indica. Il problema è che con il Docet lei non può certificare locali commerciali come stabilito nelle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici (Allegato I del D.M.26/6/2009, ma solo abitazioni ad uso residenziale. Per gli edifici non residenziali è obbligatorio utilizzare uno dei software commerciali certificati dal Comitato Termotecnico Italiano.

D14. Vorrei sapere se in Docet e’ possibile stampare le schermate di calcolo intermedie. Nella procedura si stampa solo il risultato finale. Vorrei sapere come fare.
R14. A valle delle due prime fasi di inserimento dati, quella relativa all’involucro e quella relativa all’impianto, è possibile esportare in un file csv i report del fabbisogno di energia netta e il reporto dell’energia primaria. Nel primo caso si trova un simbolino con un grafico a destra al centro, nel secondo caso lo trova a destra in alto, in ambo i casi nell’ultima scheda di ogni singola fase di inserimento.

D15. Devo fare un APE per una vendita da costruttore a privato:
1. Poichè vende senza aver installato generatori e terminali, certifico spuntando generatore fittizio? Se si, validità 10 anni?
2. Il costruttore non sa ancora se i futuri utenti useranno la casa come abitazione a carattere continuativo o saltuario, ho pensato che, cautelativamente, potrei certificare tutto come abitazione a carattere continuativo così da considerare la condizione più gravosa. E’ corretto?
R15. Tutto corretto.
1) Generatore fittizio e validità 10 anni.
2) Ipotesti cautelativa: abitazione a carattere continuativo.

D16. In una certificazione di immobile senza impianto di riscaldamento ottengo un dato valore di EPgl. Simulando l’installazione di caldaia (col segno di spunta sul rendimento globale riscaldamento) pari, grosso modo, alla metà del precedente. Accanto a tale valore è indicato un delta costi. Cosa rappresenta precisamente questo valore? E perche non coincide con la differenza ottenuta tra i costi di un’eventuale spesa in energia elettrica e in metano applicati all’EPgl complessivo?

R16. Non è indicato un delta costi, ma il costo totale dell’intervento. Si faccia esempio: se lei sostituisce la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione e inserisce su tutti i radiatori le valvole termostatiche, spenderà TOT euro. Questa è la somma da inserire correttamente. Se invece dovrà rifare tutto l’impianto, ovvero sostituire le tubature, dovrà valutare anche questo costo ed è un pò più difficile, ma il calcolo va fatto. Infatti nel caso di “rendimento globale riscaldamento” si intende quanto meno che l’impianto sia composto da sistema di generazione (caldaia), sistema di distribuzione (tubature) – sistema di emissione (radiatore) – sistema di regolazione (termostato e valvole termostatiche) ad un livello alto di efficienza.
Se invece parliamo di “trasmittanza termica chiusure trasparenti” è più banale: si tratta semplicemente del costo totale per la sostituzione di tutti gli infissi con infissi di ultima generazione.
Tutto questo lavoro è funzionale alla determinazione del tempo di ritorno che il Docet calcola in automatico a partire dai risparmi energetici conseguiti ed il costo dell’energia precedentemente inserita.
E’ importante sottolineare che il tempo di ritorno per ogni intervento e per il totale di tutti gli interventi è d’obbligo inserirlo nell’APE.

D17. In Docet, vorrei sapere come vengono calcolati la superficie netta ed il volume lordo riscaldato nella schermata “Riepilogo dati geometrici”.
R17. La superficie netta la inserisce lei stessa nella seconda pagina ed altro non è che la superficie utile riscaldata, quindi al netto delle murature interne ed esterne. Il volume lordo invece è la superficie lorda (comprese le murature) x l’altezza lorda.

D18. Salve, il quesito che pongo è:
l’Impresa costruttrice può rilasciare l’ A.P.E. di un immobile firmato da un proprio tecnico dipendente che però non è stato ne il progettista ne il direttore dei lavori dell’opera, ne è stato coinvolto nel processo realizzativo dell’immobile stesso?
R18. No, non può redigere un tecnico dipendete dell’impresa costruttrice.
Il D.P.R. 75/2013 dispone all’Art. 3 (Requisiti di indipendenza e imparzialita’ dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) quanto segue:
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita’  di  giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2, i tecnici  abilitati, all’atto   di   sottoscrizione   dell’attestato   di   certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici  di  nuova  costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche’ rispetto ai vantaggi che possano derivarne  al  richiedente,  che  in ogni caso non deve essere ne’ il  coniuge  ne’  un  parente  fino  al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza  di conflitto di  interessi,  ovvero  di  non  coinvolgimento  diretto  o indiretto con i produttori dei materiali e  dei componenti  in  esso incorporati nonche’ rispetto ai vantaggi  che  possano  derivarne  al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne’ coniuge ne’ parente fino al quarto grado.

Le ho sottolineato la parte di suo interesse.
Ricordi al tecnico in questione che la legge 90/2013 sancisce che “Il professionista qualificato, che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Basta una piccola segnalazione per rendere eseguibile la sanzione.

A seguire le prossime FAQ che ci invierete e saremo lieti di rispondere e pubblicare.

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