Il Soggetto Certificatore e il Metodo di Calcolo

Attenzione: l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, tuttavia quanto di seguito esposto vale anche per il nuovo attestato di prestazione energetica.
La Certificazione Energetica può essere redatta da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti e sono dunque liberi professionisti iscritti ai propri albi di categoria. E’ tuttavia importante sottolineare che, al fine di assicurare imparzialità di giudizio, nel caso di nuovi edifici, essi devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assenza di conflitto di interessi con il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore dell’immobile e i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Anche nel caso di edifici esistenti, se sottoposti a ristrutturazione, vi deve essere assenza di conflitto di interessi con il processo di progettazione, mentre in qualsiasi caso deve essere assicurata l’assenza del conflitto nei confronti dei produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell’edificio.
E’ quindi ovvio che il certificatore energetico, dichiarando la propria imparzialità, assume il ruolo di valutatore dell’operato progettuale e costruttivo. Affinché però, questo possa veramente accadere è di fondamentale importanza la sua nomina ad inizio lavori, di modo che questi possa effettuare i dovuti sopralluoghi e verificare di persona il costruendo. Ovviamente per gli edifici oggetto di trasferimento, il certificatore dovrà esser nominato prima della vendita al fine di rendere disponibile il certificato alla consegna dell’immobile all’acquirente.
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo da adottare, le disposizioni di legge prevedono che si adottino i metodi contenuti di cui al paragrafo 4 dell’Allegato A del D.M. 26/6/2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che fa sostanzialmente riferimento alle metodologie di calcolo definite nelle norme tecniche UNI/TS 11300. In particolare:
– Per gli edifici nuovi si utilizza il “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati attraverso software disponibili sul mercato e certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
– Per gli edifici esistenti il metodo di calcolo è definito come “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica, attraverso software disponibili sul mercato e anch’essi certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
In alternativa, e per edifici esistenti con superfici inferiori a 3000 m2, può essere utilizzata una metodologia di calcolo sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici attraverso l’utilizzo di un software messo a disposizione da ENEA e CNR, il DoCEt, ma che tuttavia, per via delle semplificazioni in esso implementate, tende a sovrastimare i consumi in via cautelativa (“metodologia DOCET”). Può anche essere utilizzato, per edifici esistenti con superfici inferiori a 1000 m2, un approccio definito per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali che si avvale di un “metodo di calcolo semplificato”, contenuto nelle linee guida nazionali, e che per questa ragione tende a sovrastimare ancor di più i consumi e quindi a determinare una classe energetica che potrebbe essere peggiore di quella determinata con la metodologia standard, secondo le norme tecniche UNI/TS 11300.
E’ importante ricordare che, se all’acquisto di una nuova abitazione (con permesso di costruire posteriore all’8 ottobre 2005) capita di ricevere un attestato di certificazione energetica redatto per mezzo di una metodologia di calcolo da rilievo o standard, o attraverso il software DoCEt, come anche secondo il metodo semplificato, esso non è conforme alla normativa in materia di certificazione energetica.
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