Le novità dal nuovo decreto sulle prestazioni energetiche

competenze-certificazione-energetica[1]È ormai imminente il varo del decreto sulle prestazioni energetiche (decreto di attuazione di cui all’art.4 comma 1 del d.lgs. 192/2005 in sostituzione del dPR 59/2009) che definisce le modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed unità immobiliari.

A questo scopo il decreto prevede l’introduzione di nuove metodologie di calcolo e il rafforzamento, sulla base dell’ottimizzazione tra costi e benefici degli interventi, degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli esistenti con l’obbiettivo di portare progressivamente all’aumento degli edifici ad energia quasi zero su tutto il territorio nazionale.

Quali sono le novità più importanti? Tralasciando ovviamente i parametri tecnici e i requisiti minimi per lo più aggiornati a valori più restrittivi rivisti al fine di migliorare la prestazione energetica globale del parco edilizio nazionale (materia tecnica trattata nello specifico dagli allegati), nello sfogliare quello che tuttora è ancora una bozza, a parte le iniziali definizioni di rito, ci si trova subito di fronte al richiamo della normativa tecnica generale per il calcolo della prestazione energetica, conforme alle EN a supporto della direttiva 2010/31/UE , con particolare riferimento alle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, che sappiamo ormai tutti esser state aggiornate nell’ottobre del 2014, la parte 4 sull’utilizzo delle fonti rinnovabili e la parte 3 che porta, di fatto, il tanto atteso completamento del calcolo del raffrescamento estivo nella prestazione energetica globale dell’edificio.

In quest’ottica, non manca il rimando all’altro attesissimo decreto di attuazione del d.lgs. 192/2005, ovvero le nuove “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, anche quest’ultimo di imminente varo e che comporterà profonde modifiche alla redazione degli attestati di prestazione energetica, sia nella forma che nella sostanza. Ambedue i decreti, lo ricordiamo, sono necessari al completo recepimento della direttiva europea 2010/31/UE per il quale non rispetto l’Italia ha in corso una procedura di infrazione della Commissione Europea ed è molto probabile che entro la metà del corrente anno (si cita l’1 luglio 2015) entreranno già in vigore.

Continuando la lettura del decreto si legge che l’Enea, in collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), verrà incaricata di studiare iparametri tecnici dell’edificio standard di riferimento al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali, e, nei casi di edifici non residenziali, comprendendo anche i requisiti energetici degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all’interazione tra luce artificiale e naturale, degli ascensori e delle scale mobili. Sostanzialmente, quindi, i requisiti verranno costantemente aggiornati grazie ad Enea e CTI tenendo conto anche dei progressi tecnologici, ma la vera novità è costituita dall’introduzione di requisiti energetici oltre che per l’illuminazione anche per scale mobili e ascensori.

Altro punto fondamentale è quello relativo alle Regioni e Provincie Autonome. Il decreto promuove, di fatto, il riallineamento alla normativa nazionale di tutte quelle regioni che, nel vacuum legislativo tra l’emanazione del primo d.lgs. 192/2005 e il completamento di tutti i suoi decreti attuativi (quasi 4 anni), avevano legiferato autonomamente. Da subito saranno riallineate le Regioni e Provincie Autonome che non hanno recepito la direttiva 2010/31/CE, a seguire anche quelle che lo hanno già fatto.

È compreso in questo riallineamento quello relativo alla definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto energetico degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Riallineamento che, personalmente, ritengo molto importante, visto il proliferare, a cui abbiamo assistito in questi anni, di catasti energetici online diversi in ogni regione che hanno generato confusione e problematiche varie di inoltro degli attestati di prestazione energetica.

Infine viene trattato l’argomento relativo ai software commerciali, per i quali cambia sostanzialmente poco o quasi. Sarà sempre il CTI a certificare, per ogni software rilasciato, uno scostamento massimo del +-5% rispetto allo strumento nazionale di riferimento elaborato sempre dallo stesso CTI, ma viene introdotto finalmente un concetto che fin qui era ingiustificatamente assente:  per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle normative tecniche si applicano entro e non oltre i 180 giorni dalla loro pubblicazione mentre fino a tale data è concesso l’utilizzo di strumenti che facciano riferimento alle precedenti normative.

Sottolineo l’importanza di tale concetto visto quanto è accaduto all’alba del 2 ottobre 2014, quando, con la pubblicazione delle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, tutti i software, commerciali e non, sono diventati inutilizzabili e obsoleti provocando l’impossibilità di redigere nuovi APE fino all’uscita degli aggiornamenti rilasciati dalle case produttrici circa 15/20 giorni dopo. Grazie a questa introduzione legislativa, quindi, ci saranno 6 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni normative.

Aggiungo che il decreto in oggetto contiene, evidentemente, un corposo Allegato 1 con due appendici  di carattere tecnico sui criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche e un ulteriore allegato sulla normativa tecnica. Non essendo disposizioni su cui è possibile in questa sede fare delle valutazioni soggettive, mi limito a riportarne l’esaustivo sunto contenuto nella relazione tecnica allegata alla bozza di decreto.

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