Il vecchio APE e il vecchio ACE sono ancora validi?

ace-640x4521Il vecchio APE e il vecchio ACE sono ancora validi? Si. A dare delucidazioni in merito è la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Certificazione energetica – Le novità in vigore dal 1° ottobre 2015” pubblicata il 24 settembre 2015.

Dal 1° ottobre 2015 l’APE dovrà essere redatto in conformità al nuovo format approvato con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 ed allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B).
Un APE redatto dopo il primo ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi invalido e non utilizzabile per i fini per cui è richiesto (ad esempio per l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso).
Ovviamente potranno essere ancora utilizzati, per tutti i fini per cui sono richiesti (ed in primis per l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso), gli attestati rilasciati, sulla base delle previgenti normative ed in conformità ai precedenti modelli, anteriormente al 1 ottobre 2015.
Si può, al riguardo, appellarsi oltre che alla specifica disposizione dell’art. 10 dello stesso Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 (a norma del quale “resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità ad ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009”) anche al principio ricavabile dall’art. 6, c. 10, decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, norma che fa salvi gli attestati di certificazione energetica rilasciati prima del 6 giugno 2013 in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità; pertanto, in virtù di detta norma specifica e di detto principio, può fondatamente ritenersi, che sia gli attestati di prestazione energetica che gli attestati di certificazione energetica rilasciati prima del 1 ottobre 2015, in conformità alle disposizioni normative vigenti all’epoca del loro rilascio, potranno ancora essere utilizzati, anche dopo il 1 ottobre 2015, se ed in quanto ancora in corso di validità.
Si rammenta al riguardo che giusta quanto disposto dall’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005, l’attestato energetico ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che:
a) non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
b) che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti.

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