“Comprereste un telefonino ad un prezzo stracciato, ma consapevoli che all’interno dello scatolo c’è un mattoncino al posto del dispositivo? Sarebbe da fessi! Anche se il telefonino non sarete voi ad utilizzarlo. Non fate altrettanto con l’attestato di prestazione energetica alimentando una truffa che si perpetua online.”
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Dal 1/10/2015, con l’entrata in vigore del decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 39), il sopralluogo per l’attestato di prestazione energetica è diventato obbligatorio.
Attenzione: affidarsi ad un soggetto certificatore che non lo effettua è come incorrere in una truffa!
Infatti, all’articolo 4, comma 6 del decreto si dispone che:
“In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione“.
Inoltre, al paragrafo 7 punto 1 dell’Allegato al decreto si afferma che:
“La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di
operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:. l’esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di
prestazione energetica totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.“
Il certificatore ha inoltre il dovere di informare il committente dell’obbligatorietà del sopralluogo (paragrafo 7.1 “Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica” e 7.1.1 “Informativa del soggetto certificatore”).
Attenzione dunque ad affidarsi a siti online che, sulla base di alcuni dati inseriti, promettono di inviare con un costo molto basso l’attestato di prestazione energetico. Non è a norma.
Testo del precedente articolo divenuto obsoleto con il d.m. 26/6/2016.
Attestato di Prestazione Energetica e sopralluogo.
Ho trovato molto interessante un articolo, postato da un certificatore sconosciuto della Regione Toscana, che analizza la situazione degli APE (ex ACE) redatti senza sopralluogo. La questione può essere riassunta in questo modo: la legge non impedisce di non effettuare il sopralluogo, ma sta alla deontologia del tecnico valutare di caso in caso quando la qualità dei dati necessari che ha raccolto siano sufficienti per evitarlo.
L’articolo è ospitato sul sito certificazioneenergeticaonline.it e si trova qui: L’ACE rilasciato dal certificatore senza sopralluogo.
Di seguito se ne riporta un ampio stralcio.
A termini di legge, l’art. 8 dell’Allegato A del DM 26/6/2009 espone la procedura di certificazione energetica degli edifici la quale può essere riassunta come segue:
-reperimento dati di ingresso;
-determinazione della prestazione energetica mediante adeguata metodologia;
-individuazione opportunità di interventi migliorativi;
-classificazione dell’edificio rilascio dell’attestato dei certificazione energetica.
Più avanti, il suddetto articolo di legge dice chiaramente che il certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti, qualora esistenti, resi a disposizione del richiedente (ovvero un AQE in corso di validità o una diagnosi energetica credibile).
In assenza di dati di ingresso forniti dal richiedente, questi ultimi devono essere reperiti dal certificatore (cfr. DM 26/6/2009, Allegato A, ‘art. 1 punto a).
La legge non dice espressamente come i dati devono essere reperiti, in particolare se con sopralluogo o meno.
Detto ciò, ognuno interpreta la legge a suo modo, o forse a sua esigenza o piacimento; pensiero abbastanza diffuso è infatti che i dati di ingresso possano essere forniti dal richiedente senza che venga effettuato il sopralluogo dal certificatore. E’ in questo preciso momento che finisce la legge ed entra in gioco il buon senso e la deontologia di un professionista nel valutare la situazione; se quest’ultimo ritiene che i dati in suo possesso (in qualsiasi modo gli siano stati forniti) siano sufficienti e sufficientemente credibili per poter redarre l’ACE si può dire che non esegua azioni contro la deontologia professionale o del buon senso.
Altra cosa è invece ritenere il contrario; in questocaso il certificatore non si comporta in maniera conforme alla deontologia professionale, assumendosene quantomeno la responsabilità nel timbrare l’ACE a suo nome.
Si consiglia comunque una valutazione attenta dei dati in possesso del certificatore ed un modo di agire il più corretto possibile.
E’ nostro parere che le informazioni richieste affinché non sia necessario effettuare il sopralluogo siano le seguenti:
– eventuale presenza di scaldabagno documentata con foto (anno di installazione e potenza)
– informazioni sul numero totale degli elementi, misure e tipologia di radiatori, documentata con foto (in caso di presenza di impianto di riscaldamento);
– eventuale presenza di termostato documentata con foto (in caso di presenza di impianto di riscaldamento);
– foto esterne ed interne dell’immobile;
– Informazione e foto degli infissi: misure, tipologia telaio (legno, alluminio, pvc, ecc.) – tipologia vetro (singolo, doppio, triplo) – tipologia tapparelle (avvolgibili, persiane o altro – in legno, alluminio, pvc, ecc.) – presenza di cassonetto (in legno, alluminio o pvc) (si consiglia almeno una foto per tipologia);
– Informazione sui confini superiori e inferiori, ad esempio: “il locale è posto a primo piano e confina inferiormente con magazzini e superiormente con altro appartamento”, oppure “il locale è posto a piano terra e confina inferiormente con il terreno (o cantine) e superiormente con un terrazzo”, oppure “il locale è posto a piano secondo e confina sia inferiormente che superiormente con altri appartamenti”.
– Informazione sui confini laterali (solo se non sono già riportati in planimetria): ad esempio evidenza di adiacenza con vani scala e/o altri appartamenti;
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