Gli edifici soggetti a certificazione energetica a prescindere da trasferimento o locazione

kkk_attestato_prestazione_energetica_ape[1]Gli edifici soggetti a certificazione energetica a prescindere da trasferimento o locazione.

A rispondere alla nostra domanda è il Consiglio Nazionale del Notariato attraverso il l’Aggiornamento Studio n. 657-2013/C approvato il 20/06/2014, come di seguito riportato.

Alcuni edifici debbono essere dotati della certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o da un nuovo contratto di locazione; si tratta in particolare:

A) dei “NUOVI EDIFICI”: ossia degli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l’8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento); detti edifici debbono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. L’attestato, in questo caso, è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. (art. 6, c. 1, d.lgs. 192/2005)

B) degli EDIFICI RISTRUTTURATI: deve trattarsi, peraltro, di “ristrutturazioni importanti”, tali essendo definiti, dall’art. 2, c. 1, lett. l-viciesquater, d.lgs. 192/2005, gli interventi edilizi, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono; in particolare detti interventi consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.
Da segnalare che secondo la definizione ricavabile dall’ALLEGATO A al d.lgs. 192/2005 (paragrafo 18) per involucro edilizio si intende l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
Detti edifici debbono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Si ritiene, anche, in analogia con la disciplina dettata per i nuovi edifici, che l’attestato debba essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della “ristrutturazione importante” o società di costruzione che opera direttamente.
Benché non espressamente previsto nella normativa vigente, deve ritenersi, in analogia con la disciplina dettata per gli edifici di nuova costruzione, che debbano considerarsi rilevanti, ai fini della dotazione dell’attestato di prestazione energetica, solo le ristrutturazioni importanti” realizzate in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività, rispettivamente richiesto o presentate dopo l’8 ottobre 2005.

C) degli EDIFICI “PUBBLICI”: al riguardo l’attuale disciplina distingue tra:
– “edificio adibito ad uso pubblico”: edificio, non necessariamente di proprietà pubblica, nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici (in quanto detenuto dall’ente pubblico ad es. a titolo di locazione o comodato) (art. 2, c. 1, lett. l-sexies, d.lgs. 192/2005);
– “edificio di proprietà pubblica”: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonchè di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti (art. 2, c. 1, lett. l-septies, d.lgs. 192/2005). A sua volta l’art. 6 d.lgs. 192/2005 (ai commi 6, 7, 9) stabilisce quanto segue:
– nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq., ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 63/2013. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq. è abbassata a 250 mq. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari;
– per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 mq, per i quali sia stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico;
– tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici (sia che si tratti di edifici adibiti ad uso pubblico che di edifici di proprietà pubblica), o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

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