Multe salatissime per chi non allega l’APE agli atti e ai contratti

Dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145, cosiddetto “Destinazione Italia”, decade la sanzione della nullità degli atti di compravendita e dei contratti di locazione in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica ( APE ), ma viene sostituita da una multa salatissima ripartita equamente tra le parti e che sarà applicata dalla Guardia di Finanza nel primo caso e dall’Agenzia delle Entrate all’atto di registrazione nel secondo caso. Le multe partono da 3.000 euro a 18.000 euro nel caso di compravendita e da 1.000 euro a 4.000 euro nel caso di locazione (ma ridotte a metà per contratti inferiori a 3 anni).

Trattandosi di un decreto legge i suoi effetti sono immediati, ma entro 60 giorni il Parlamento dovrà convertirlo in legge potendovi apportare ulteriori modifiche.

Per il momento, ad ogni modo, è quanto mai più necessario porre attenzione all’allegazione, in quanto, se prima era lo stesso Notaio a richiedere l’APE nel caso di compravendita e nel caso di locazione l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito di non richiederlo obbligatoriamente all’atto di registrazione, ora l’obbligo persiste ed è a cura delle parti e potranno non essere concesse dimenticanze. Seguiremo con attenzione l’ulteriore evolversi della situazione durante l’iter parlamentare a cui sarà sottoposto nelle prossime settimane il decreto legge.

Scarica il D.L. 23 dicembre 2013, n.145 – Destinazione Italia

Di seguito si riportano i due commi dell’art.1 del D.L. 145/2013 che intervengono sulla Certificazione Energetica degli Edifici.

7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,  comprensiva  dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;  copia dell’attestato di prestazione energetica deve  essere  altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi’ ai richiedenti, in luogo di quella della nullita’ del  contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purche’ la nullita’ del contratto non sia gia’ stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Questa voce è stata pubblicata in Generale e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.