Energy Manager – Gestione dell’Energia

Il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (in genere chiamato Energy Manager – E.M.), è una figura obbligatoria sin dalla legge n.10/1991 per gli enti pubblici che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno, ma che assume, su base volontaria, un peso centrale nell’attuazione delle politiche energetiche dell’ente.

Si tratta, infatti, di un profilo di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia. La figura dell’energy Manager è fondamentale per supportare l’ente nell’attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell’energia in tutte le fasi dell’attività o della gestione degli edifici.

Al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia vengono attribuiti una serie di compiti e di adempimenti da espletare. Ovviamente ai compiti previsti dalla legge se ne aggiungeranno altri, su base volontaria ma tipici del ruolo assunto, quali ad esempio la promozione di buone pratiche, sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti, valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di efficientamento, coordinamento delle richieste di incentivi.

Ai sensi di legge i principali compiti dell’Energy Manager sono i seguenti:

  • l’art.19 della Legge 10/91 prevede che l’Energy Manager individui le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicuri la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa;
  • l’articolo 26, comma 7 della legge 10/91 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici. Il D.Lgs.192/2005 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1 recita che “gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e’ integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato”.
  • l’Energy Manager assume il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di nomina, ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p).
  • l’Energy Manager può, inoltre, per conto dell’ente, operare nel mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), altrimenti non accessibile al Comune. In questo scenario egli può contrattare i risparmi conseguiti come fossero azioni e venderli a beneficio dell’ente.

In considerazione dell’importanza e della responsabilità dei compiti richiesti, l’Energy Manager dovrà essere una figura esterna certificata e riconosciuta da Accredia ai sensi della norma UNI CEI 11339 “Esperti in gestione dell’energia”. Tale figura assume uno spessore tanto più importante, non solo per i titoli di efficienza energetica, in quanto la normativa tecnica gli attribuisce il compito esclusivo della redazione delle diagnosi energetiche, altrimenti non realizzabili da terzi.