Dall’1 Ottobre 2015 il nuovo Attestato di prestazione energetica

APE_2015Dall’1 ottobre 2015 il nuovo Attestato di prestazione energetica – Con l’entrata in vigore, dal 1 ottobre 2015, ritengo non ci sia fonte più autorevole, per descrivere le novità di interesse al cittadino, se non il Consiglio Nazionale del Notariato, che con un documento ufficiale ha esposto tutte le novità, come al solito, con la massima puntualitùà. Riporto di seguito i contenuti.

DECRETO 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200).

Entrata in vigore: 1 ottobre 2015

Finalità ed ambito di intervento: il decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il decreto, pertanto, definisce: a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Contenuto del decreto:
(i) vengono approvate le nuove Linee Guida nazionali per la attestazione della prestazione energetica; le Linee Guida, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, di assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE) sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, prevedono:

– metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; – il format di APE (appendice B delle Linee Guida) comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
– il format per gli annunci di vendita o locazione (appendice C delle Linee Guida) che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
– la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE);

(ii) viene riconosciuto che gli elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida, sono costituiti:

a) dalle informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell’APE, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) dalle norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) dalle procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

(iii) vengono disciplinati i rapporti tra disciplina nazionale e disciplina regionale in tema di attestazione della prestazione energetica. In particolare si prevede:

– che le disposizioni contenute nel decreto siano direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE;
– che le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottino gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui alle Linee Guida approvate;
– che le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendano misure atte a favorire, entro il 1 ottobre 2017, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida approvate.

La validità dell’APE
Il decreto (art. 4 c. 3) conferma la validità massima decennale dell’APE, in conformità alla disposizione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare l’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

Contenuto dell’APE a pena di invalidità
Il decreto (art. 4 c. 4) indica le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e ciò pena di invalidità dell’APE medesimo (è la prima volta che viene indicato un contenuto minimo dell’APE a pena di invalidità); in particolare l’APE riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:

– la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
– la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
– la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
– i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
– le emissioni di anidride carbonica;
– l’energia esportata;
– le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Obbligo di sopralluogo
Il decreto (art. 4 c. 6), al fine di garantire l’esplicazione di una minima attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, stabilisce che il soggetto incaricato di redigere l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

annuncio_2015Annunci commerciali
Il decreto (art. 4 c. 7) stabilisce che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format approvato col decreto medesimo (Appendice C alle Linee Guida).

 

Il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE)
Il decreto (art. 6) prevede l’istituzione del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE); in particolare stabilisce: – che l’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dal 1° ottobre 2015, istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni; – che le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all’anno ultimo trascorso. – che le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

Informazione
Il decreto (art. 7) prevede anche attività di informazione e di diffusione dei dati relativi alla prestazione energetica degli edifici; in particolare si prevede: – che l’ENEA, entro 30 giorni dal 1° ottobre 2015, predisponga una guida alla lettura dell’APE, un opuscolo informativo sull’APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisca la diffusione. – che L’ENEA, entro 180 giorni dal 1° ottobre 2015, istituisca sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:

a) l’accesso al SIAPE;
b) informazioni sugli interventi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni;
c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi:

i. numero dei certificati registrati;
ii. numero dei certificati controllati;
iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo;
iv. distribuzione dei certificati per classe energetica.

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