Riconoscere un ACE non a norma

Attenzione: l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, tuttavia quanto di seguito esposto vale anche per il nuovo attestato di prestazione energetica.
Di seguito si elencano i più comuni errori e inadempimenti normativi riscontrabili in un attestato di certificazione energetica.
– Per gli edifici nuovi non può essere utilizzato il software Docet, che usa un metodo di calcolo semplificato e il cui unico utilizzo è destinato agli edifici residenziali esistenti con superficie inferiore ai 3000 m2;
– Nel caso di nuove costruzioni o di riqualificazioni energetiche (che comprendano una ristrutturazione totale dell’edificio) la classe energetica non può essere inferiore alla C. Qualora si fosse nell’eventualità, ad esempio, di acquistare un edificio nuovo in classe D o peggiore (E,F e G) è bene fare presente al costruttore il non rispetto di una normativa vigente che potrebbe, in caso di controversie, portare a far rivalere l’acquirente sul venditore. Inoltre, il Comune di competenza, rispetto a tale situazione, sarebbe impossibilitato a rilasciare il certificato di agibilità.
– Il soggetto certificatore deve essere un soggetto terzo, questo significa che non può avere conflitto di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori (quindi non può essere egli stesso uno tra questi) e con i produttori dei materiali o componenti incorporati nell’edificio. Questa indipendenza deve essere espressamente dichiarata nell’attestato ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale;
– Al fine di offrire un servizio quanto più utile e completo possibile, ma soprattutto per promuovere l’efficientamento energetico, la legge impone obbligatoriamente di indicare degli interventi migliorativi (vedi approfondimento) necessari per migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Se nessuna raccomandazione è indicata o analogamente non è indicato l’indice di prestazione energetica raggiungibile a valle dell’intervento raccomandato o puranche il tempo di ritorno stimato per l’investimento, l’attestato non è conforme alle prescrizioni normative, contravvenendo ai principi ispiratori della legge;
– La validità del certificato è di 10 anni, ma solo se, in presenza di edifici con impianti di riscaldamento a gas, vi sia allegato in originale o in copia il libretto di impianto o di centrale regolarmente compilato con gli interventi di manutenzione e le verifiche di rendimento. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata;
Nel caso di mancata allegazione del libretto (laddove il libretto sia “ingiustificatamente” irreperibile) è ragionevole supporre che la prima scadenza non rispettata sia nell’anno in corso, per tale motivo la validità decadrà al 31 dicembre dell’anno successivo.
– Effettuare il sopralluogo, seppur non obbligatorio per legge, potrebbe essere necessario laddove i dati raccolti non sono qualitativamente sufficienti. Sta alla perizia del tecnico valutarne l’opportunità ed indicarne quantomeno le date nell’apposito prospetto.
– L’attestato di prestazione energetica è rilasciato dal tecnico abilitato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il tecnico, inoltre, deve allegare un documento d’identità.
Prestazione Energetica
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