Attestato di Prestazione Energetica e Libretto di Impianto (o Libretto di Centrale)

Il libretto di impianto o di centrale è stato sostituito con il libretto di impianto di climatizzazione e gli adempimenti di seguito descritti valgono per qualsiasi impianto di riscaldamento e raffrescamento ( quindi anche a pompe di calore) la cui potenza complessiva, data dalla somma delle potenze dei singoli generatori installati in una stessa unità immobiliare, superi i 12 kW.

Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.6 del DM 26/6/2009, l’attestato di prestazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Inoltre, all’attestato di prestazione energetica, va allegato il libretto di impianto.
A questo scopo, nel caso di impianti di riscaldamento serviti da caldaia a combustibile fossile quale ad esempio metano, gpl o diesel, il tecnico ha l’obbligo di controllare il libretto di impianto, verificando che gli adempimenti di legge per le operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica siano stati rispettati. Nel caso in cui tali adempimenti non siano stati rispettatti, o (capita) il libretto di impianto sia mancante, è opportuno per il tecnico quantomeno informare il proprietario che la scadenza della validità dell’attestato sarà al 31 dicembre dell’anno successivo.
Esempio: se al 1° Ottobre 2013 il tecnico redige un attestato di prestazione energetica per un edificio servito da caldaia e della quale dovesse mancare tale documento, o siano evidenti dallo stesso eventuali inadempimenti, la validità dell’attestato decade il 31 dicembre 2014.
Con la nota del 9 settembre 2013, il Notariato fornisce un chiarimento sull’eventualità di allegare all’Ape il libretto dell’impianto nel caso di atto di compravendita.
L’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, infatti, nel descrivere le condizioni di validità dell’attestazione di prestazione energetica, afferma che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.
Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo.
Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, ma va comunque consegnato all’acquirente al momento più opportuno.
Non è quindi necessario allegare il libretto all’Ape da allegare all’atto, ma è necessario allegarlo nella sua consegna all’acquirente. Riguardo quanto esposto precedentemente sulla validità in se dell’Ape rispetto agli adempimenti di legge da osservare per l’efficienza e la manutenzione della caldaia, riportate sul libretto, il Notariato non entra in merito.
Di seguito si allega il libretto di impianto e il libretto di centrale (la differenza è di seguito spiegata).
Scarica il Libretto di Impianto
Scarica il Libretto di Centrale
Si ricorda che nel caso di (scongiurati) incidenti che coinvolgono la caldaia (che, si sottolinea, gestisce combustibili pericolosi) sul proprietario o conduttore dell’immobile insistono responsabilità penali. Tali responsabilità ricadono sull’installatore / manutentore solo qualora il libretto sia regolarmente compilato. E’ quindi evidente che all’occupante dell’immobile conviene richiedere, alla ditta cui si è affidato, la compilazione del libretto.
Del resto la compilazione del libretto è un obbligo per l’installatore e in nessun modo lo stesso può richiedere un compenso aggiuntivo per la compilazione di tale documento (che deve essere custodito presso l’ubicazione della caldaia).
La stessa cosa vale per il libretto di centrale. La differenza tra libretto di impianto e libretto di centrale è che nel primo caso si è in presenza di impianti autonomi, al di sotto di 35 kW, nel caso di libretto di centrale si è in presenza di impianti centralizzati con caldaie superiori a 35 kW.
Per eventuali chiarimenti contattate lo Studio Tecnico Ninarello al 347 / 4807030, ing. Enrico Ninarello.

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