Obbligo di indicare l’indice di prestazione energetica negli annunci: quali sanzioni?
Sull’obbligo in vigore dal 1° gennaio 2012 di inserire l’indice di prestazione energetica negli annunci commerciali immobiliari si è detto, anche su questo sito, e tanto è destinato a dirsi. Ciò di cui pochi invece parlano è delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo dettato dal Dlgs 28 del 3 marzo 2011.
Fatta eccezione per la Lombardia*, in effetti, non esiste un articolo (ma come si vedrà forse solo apparentemente) che, in maniera diretta, indichi le sanzioni. Forti di questa mancanza, come spesso accade in Italia, molti stanno pensando furbamente di non adempiere all’obbligo nella convinzione di passarla comunque liscia.
Difficile prevedere cosa possa succedere qualora si infranga tale legge e venga aperto un contenzioso. Difficile anche capire chi, eventualmente, si prenderebbe carico di denunciare i trasgressori, spetta probabilmente al Comune, ma nessuno dice non possa essere un cittadino chiunque. Nel dubbio però, e per onestà intellettuale oltrechè senso civico, il consiglio è quello di rispettare la legge sempre e comunque.
A conferma di quanto detto c’è da sottolineare come non valga la pena rischiare infrazioni qualcuno ha fatto notare che potevano essere chiamati in ballo due articoli (il 32 e il 34), mai abrogati, della legge 10 del 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
L’art. 32 “Certificazioni e informazioni ai consumatori”, infatti, al comma 1 recita: “Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore (la legge 10/91 venne pubblicata sulla G.U. il 16 gennaio dello stesso anno) non venne mai approvato il decreto ministeriale. Il 19 agosto 2005 venne pubblicato il decreto legislativo n.192/2005, avente gli stessi scopi, integrato con l’obbligo dell’indice di prestazione energetica negli annunci commerciali proprio dal Dlgs 28/2011 di cui sopra.
E la sanzione? Ed ecco chiamato in ballo l’altro articolo mai abrogato, anche se finora regolarmente inapplicato, della legge 10/91, l’art.34, “Sanzioni”, al cui comma 6 recita: “L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582,28 euro e non superiore a 25.822,54 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.“
Chiarimento MSE. Il ministero dello Sviluppo economico, tuttavia, ha chiarito che tali sanzioni non sono applicabili poichè si riferiscono a una certificazione che andava predisposta con decreto dell’allora ministero dell’Industria, mai emanato. Nel contesto della Legge 10 del 1991 non si può fare riferimento al Dlgs 192/2005, dunque, e si torna punto e a capo: esiste l’obbligo, ma non la sanzione.
Conclusioni: nonostante la carenza di sanzione, che potrebbe essere introdotta da decreti regionali, come già successo in Lombardia, o dal nuovo decreto che riordina la materia, atteso da mesi e in dirittura di arrivo, come già affermato dal Ministro Clini, meglio non rischiare e inserire l’indice (e non solo la classe) di prestazione energetica negli annunci commerciali immobiliari.
* In Lombardia con la legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011, “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011” si è introdotto l’obbligo di indicare negli annunci di vendita e di affitto immobiliare la classe energetica dell’edificio o della singola unità abitativa, nonché l’indice di prestazione energetica, e per coloro che non si adegueranno saranno previste sanzioni amministrative da 1000 a 5000 euro.
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