Legge n.90/2013: l’attestato di prestazione energetica ( APE ) deve essere allegato a pena di nullità

Articolo obsoleto. Non è più prevista la nullità degli atti. Si faccia riferimento a questo articolo.
E’ entrata in vigore il 4 agosto 2013 la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del D.L. n. 63/2013. La legge introduce -rispetto al testo originario del D.L. 63/2013- una nuova disposizione (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) rilevante: “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.” Il testo della legge mantiene salvi (l’art. 6, c. 10, D.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63) gli attestati di certificazione energetica rilasciati in data anteriore al 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 63/2013), in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (l’attestato di certificazione energetica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica); pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il venditore potrà avvalersi dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, in corso di validità. Qualsiasi trasferimento, oneroso o gratuito, ma anche contratto di locazione, sarà assoggettato pertanto agli obblighi in materia di certificazione energetica, con esclusione dei soli negozi immobiliari non comportanti trasferimento (es. fondo patrimoniale senza trasferimento, c.d. trust autodichiarato, vincolo di destinazione).
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