D.Lgs. 5/2026: le novità rispetto alla normativa precedente sulle fonti rinnovabili

D.lgs. 5-2026Con il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), introducendo modifiche rilevanti al D.Lgs. 199/2021, che fino ad oggi ha costituito il principale riferimento normativo nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili.

Il nuovo decreto interviene in modo strutturale su obiettivi, obblighi settoriali, criteri di sostenibilità e modalità di attuazione, incidendo direttamente sulla pianificazione energetica di enti pubblici, imprese e operatori del settore.

Qui puoi scaricare il decreto.


Inquadramento normativo del D.Lgs. 5/2026

Il D.Lgs. 5/2026 modifica e integra il D.Lgs. 199/2021 con l’obiettivo di:

  • allineare la normativa nazionale ai nuovi target europei di decarbonizzazione;

  • rafforzare il carattere vincolante degli obiettivi sulle fonti rinnovabili;

  • rendere più omogenea l’applicazione delle misure sul territorio nazionale.

Il decreto si colloca nel quadro delineato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) aggiornato al 2030 e dalla normativa europea sulla neutralità climatica.


Aggiornamento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili al 2030

Obiettivo complessivo al 2030

Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo decreto stabilisce un obiettivo nazionale vincolante pari al 39,4% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo al 2030.
Nel D.Lgs. 199/2021, gli obiettivi erano in larga parte qualificati come indicativi, con un maggiore margine di flessibilità attuativa.

Obiettivi settoriali: edifici, industria e tecnologie innovative

Accanto all’obiettivo complessivo, il decreto introduce obiettivi specifici per singoli ambiti di intervento:

  • edifici: almeno 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, includendo anche l’energia rinnovabile prelevata dalla rete;

  • industria: incremento medio annuo della quota di fonti rinnovabili pari ad almeno 1,6 punti percentuali;

  • tecnologie innovative: almeno 5% della nuova capacità rinnovabile installata al 2030.

Questa articolazione consente una maggiore tracciabilità del contributo dei singoli settori al raggiungimento degli obiettivi nazionali.


Ridefinizione delle definizioni e dell’ambito di applicazione

Nuove definizioni introdotte dal decreto

Il D.Lgs. 5/2026 aggiorna in modo significativo il sistema delle definizioni contenute nel D.Lgs. 199/2021, introducendo o precisando concetti che assumono rilevanza operativa ai fini del conteggio delle fonti rinnovabili e dell’accesso ai regimi di sostegno.

Tra le principali novità si segnalano:

  • i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO);

  • il bioidrogeno;

  • l’energia osmotica;

  • le definizioni relative alle batterie per uso domestico, industriale e per veicoli elettrici;

  • i concetti di ricarica intelligente, ricarica bidirezionale e stoccaggio dell’energia co-ubicato.

Impatti sulle modalità di conteggio e sugli incentivi

L’ampliamento e la puntualizzazione delle definizioni incidono direttamente:

  • sulle modalità di calcolo delle quote di energia rinnovabile;

  • sulla qualificazione delle diverse fonti ai fini degli obblighi settoriali;

  • sull’ammissibilità agli strumenti di sostegno e incentivazione.

Ne deriva un quadro normativo più dettagliato, che riduce le incertezze interpretative ma richiede una maggiore attenzione in fase di progettazione e rendicontazione.


Nuovo quadro normativo per l’utilizzo delle biomasse e criteri di sostenibilità

Introduzione del principio dell’uso a cascata

Una delle principali discontinuità rispetto alla normativa precedente è rappresentata dall’introduzione del principio vincolante dell’uso a cascata della biomassa legnosa.
L’utilizzo energetico della biomassa è consentito solo qualora non sia possibile destinarla a:

  • produzione di prodotti a base di legno;

  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti;

  • riutilizzo o riciclaggio.

Questo principio orienta l’uso della biomassa verso una logica di economia circolare, riducendo il ricorso diretto alla combustione per fini energetici.

Limitazioni agli incentivi per biomassa forestale e rifiuti

Il decreto introduce restrizioni rilevanti rispetto al D.Lgs. 199/2021, prevedendo in particolare:

  • il divieto di nuove misure di sostegno per l’utilizzo energetico di legname di qualità industriale;

  • lo stop alla concessione e al rinnovo degli incentivi per impianti a biomassa forestale destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica;

  • limitazioni stringenti alla produzione di energia mediante incenerimento dei rifiuti, salvo specifiche condizioni.

Le eventuali deroghe sono ammesse solo in presenza di motivate esigenze e sono soggette a specifici obblighi di notifica a livello europeo.


Rafforzamento degli obblighi nel settore dei trasporti

Quota obbligatoria di fonti rinnovabili nei trasporti

Il D.Lgs. 5/2026 rafforza in modo significativo gli obblighi nel settore dei trasporti, stabilendo che entro il 2030 almeno il 29% del consumo finale di energia nel settore debba provenire da fonti rinnovabili.

Rispetto alla normativa precedente, l’obiettivo è più elevato e maggiormente strutturato per tipologia di fonte.

Ruolo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica

All’interno della quota complessiva:

  • una percentuale minima deve essere coperta da biocarburanti avanzati e da combustibili rinnovabili di origine non biologica;

  • è prevista una quota dedicata all’uso diretto dei RFNBO, in coerenza con le indicazioni della direttiva RED III.

Questo approccio rafforza il ruolo dell’idrogeno rinnovabile e dei combustibili sintetici nel processo di decarbonizzazione dei trasporti.

Criteri di conteggio e fattori moltiplicativi

Il decreto introduce un sistema articolato di criteri di conteggio e fattori moltiplicativi, differenziati in funzione:

  • della tipologia di fonte rinnovabile;

  • del settore di utilizzo (trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aviazione);

  • delle modalità di impiego diretto o indiretto dell’energia.

Tali fattori incidono in modo rilevante sulla contabilizzazione del contributo delle diverse fonti al raggiungimento degli obblighi, rendendo necessaria una valutazione tecnica puntuale nella fase di pianificazione e rendicontazione.


Introduzione di obblighi specifici per il settore industriale

Quote minime di idrogeno e combustibili rinnovabili

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 5/2026 riguarda il settore industriale.
Per la prima volta, la normativa nazionale prevede quote minime obbligatorie di utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), con particolare riferimento all’idrogeno.

In base al nuovo quadro normativo:

  • almeno il 42% dell’idrogeno utilizzato a fini energetici e non energetici nell’industria dovrà provenire da RFNBO entro il 2030;

  • la quota minima salirà al 60% entro il 2035.

Tali percentuali rappresentano un passaggio significativo rispetto al D.Lgs. 199/2021, che non prevedeva obblighi diretti in tal senso.

Implicazioni operative per le imprese energivore

Esempio applicativo – settore industriale
Un’impresa energivora che utilizza idrogeno nei processi produttivi dovrà pianificare in modo strutturato la transizione verso fonti rinnovabili, valutando la disponibilità di RFNBO, le modalità di approvvigionamento, l’adeguamento delle infrastrutture e la compatibilità con i futuri decreti attuativi previsti dal decreto.

Questo approccio richiede una maggiore integrazione tra pianificazione energetica, strategia industriale e valutazione economica degli investimenti.


Edifici pubblici e assolvimento degli obblighi tramite soggetti terzi

Flessibilità applicative introdotte dal D.Lgs. 5/2026

Nel settore degli edifici pubblici, il decreto introduce elementi di maggiore flessibilità rispetto alla disciplina previgente.
Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili possono essere assolti:

  • direttamente dall’ente proprietario o utilizzatore dell’edificio;

  • oppure tramite soggetti terzi, ad esempio attraverso contratti di servizio energia o iniziative aggregate.

Resta ferma la necessità di rispettare i criteri di fattibilità tecnica, economica e funzionale previsti dal decreto.

Applicazione per gli enti locali

Un ente locale può adempiere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici anche tramite soggetti terzi.
Resta inteso che la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere funzionalmente riferibile all’edificio pubblico sul quale l’impianto è installato e che i benefici energetici della produzione si riflettano sull’edificio stesso, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici coperti da fonti convenzionali.

Questa impostazione rafforza il legame tra impianto e edificio, evitando forme di assolvimento puramente contabili.

Tutela degli investimenti e dei contratti esistenti

Il decreto prevede misure di salvaguardia per:

  • contratti già in essere;

  • investimenti avviati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

È inoltre prevista una gradualità nell’applicazione degli obblighi, al fine di garantire certezza operativa agli enti e agli operatori economici coinvolti.


Rafforzamento della governance: nuove funzioni attribuite al GSE

Il D.Lgs. 5/2026 rafforza in modo significativo il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica può affidare al GSE le attività di:

  • gestione dei meccanismi di incentivazione;

  • verifica del rispetto degli obblighi;

  • controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti.

Questa centralizzazione mira a garantire maggiore uniformità applicativa e a ridurre il rischio di interpretazioni difformi sul territorio nazionale.


Accesso ai dati delle batterie e sviluppo della flessibilità energetica

Il decreto introduce obblighi specifici in materia di accesso ai dati relativi ai sistemi di accumulo.
In particolare, per batterie:

  • domestiche;

  • industriali;

  • installate su veicoli elettrici,

è previsto l’accesso gratuito e non discriminatorio a informazioni quali:

  • stato di carica;

  • stato di salute;

  • capacità;

  • parametri di funzionamento.

Queste disposizioni sono funzionali allo sviluppo dei servizi di flessibilità, alla gestione intelligente dei carichi e all’integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico.


Confronto sintetico tra D.Lgs. 199/2021 e D.Lgs. 5/2026

Ambito D.Lgs. 199/2021 D.Lgs. 5/2026
Obiettivo FER complessivo Prevalentemente indicativo 39,4% vincolante al 2030
Biomasse forestali Incentivazione diffusa Stop a nuovi incentivi per solo elettrico
Trasporti Centralità dei biocarburanti 29% FER con RFNBO obbligatori
Industria Nessun obbligo su idrogeno Quote minime RFNBO
Edifici pubblici Obblighi rigidi Assolvimento anche tramite terzi
Governance Ruolo frammentato Rafforzamento del GSE

Considerazioni conclusive

Il D.Lgs. 5/2026 definisce un quadro normativo più strutturato e vincolante rispetto alla disciplina precedente, fondato su obiettivi misurabili e obblighi settoriali specifici.
Per enti pubblici, imprese e operatori del settore energetico diventa centrale una pianificazione integrata che tenga conto non solo degli obiettivi quantitativi, ma anche delle modalità di conteggio, dei criteri di sostenibilità e delle funzioni di controllo introdotte dal nuovo decreto.

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