Certificazione Energetica e Libretto di Impianto (o Libretto di Centrale)

Attenzione: l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, tuttavia quanto di seguito esposto vale anche per il nuovo attestato di prestazione energetica. Il libretto di impianto o di centrale è stato sostituito con il libretto di impianto di climatizzazione e gli adempimenti di seguito descritti valgono per qualsiasi impianto di riscaldamento e raffrescamento ( quindi anche a pompe di calore) la cui potenza complessiva, data dalla somma delle potenze dei singoli generatori installati in una stessa unità immobiliare, superi i 12 kW.

Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.6 del DM 26/6/2009, l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Inoltre, all’attestato di certificazione energetica, va allegato il libretto di impianto.
A questo scopo, nel caso di impianti di riscaldamento serviti da caldaia a combustibile fossile quale ad esempio metano, gpl o diesel, il tecnico ha l’obbligo di controllare il libretto di impianto, verificando che gli adempimenti di legge per le operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica siano stati rispettati. Nel caso in cui tali adempimenti non siano stati rispettatti, o (capita) il libretto di impianto sia mancante, è per il tecnico quantomeno informare il proprietario che la scadenza della validità dell’attestato sarà al 31 dicembre dell’anno successivo.
Esempio: se al 1° Ottobre 2013 il tecnico redige un attestato di certificazione energetica per un edificio servito da caldaia e della quale dovesse mancare tale documento, o siano evidenti dallo stesso eventuali inadempimenti, la validità dell’attestato decade il 31 dicembre 2014.
Di seguito si allega il libretto di impianto e il libretto di centrale (la differenza è di seguito spiegata).
Scarica il Libretto di Impianto
Scarica il Libretto di Centrale
Si ricorda che nel caso di (scongiurati) incidenti che coinvolgono la caldaia (che, si sottolinea, gestisce combustibili pericolosi) sul proprietario o conduttore dell’immobile insistono responsabilità penali. Tali responsabilità ricadono sull’installatore / manutentore solo qualora il libretto sia regolarmente compilato. E’ quindi evidente che all’occupante dell’immobile conviene richiedere, alla ditta cui si è affidato, la compilazione del libretto.
Del resto, la compilazione del libretto è un obbligo per l’installatore e in nessun modo lo stesso può richiedere un compenso aggiuntivo per la compilazione dello stesso.
La stessa cosa vale per il libretto di centrale. La differenza tra libretto di impianto e libretto di centrale è che nel primo caso si è in presenza di impianti autonomi, al di sotto di 35 kW, nel caso di libretto di centrale si è in presenza di impianti centralizzati con caldaie superiori o uguali a 35 kW.
Per eventuali chiarimenti contattate lo Studio Tecnico Ninarello al 347 / 4807030, ing. Enrico Ninarello.

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