Povertà energetica e comuni: il ruolo dell’assistenza tecnica EPAH e le esperienze italiane sul campo

La povertà energetica è oggi un fenomeno multidimensionale e strutturale, non più emergenziale. I costi dell’energia in costante crescita, un patrimonio edilizio diffusamente inefficiente e condizioni di vulnerabilità socioeconomica sovrapposta configurano un quadro in cui i comuni sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, non meramente assistenziale. È in questo contesto che si inserisce il bando 2026 dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), l’iniziativa della Commissione Europea dedicata al supporto delle amministrazioni locali nella diagnosi, pianificazione e implementazione di misure contro la povertà energetica.

Che cos’è EPAH e cosa offre

EPAH — acronimo di Energy Poverty Advisory Hub — è la piattaforma europea di riferimento per competenze e conoscenze sulla povertà energetica. È composta da cinque organizzazioni partner (Climate Alliance, Nova, Akarian, Ecosurveys e AISFOR) e si avvale di una rete di 27 antenne nazionali distribuite in tutti i Paesi dell’Unione. La missione di EPAH è eliminare la povertà energetica accelerando una transizione energetica equa, con un focus esplicito sulle amministrazioni locali come soggetti implementatori delle politiche.

Il bando 2026 di assistenza tecnica, aperto il 16 febbraio con scadenza al 31 marzo 2026 (ore 18:00 su piattaforma EU Survey), prevede la selezione di 50 candidature tra enti locali europei. A ogni soggetto selezionato viene assegnato un esperto — preferibilmente con competenze locali — per un supporto compreso tra 60 e 150 ore nell’arco di 3-9 mesi. Una novità rilevante di questa edizione è la riserva di 20 candidature per comuni con condizioni di grave povertà energetica, intesa come sovrapposizione di più fattori di vulnerabilità: patrimonio edilizio inefficiente, condizioni climatiche estreme, basso reddito e fragilità sociale.

 

“I comuni hanno bisogno di dati qualificati, puntuali e dinamici sul fenomeno. C’è ancora molta opacità e tanto da lavorare sulla qualità dell’informazione a scala locale.”

— Giada Maio, ANCI

 

Le tre fasi della metodologia EPAH

Il supporto tecnico si articola sulla metodologia strutturata da EPAH in tre fasi sequenziali, che possono essere richieste singolarmente o in combinazione.

Diagnosi — Mappatura del fenomeno, raccolta dati, identificazione dei consumatori vulnerabili e definizione di indicatori specifici a scala municipale. È il punto di partenza per qualsiasi strategia efficace.

Pianificazione — Definizione delle priorità di intervento, elaborazione di strategie di contrasto, integrazione della povertà energetica nei PAESC (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) e in altri strumenti di pianificazione territoriale.

Implementazione — Avvio di progetti pilota, strutturazione di sportelli energetici integrati (one stop shop), progettazione di comunità energetiche solidali, campagne informative e formazione degli operatori di prossimità.

Chi può candidarsi e come costruire una candidatura solida

Il bando è aperto a comuni e amministrazioni locali di qualsiasi dimensione, incluse le cosiddette “newcomer cities”, cioè enti che si affacciano per la prima volta al tema. La candidatura può essere singola o congiunta (fino a 10 enti). È fortemente consigliata — in particolare per i comuni più piccoli — l’aggregazione con soggetti partner: ONG, organizzazioni della società civile, agenzie per l’energia o centri di servizi sociali.

Gli elementi che rendono una candidatura efficace sono quattro: (1) un’analisi del contesto che documenti l’esistenza di condizioni di povertà energetica, anche in assenza di una diagnosi formale preesistente; (2) la coerenza tra la tipologia di assistenza richiesta e il contesto descritto; (3) la chiarezza dei ruoli all’interno del partenariato; (4) la proporzionalità tra le ore di supporto richieste e la complessità dell’azione proposta. Non è richiesta un’esperienza pregressa specifica: il bando è progettato per accompagnare anche chi parte da zero.

Le esperienze italiane: sei storie dal territorio

Il webinar ha offerto un quadro articolato di esperienze concrete da comuni italiani che hanno già beneficiato dei precedenti bandi di assistenza tecnica EPAH. I casi sono eterogenei per dimensione, contesto geografico e fase di intervento.

 

Comune

Attività e risultati

Milano

Due assistenze tecniche: prima per definire la visione strategica “diritto all’energia per tutti al 2050”; seconda per riorganizzare lo sportello energia su ERP e case di quartiere, con formazione di operatori TED.

Parma

Integrazione della povertà energetica nel PAESC e costruzione di un tavolo permanente con welfare, ACER e terzo settore. Pilota su comunità energetica solidale nel quartiere San Leonardo.

Arezzo

Diagnosi del fenomeno a scala locale tramite questionari distribuiti via scuole e associazioni. Individuazione del quartiere ottimale per la CER solidale, inaugurata a dicembre 2024.

Modena

Diagnosi e mappatura degli attori sociali sul territorio. Definizione di un protocollo multi-attore per il monitoraggio continuativo della povertà energetica.

Leverano (LE)

Integrazione dell’energy poverty pillar nel PAESC e nel piano strategico comunale. Raccordo tra settore lavori pubblici, ambiente e servizi sociali. Propedeutico alla futura CER.

Serrenti (CA)

Progetto ASSERT su povertà energetica e disabilità, con Caritas locale. Sviluppo di micro-reti intelligenti, “case dell’energia” e laboratori educativi per le scuole primarie.

 

I nodi critici trasversali

Dal confronto tra le esperienze emergono alcune criticità ricorrenti che trascendono la dimensione del singolo comune. La prima è la carenza di dati locali affidabili: la povertà energetica è un fenomeno difficile da misurare a scala municipale, e la mancanza di indicatori standardizzati e aggiornati rende difficile sia la diagnosi che il monitoraggio nel tempo. Su questo fronte, ANCI sta lavorando con Acquirente Unico per definire un servizio informativo dedicato agli enti locali, in sinergia con GSE, ARERA, ENEA, RSE e ISTAT.

La seconda criticità è la difficoltà di raccordare i settori interni al comune — tipicamente energia/lavori pubblici da un lato e welfare/servizi sociali dall’altro — che operano con logiche, priorità e linguaggi diversi. L’assistenza tecnica EPAH si è rivelata, in più casi, lo strumento che ha “sbloccato” questa integrazione, fornendo un quadro metodologico condiviso e figure esterne in grado di facilitare il dialogo inter-settoriale.

Il terzo elemento critico riguarda l’intercettazione dei beneficiari finali. Le persone in situazione di povertà energetica sono spesso diffidenti verso le istituzioni, invisibili ai censimenti tradizionali e difficili da raggiungere con canali di comunicazione standard. L’esperienza di Milano mostra che il coinvolgimento funziona laddove esiste già una relazione di fiducia consolidata — attraverso operatori dei servizi sociali, presidi di edilizia residenziale pubblica o case di quartiere — e che la semplice apertura di uno sportello non è sufficiente senza una strategia di prossimità.

 

“Senza la componente sociale, gli uffici energia da soli non vanno molto lontano. La povertà energetica è anche e soprattutto povertà.”

— Marina Varvesi, AISFOR / EPAH Italia

 

Implicazioni per i professionisti del settore energetico

Per i professionisti dell’energia che operano in qualità di consulenti o Energy Manager per enti locali, il programma EPAH offre due opportunità operative concrete. La prima è la possibilità di essere proposto come esperto tecnico dalla stessa amministrazione in fase di candidatura: il comune può indicare nella proposta un professionista già conosciuto, soggetto a validazione da parte di EPAH. La seconda è il posizionamento strategico in quei processi di governance dell’energia locale — PAESC, diagnosi energetica del patrimonio ERP, progettazione di CER solidali — che la metodologia EPAH contribuisce a strutturare e rendere finanziabili.

Il nodo della competenza tecnica interna rimane centrale: il caso di Serrenti dimostra che anche in un comune di piccole dimensioni, la presenza di un tecnico con competenze energetiche trasversali (illuminazione pubblica, impianti termici, fotovoltaico, domotica) può fare la differenza tra l’inerzia e l’attivazione di un percorso virtuoso. In assenza di risorse interne, il bando EPAH 2026 rappresenta precisamente il meccanismo per colmare quel gap con supporto esterno qualificato e a costo zero per l’ente.

 

Per approfondire: documentazione, template di candidatura e atlas dei progetti precedenti sono disponibili sul sito ufficiale EPAH (energy-poverty.ec.europa.eu). Per il supporto in lingua italiana: AISFOR — referente nazionale EPAH Italia.

 

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Focus Titolo III – Conto Termico 3.0: interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Analisi del webinar GSE del 3 febbraio 2026

Perché un focus sul Titolo III

Il 3 febbraio 2026 il GSE ha dedicato un webinar di approfondimento specifico al Titolo III del Conto Termico 3.0, proseguendo il ciclo di incontri avviato a gennaio con il focus sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Titolo II).

La scelta di separare i due ambiti non è casuale. Il Titolo III presenta infatti una struttura incentivante, una logica tecnica e una serie di vincoli applicativi profondamente diversi rispetto al Titolo II, tali da rendere fuorviante qualsiasi lettura unitaria o semplificata del meccanismo.

Questo articolo nasce con l’obiettivo di ricostruire in modo ordinato e operativo i chiarimenti forniti dal GSE durante il webinar, mantenendo un taglio pensato per:

  • progettisti e studi tecnici;

  • Pubbliche Amministrazioni;

  • Enti del Terzo Settore;

  • soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione delle pratiche di incentivo.


Titolo III: un perimetro chiaro, ma spesso frainteso

Uno dei messaggi più ricorrenti emersi nel webinar è che molte criticità nelle richieste di incentivo derivano da una errata comprensione del perimetro del Titolo III.

A differenza di altri strumenti di sostegno, il Titolo III:

  • non incentiva genericamente le fonti rinnovabili;

  • non è applicabile alle nuove costruzioni;

  • non consente interventi scollegati da un impianto di climatizzazione invernale preesistente.

Il suo ambito è ben definito:
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, su edifici esistenti, mediante la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già presenti.

Il webinar ha avuto quindi una funzione chiaramente correttiva: riportare l’attenzione sulle Regole Applicative e sul DM 7 agosto 2025, evitando interpretazioni estensive spesso ereditate da altri incentivi.


Perché il Titolo III genera più dubbi degli altri ambiti

Il GSE ha riconosciuto apertamente che il Titolo III è oggi la parte del Conto Termico 3.0 che:

  • genera il maggior numero di quesiti;

  • presenta il più alto tasso di errori in fase progettuale;

  • conduce più frequentemente a rigetti o richieste di integrazione.

Le cause principali, emerse nel webinar, possono essere sintetizzate in tre fattori ricorrenti:

  1. Sovrapposizione concettuale con altri incentivi (fotovoltaico, CER, bonus edilizi);

  2. Complessità delle configurazioni impiantistiche (pompe di calore, sistemi ibridi, bivalenti, add-on);

  3. Confusione tra energia termica ed energia elettrica ai fini dell’ammissibilità.

Il GSE ha chiarito che molte richieste non risultano respinte per cavilli, ma per errori strutturali di impostazione, spesso evitabili con una lettura sistematica delle regole.


Come leggere correttamente il Titolo III

Un passaggio metodologico centrale del webinar riguarda il rapporto tra le fonti normative e interpretative. Il GSE ha ribadito una gerarchia chiara:

  1. Decreto (DM 7 agosto 2025) – fonte primaria

  2. Regole Applicative – strumento operativo

  3. FAQ e webinar – supporto interpretativo

Il webinar del 3 febbraio 2026 si colloca esplicitamente al terzo livello:
non introduce nuove regole, ma spiega come il GSE applica quelle esistenti in sede istruttoria.

👉 Per tecnici e amministrazioni questo punto è decisivo:
ignorare l’orientamento applicativo del GSE significa esporsi a errori che emergono solo dopo la presentazione della pratica, quando è spesso troppo tardi per correggerli.


Nel webinar dedicato al Titolo III del Conto Termico 3.0, il GSE ha insistito su un punto chiave: la maggior parte dei rigetti nasce prima della scelta tecnologica, per errori nella qualificazione del soggetto, del Soggetto Responsabile o dei requisiti minimi di edificio e impianto.

Questa parte ricostruisce l’ordine corretto delle verifiche, come applicate in istruttoria.


Soggetti ammessi: l’accesso non è uguale per tutti

Il Titolo III è accessibile a una platea ampia, ma con regole differenziate che incidono su:

  • tipologie di intervento ammesse;

  • intensità massima dell’incentivo;

  • procedura di accesso.

In sintesi, possono accedere:

  • Pubbliche Amministrazioni (PA);

  • Enti del Terzo Settore (ETS), distinguendo tra non economici ed economici;

  • Soggetti privati, solo in ambito residenziale;

  • Imprese, con limiti specifici e, in alcuni casi, richiesta preliminare.

Errore ricorrente
Trattare un ETS economico come PA o come ETS non economico.
Esito: applicazione errata di percentuali, procedura o tecnologie → criticità istruttorie.


Soggetto Responsabile: chi paga, chi chiede, chi risponde

Il Soggetto Responsabile (SR) è il perno dell’istruttoria. È il soggetto che:

  • sostiene le spese;

  • presenta la richiesta;

  • risponde al GSE della conformità tecnica e documentale.

Principi applicativi ribaditi dal GSE:

  • SR e soggetto ammesso possono coincidere oppure essere distinti (nei casi previsti);

  • l’assetto contrattuale e finanziario deve essere coerente con il ruolo dichiarato;

  • qualsiasi disallineamento tra chi paga e chi presenta la domanda è causa frequente di rigetto.

ESCO e CER: cosa sono (e cosa non sono)

  • ESCO: possono essere SR solo nei casi previsti; non modificano requisiti tecnici o perimetro degli interventi.

  • CER: sono un canale organizzativo, non una scorciatoia normativa; non ampliano gli interventi ammissibili.

Caso tipico
CER indicata come SR per “far rientrare” un intervento altrimenti escluso.
Esito: inammissibilità confermata. La CER non deroga alle regole del Decreto.


Edificio esistente: requisito preliminare e non derogabile

Prima di parlare di impianti, il GSE richiama la condizione di edificio esistente, ai sensi del DM 7 agosto 2025 e delle Regole Applicative.

Requisiti minimi:

  • edificio già realizzato;

  • accatastato;

  • non in costruzione.

Il Conto Termico non incentiva nuove costruzioni né edifici in corso di realizzazione, indipendentemente dalla tecnologia.

Errore ricorrente
Tentare l’accesso “a monte” del processo edilizio.
Esito: esclusione automatica.


Impianto di climatizzazione invernale: lo spartiacque decisivo

Accanto all’edificio esistente, serve un impianto di climatizzazione invernale preesistente e funzionante.

Chiarimenti operativi del GSE:

  • il Titolo III incentiva la sostituzione, non la prima installazione;

  • un edificio senza riscaldamento è escluso;

  • un impianto di solo raffrescamento non è sufficiente;

  • “funzionante” significa idoneo al riscaldamento, non necessariamente efficiente o recente.

Caso ricorrente in istruttoria
Edificio con soli split per raffrescamento.
Esito: non ammissibile, anche se si installa una nuova pompa di calore.


Ordine corretto delle verifiche (checklist GSE)

Prima di progettare, verificare in questo ordine:

  1. Edificio esistente e accatastato;

  2. Impianto di climatizzazione invernale preesistente e funzionante;

  3. Qualificazione del soggetto (PA / ETS / privato / impresa);

  4. Coerenza del Soggetto Responsabile;

  5. Procedura corretta (accesso diretto, prenotazione, richiesta preliminare).

Saltare uno solo di questi passaggi espone a rigetti evitabili.


Tecnologie ammesse, sistemi complessi e interventi combinati

Questa sezione entra nel cuore tecnologico del Titolo III. Il webinar del 3 febbraio 2026 ha chiarito che molte criticità non dipendono dalla qualità delle soluzioni impiantistiche, ma dalla loro non coerenza con il perimetro normativo del Conto Termico 3.0.

Il messaggio del GSE è stato netto: non tutte le tecnologie “green” sono automaticamente incentivabili e, soprattutto, non tutte possono essere combinate tra loro.


Pompe di calore elettriche: l’asse portante del Titolo III

Le pompe di calore elettriche sono la tecnologia di riferimento del Titolo III.

Condizioni chiave di ammissibilità:

  • sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente;

  • utilizzo di fonte rinnovabile (aerotermica, geotermica, idrotermica);

  • dimensionamento coerente con l’edificio servito;

  • rispetto dei requisiti prestazionali previsti dal DM 7 agosto 2025 e dalle Regole Applicative.

Perché sono centrali:
Oltre a essere incentivabili in sé, le pompe di calore elettriche assumono spesso il ruolo di intervento “trainante” per altre misure (es. fotovoltaico).

Caso pratico
Sostituzione di caldaia a gas con pompa di calore elettrica su edificio esistente.
Esito: intervento ammissibile al Titolo III (a parità di requisiti).


Pompe di calore a gas: quando il Titolo III le limita

Le pompe di calore a gas sono state oggetto di chiarimenti specifici.

Punti fermi ribaditi dal GSE:

  • ammissibilità solo in condizioni puntuali;

  • non equivalenti alle elettriche ai fini degli interventi combinati;

  • non ammesse per imprese ed ETS economici.

Errore ricorrente
Progettare una PDC a gas pensando di poter trainare il fotovoltaico.
Esito: fotovoltaico non incentivabile; intervento ridimensionato o rigettato.


Sistemi complessi: ibridi, bivalenti e “add-on” (non sono la stessa cosa)

Il webinar ha insistito sulla necessità di distinguere configurazioni tecniche diverse, spesso confuse nella pratica:

  • Sistemi ibridi factory made (PDC + generatore di supporto integrati);

  • Sistemi bivalenti (due generatori distinti che operano in modo alternato/comb.)

  • Configurazioni “add-on” (PDC aggiunta a un generatore esistente).

Chiarimenti applicativi:

  • la denominazione commerciale non conta: vale la configurazione reale;

  • l’add-on non equivale automaticamente a “sostituzione”;

  • i sistemi ibridi con caldaia a gas presentano forti limitazioni, specie per imprese ed ETS economici.

Caso ricorrente
Installazione di PDC in add-on mantenendo la caldaia a gas come principale.
Esito: non sempre qualificabile come sostituzione → rischio inammissibilità.


Interventi combinati: opportunità sì, scorciatoie no

Il Titolo III consente interventi combinati, ma entro vincoli stringenti.

Regole applicative essenziali:

  • ogni intervento deve essere singolarmente previsto dal Decreto;

  • la combinazione non consente deroghe ai requisiti;

  • occorre individuare un intervento principale coerente con il Titolo III.

Errore tipico
“Combinare” interventi per aumentare l’incentivo complessivo.
Esito: rideterminazione o rigetto per superamento dei limiti.


Fotovoltaico: sempre “trainato”, mai autonomo

Il chiarimento più netto riguarda il fotovoltaico.

Punti fermi del GSE:

  • mai incentivabile come intervento autonomo nel Conto Termico 3.0;

  • ammesso solo come intervento trainato;

  • solo se abbinato a pompa di calore elettrica;

  • esclusi i sistemi ibridi a gas come trainanti.

Caso pratico
Fotovoltaico + sistema ibrido gas.
Esito: FV non incentivabile (assenza di PDC elettrica trainante).


Checklist tecnica pre-progetto (Titolo III)

Prima di definire la soluzione impiantistica:

  1. La tecnologia è espressamente prevista dal Decreto?

  2. Configurazione = sostituzione reale dell’impianto?

  3. È compatibile con il soggetto ammesso (PA/ETS/privato/impresa)?

  4. Gli interventi combinati sono consentiti?

  5. Il FV (se presente) è trainato da PDC elettrica?


Incentivi, procedure e indicazioni operative finali

L’ultima parte del webinar del 3 febbraio 2026 ha spostato l’attenzione dagli aspetti tecnici a quelli economici e procedurali, chiarendo che molte pratiche corrette “sulla carta” falliscono per errori amministrativi o di metodo.

Il messaggio del GSE è stato chiaro: nel Conto Termico 3.0 la forma è sostanza.


Incentivo e massimali: cosa conta davvero

L’incentivo riconosciuto dal Conto Termico 3.0:

  • non è automatico;

  • è sempre soggetto a intensità massime;

  • non può mai superare i massimali di costo e di incentivo previsti dal DM 7 agosto 2025.

In sintesi:

  • PA ed ETS non economici: incentivo fino al 100% delle spese ammissibili, nei casi previsti;

  • soggetti privati e imprese: percentuali inferiori e limiti più stringenti;

  • multi-intervento: ogni intervento è valutato singolarmente, senza compensazioni tra Titolo II e Titolo III.

Errore ricorrente
Applicare una percentuale unica all’intero intervento combinato.
Esito: rideterminazione dell’incentivo o rigetto parziale.


Pagamenti e tracciabilità: il punto più sottovalutato

Il GSE ha dedicato particolare attenzione a fatture e pagamenti, uno degli ambiti con il più alto tasso di errori.

Requisiti non negoziabili:

  • fattura intestata al Soggetto Responsabile;

  • bonifico bancario o postale ordinario (non “parlante”);

  • coerenza tra fattura, pagamento e intervento.

Non sono ammessi:

  • scontrini in sostituzione della fattura;

  • pagamenti non tracciabili;

  • causali generiche o incoerenti.

Caso tipico
Fattura corretta ma bonifico intestato a soggetto diverso dal SR.
Esito: spesa non riconosciuta.


Procedure di accesso: scegliere quella giusta prima di iniziare

Il webinar ha ribadito che la procedura va scelta prima dell’avvio dei lavori.

Le tre modalità previste

  1. Accesso diretto

    • modalità ordinaria;

    • richiesta a intervento concluso.

  2. Prenotazione

    • riservata a specifici soggetti (in particolare le PA);

    • consente di impegnare l’incentivo prima dei lavori.

  3. Richiesta preliminare

    • obbligatoria per imprese ed ETS economici nei casi previsti;

    • senza richiesta preliminare → intervento inammissibile.

Errore irreversibile
Avviare i lavori senza richiesta preliminare quando obbligatoria.
Esito: perdita definitiva dell’incentivo.


Messaggio finale del GSE: progettare partendo dalle regole

La chiusura del webinar ha ribadito un concetto trasversale a tutto il Titolo III:

Il Conto Termico 3.0 non premia le soluzioni “furbe”, ma quelle corrette.

Per progettisti, PA ed enti questo significa:

  • partire dai requisiti, non dalla tecnologia;

  • verificare soggetto, edificio, impianto e procedura prima di progettare;

  • usare FAQ e webinar come chiave interpretativa, non come deroga.


Conclusione – Perché il Titolo III è un’opportunità (solo se ben gestita)

Il Titolo III del Conto Termico 3.0 rappresenta una opportunità concreta per la transizione energetica degli edifici esistenti, ma richiede un approccio metodico e consapevole.

L’esperienza istruttoria del GSE, restituita nel webinar del 3 febbraio 2026, dimostra che:

  • la maggior parte dei rigetti è evitabile;

  • gli errori nascono quasi sempre prima della progettazione tecnica;

  • la conoscenza delle Regole Applicative è oggi un requisito professionale.

👉 Il vero valore non è conoscere l’incentivo, ma saperlo applicare correttamente.

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D.Lgs. 5/2026: le novità rispetto alla normativa precedente sulle fonti rinnovabili

D.lgs. 5-2026Con il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), introducendo modifiche rilevanti al D.Lgs. 199/2021, che fino ad oggi ha costituito il principale riferimento normativo nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili.

Il nuovo decreto interviene in modo strutturale su obiettivi, obblighi settoriali, criteri di sostenibilità e modalità di attuazione, incidendo direttamente sulla pianificazione energetica di enti pubblici, imprese e operatori del settore.

Qui puoi scaricare il decreto.


Inquadramento normativo del D.Lgs. 5/2026

Il D.Lgs. 5/2026 modifica e integra il D.Lgs. 199/2021 con l’obiettivo di:

  • allineare la normativa nazionale ai nuovi target europei di decarbonizzazione;

  • rafforzare il carattere vincolante degli obiettivi sulle fonti rinnovabili;

  • rendere più omogenea l’applicazione delle misure sul territorio nazionale.

Il decreto si colloca nel quadro delineato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) aggiornato al 2030 e dalla normativa europea sulla neutralità climatica.


Aggiornamento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili al 2030

Obiettivo complessivo al 2030

Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo decreto stabilisce un obiettivo nazionale vincolante pari al 39,4% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo al 2030.
Nel D.Lgs. 199/2021, gli obiettivi erano in larga parte qualificati come indicativi, con un maggiore margine di flessibilità attuativa.

Obiettivi settoriali: edifici, industria e tecnologie innovative

Accanto all’obiettivo complessivo, il decreto introduce obiettivi specifici per singoli ambiti di intervento:

  • edifici: almeno 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, includendo anche l’energia rinnovabile prelevata dalla rete;

  • industria: incremento medio annuo della quota di fonti rinnovabili pari ad almeno 1,6 punti percentuali;

  • tecnologie innovative: almeno 5% della nuova capacità rinnovabile installata al 2030.

Questa articolazione consente una maggiore tracciabilità del contributo dei singoli settori al raggiungimento degli obiettivi nazionali.


Ridefinizione delle definizioni e dell’ambito di applicazione

Nuove definizioni introdotte dal decreto

Il D.Lgs. 5/2026 aggiorna in modo significativo il sistema delle definizioni contenute nel D.Lgs. 199/2021, introducendo o precisando concetti che assumono rilevanza operativa ai fini del conteggio delle fonti rinnovabili e dell’accesso ai regimi di sostegno.

Tra le principali novità si segnalano:

  • i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO);

  • il bioidrogeno;

  • l’energia osmotica;

  • le definizioni relative alle batterie per uso domestico, industriale e per veicoli elettrici;

  • i concetti di ricarica intelligente, ricarica bidirezionale e stoccaggio dell’energia co-ubicato.

Impatti sulle modalità di conteggio e sugli incentivi

L’ampliamento e la puntualizzazione delle definizioni incidono direttamente:

  • sulle modalità di calcolo delle quote di energia rinnovabile;

  • sulla qualificazione delle diverse fonti ai fini degli obblighi settoriali;

  • sull’ammissibilità agli strumenti di sostegno e incentivazione.

Ne deriva un quadro normativo più dettagliato, che riduce le incertezze interpretative ma richiede una maggiore attenzione in fase di progettazione e rendicontazione.


Nuovo quadro normativo per l’utilizzo delle biomasse e criteri di sostenibilità

Introduzione del principio dell’uso a cascata

Una delle principali discontinuità rispetto alla normativa precedente è rappresentata dall’introduzione del principio vincolante dell’uso a cascata della biomassa legnosa.
L’utilizzo energetico della biomassa è consentito solo qualora non sia possibile destinarla a:

  • produzione di prodotti a base di legno;

  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti;

  • riutilizzo o riciclaggio.

Questo principio orienta l’uso della biomassa verso una logica di economia circolare, riducendo il ricorso diretto alla combustione per fini energetici.

Limitazioni agli incentivi per biomassa forestale e rifiuti

Il decreto introduce restrizioni rilevanti rispetto al D.Lgs. 199/2021, prevedendo in particolare:

  • il divieto di nuove misure di sostegno per l’utilizzo energetico di legname di qualità industriale;

  • lo stop alla concessione e al rinnovo degli incentivi per impianti a biomassa forestale destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica;

  • limitazioni stringenti alla produzione di energia mediante incenerimento dei rifiuti, salvo specifiche condizioni.

Le eventuali deroghe sono ammesse solo in presenza di motivate esigenze e sono soggette a specifici obblighi di notifica a livello europeo.


Rafforzamento degli obblighi nel settore dei trasporti

Quota obbligatoria di fonti rinnovabili nei trasporti

Il D.Lgs. 5/2026 rafforza in modo significativo gli obblighi nel settore dei trasporti, stabilendo che entro il 2030 almeno il 29% del consumo finale di energia nel settore debba provenire da fonti rinnovabili.

Rispetto alla normativa precedente, l’obiettivo è più elevato e maggiormente strutturato per tipologia di fonte.

Ruolo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica

All’interno della quota complessiva:

  • una percentuale minima deve essere coperta da biocarburanti avanzati e da combustibili rinnovabili di origine non biologica;

  • è prevista una quota dedicata all’uso diretto dei RFNBO, in coerenza con le indicazioni della direttiva RED III.

Questo approccio rafforza il ruolo dell’idrogeno rinnovabile e dei combustibili sintetici nel processo di decarbonizzazione dei trasporti.

Criteri di conteggio e fattori moltiplicativi

Il decreto introduce un sistema articolato di criteri di conteggio e fattori moltiplicativi, differenziati in funzione:

  • della tipologia di fonte rinnovabile;

  • del settore di utilizzo (trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aviazione);

  • delle modalità di impiego diretto o indiretto dell’energia.

Tali fattori incidono in modo rilevante sulla contabilizzazione del contributo delle diverse fonti al raggiungimento degli obblighi, rendendo necessaria una valutazione tecnica puntuale nella fase di pianificazione e rendicontazione.


Introduzione di obblighi specifici per il settore industriale

Quote minime di idrogeno e combustibili rinnovabili

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 5/2026 riguarda il settore industriale.
Per la prima volta, la normativa nazionale prevede quote minime obbligatorie di utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), con particolare riferimento all’idrogeno.

In base al nuovo quadro normativo:

  • almeno il 42% dell’idrogeno utilizzato a fini energetici e non energetici nell’industria dovrà provenire da RFNBO entro il 2030;

  • la quota minima salirà al 60% entro il 2035.

Tali percentuali rappresentano un passaggio significativo rispetto al D.Lgs. 199/2021, che non prevedeva obblighi diretti in tal senso.

Implicazioni operative per le imprese energivore

Esempio applicativo – settore industriale
Un’impresa energivora che utilizza idrogeno nei processi produttivi dovrà pianificare in modo strutturato la transizione verso fonti rinnovabili, valutando la disponibilità di RFNBO, le modalità di approvvigionamento, l’adeguamento delle infrastrutture e la compatibilità con i futuri decreti attuativi previsti dal decreto.

Questo approccio richiede una maggiore integrazione tra pianificazione energetica, strategia industriale e valutazione economica degli investimenti.


Edifici pubblici e assolvimento degli obblighi tramite soggetti terzi

Flessibilità applicative introdotte dal D.Lgs. 5/2026

Nel settore degli edifici pubblici, il decreto introduce elementi di maggiore flessibilità rispetto alla disciplina previgente.
Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili possono essere assolti:

  • direttamente dall’ente proprietario o utilizzatore dell’edificio;

  • oppure tramite soggetti terzi, ad esempio attraverso contratti di servizio energia o iniziative aggregate.

Resta ferma la necessità di rispettare i criteri di fattibilità tecnica, economica e funzionale previsti dal decreto.

Applicazione per gli enti locali

Un ente locale può adempiere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici anche tramite soggetti terzi.
Resta inteso che la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere funzionalmente riferibile all’edificio pubblico sul quale l’impianto è installato e che i benefici energetici della produzione si riflettano sull’edificio stesso, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici coperti da fonti convenzionali.

Questa impostazione rafforza il legame tra impianto e edificio, evitando forme di assolvimento puramente contabili.

Tutela degli investimenti e dei contratti esistenti

Il decreto prevede misure di salvaguardia per:

  • contratti già in essere;

  • investimenti avviati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

È inoltre prevista una gradualità nell’applicazione degli obblighi, al fine di garantire certezza operativa agli enti e agli operatori economici coinvolti.


Rafforzamento della governance: nuove funzioni attribuite al GSE

Il D.Lgs. 5/2026 rafforza in modo significativo il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica può affidare al GSE le attività di:

  • gestione dei meccanismi di incentivazione;

  • verifica del rispetto degli obblighi;

  • controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti.

Questa centralizzazione mira a garantire maggiore uniformità applicativa e a ridurre il rischio di interpretazioni difformi sul territorio nazionale.


Accesso ai dati delle batterie e sviluppo della flessibilità energetica

Il decreto introduce obblighi specifici in materia di accesso ai dati relativi ai sistemi di accumulo.
In particolare, per batterie:

  • domestiche;

  • industriali;

  • installate su veicoli elettrici,

è previsto l’accesso gratuito e non discriminatorio a informazioni quali:

  • stato di carica;

  • stato di salute;

  • capacità;

  • parametri di funzionamento.

Queste disposizioni sono funzionali allo sviluppo dei servizi di flessibilità, alla gestione intelligente dei carichi e all’integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico.


Confronto sintetico tra D.Lgs. 199/2021 e D.Lgs. 5/2026

Ambito D.Lgs. 199/2021 D.Lgs. 5/2026
Obiettivo FER complessivo Prevalentemente indicativo 39,4% vincolante al 2030
Biomasse forestali Incentivazione diffusa Stop a nuovi incentivi per solo elettrico
Trasporti Centralità dei biocarburanti 29% FER con RFNBO obbligatori
Industria Nessun obbligo su idrogeno Quote minime RFNBO
Edifici pubblici Obblighi rigidi Assolvimento anche tramite terzi
Governance Ruolo frammentato Rafforzamento del GSE

Considerazioni conclusive

Il D.Lgs. 5/2026 definisce un quadro normativo più strutturato e vincolante rispetto alla disciplina precedente, fondato su obiettivi misurabili e obblighi settoriali specifici.
Per enti pubblici, imprese e operatori del settore energetico diventa centrale una pianificazione integrata che tenga conto non solo degli obiettivi quantitativi, ma anche delle modalità di conteggio, dei criteri di sostenibilità e delle funzioni di controllo introdotte dal nuovo decreto.

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Conto Termico 3.0: Webinar 26 gennaio 2026 GSE sugli interventi di efficienza energetica (Titolo II)

Il terzo webinar del ciclo informativo dedicato al Conto Termico 3.0, tenutosi il 26 gennaio 2026, rappresenta il primo vero approfondimento tecnico-operativo sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica disciplinati dal Titolo II del D.M. 7 agosto 2025.

A differenza dei precedenti incontri, di taglio prevalentemente introduttivo, questo webinar entra nel merito progettuale, chiarendo requisiti, condizioni di accesso, limiti, documentazione e criteri di calcolo degli incentivi.

 

Un webinar tecnico e operativo

Il GSE ha chiarito fin dall’apertura che l’incontro aveva carattere informativo, non formativo, ed era finalizzato a:

  • supportare professionisti, PA e imprese nella corretta impostazione degli interventi;

  • ridurre il rischio di istanze inammissibili;

  • chiarire i passaggi più critici emersi nelle prime fasi applicative del nuovo meccanismo.

Il focus esclusivo è stato posto sugli interventi del Titolo II, ovvero quelli finalizzati alla riduzione della domanda di energia primaria degli edifici.

 

L’approccio “edificio-centrico” del Conto Termico 3.0

Il webinar ribadisce un principio cardine del Conto Termico 3.0:
l’incentivo non è centrato sulla singola tecnologia, ma sull’edificio nel suo complesso.

Per accedere agli incentivi del Titolo II, l’edificio o l’unità immobiliare deve:

  • essere esistente e accatastato;

  • essere dotato di impianto di climatizzazione invernale funzionante;

  • essere nella proprietà o disponibilità giuridica del Soggetto Ammesso;

  • mantenere i requisiti per tutta la durata dell’incentivo e nei 5 anni successivi all’ultima erogazione.

Sono esclusi:

  • edifici in costruzione;

  • nuove costruzioni (salvo la trasformazione di edifici esistenti in nZEB).

 

La specializzazione sul settore terziario

Una delle novità più rilevanti, ampiamente approfondita nel webinar, riguarda la specializzazione del Titolo II sul settore terziario per i soggetti privati.

Per imprese ed ETS economici, gli interventi di efficienza energetica sono ammissibili solo se realizzati su edifici appartenenti all’ambito terziario, individuato esclusivamente dal dato catastale, e non dal settore di attività svolto.

Tra le categorie catastali ammesse rientrano, ad esempio:

  • A/10;

  • gruppi B, C (con esclusioni), D (con esclusioni), E (con esclusioni).

Conseguenza operativa diretta:
per questi soggetti è obbligatoria la trasmissione della visura catastale a supporto dell’istanza.

 

Riduzione della domanda di energia primaria: requisito determinante

Il webinar chiarisce che, per imprese ed ETS economici, l’accesso agli incentivi del Titolo II è subordinato a una riduzione misurabile della domanda di energia primaria non rinnovabile.

Le soglie sono:

  • ≥ 10% per intervento singolo;

  • ≥ 20% per multi-intervento del Titolo II;

  • ≥ 40% per l’accesso alle maggiorazioni previste dal decreto.

La verifica deve essere effettuata obbligatoriamente tramite:

  • APE ante operam;

  • APE post operam.

Questo aspetto segna un netto cambio di paradigma:
non è sufficiente installare una tecnologia efficiente, ma è necessario dimostrare il miglioramento energetico complessivo dell’edificio.

 

Gli interventi incentivabili del Titolo II

Il GSE ha analizzato nel dettaglio i principali interventi ammessi, tra cui:

  • isolamento termico delle superfici opache;

  • sostituzione delle chiusure trasparenti;

  • schermature e sistemi di filtrazione solare;

  • trasformazione degli edifici in nZEB;

  • illuminazione efficiente;

  • sistemi di building automation (BACS);

  • fotovoltaico e infrastrutture di ricarica solo se abbinati a pompe di calore elettriche ELT.

È stato ribadito con chiarezza che:

fotovoltaico e ricarica elettrica non costituiscono interventi autonomi, ma sono incentivabili esclusivamente in combinazione con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione tramite pompa di calore elettrica.

 

Intensità dell’incentivo e massimali

Il webinar conferma che:

  • l’aliquota ordinaria è pari al 40% delle spese ammissibili;

  • l’incentivo può arrivare fino al 65%, nel rispetto dei massimali;

  • è prevista la copertura fino al 100% per:

    • edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

    • edifici scolastici;

    • strutture sanitarie pubbliche.

Il GSE ha sottolineato come, nella pratica, siano spesso i massimali di costo e di incentivo (Cmax e Imax) a rappresentare il vero limite economico dell’operazione.


Premialità UE e tecnologie fotovoltaiche

Ampio spazio è stato dedicato alle premialità, in particolare:

  • +10% sulla percentuale incentivabile per interventi del Titolo II realizzati con componenti prodotti o trasformati nell’Unione Europea o SEE, nel rispetto dei requisiti di marcatura CE e delle certificazioni richieste;

  • ulteriori incrementi per il fotovoltaico qualora i moduli siano iscritti al Registro delle tecnologie del fotovoltaico, con maggiorazioni differenziate in funzione della sezione di iscrizione.

Il webinar ha chiarito che la documentazione a supporto dell’origine dei componenti diventa parte integrante dell’istruttoria.

 

Imprese ed ETS economici: l’obbligo della richiesta preliminare

Un punto critico, ribadito più volte, riguarda l’obbligo di trasmissione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi per imprese ed ETS economici.

La richiesta deve essere inviata prima dell’avvio dei lavori e l’omissione comporta la non ammissibilità dell’intervento, indipendentemente dalla qualità tecnica dello stesso.

 

Considerazioni finali

Il messaggio complessivo del webinar del 26 gennaio 2026 è chiaro:
il Conto Termico 3.0, per quanto riguarda il Titolo II, premia interventi progettati in modo integrato, basati su:

  • diagnosi energetica e analisi ex ante;

  • obiettivi misurabili di riduzione dei consumi;

  • corretta impostazione documentale e procedurale.

Non si tratta più di “sommare incentivi”, ma di costruire interventi coerenti con una strategia di riqualificazione energetica dell’edificio.

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Conto Termico 3.0: cosa emerge davvero dal secondo webinar GSE

Dalla teoria all’operatività: il portale CT 3.0 entra nel vivo

Dopo il primo webinar di presentazione del Conto Termico 3.0, il secondo incontro GSE del 19 gennaio 2026 ha segnato un cambio di passo decisivo: l’attenzione si è spostata dalle regole generali alla gestione concreta delle pratiche, con un focus quasi esclusivo sugli strumenti operativi.

Se il primo webinar aveva l’obiettivo di inquadrare il nuovo meccanismo incentivante – soggetti ammessi, modalità di accesso, principi generali – il secondo webinar è stato pensato come un vero e proprio accompagnamento all’uso del portale, anticipando molte delle criticità che professionisti, PA e imprese si troveranno ad affrontare nella fase di avvio.

Il messaggio di fondo è chiaro:
il Conto Termico 3.0 non è solo un decreto, ma un sistema digitale strutturato, nel quale molte regole sono ormai imposte direttamente dal portale e non più lasciate alla sola interpretazione dell’operatore.


Un webinar diverso dal primo: perché è importante

Il GSE ha esplicitamente chiarito che il secondo webinar non aveva lo scopo di ripetere quanto già illustrato in precedenza. Al contrario, l’incontro è stato costruito per:

  • mostrare il funzionamento dell’Area Clienti GSE;

  • spiegare la logica del Portale Conto Termico 3.0;

  • chiarire ruoli, deleghe, vincoli e automatismi;

  • prevenire errori operativi che possono rendere inammissibile una pratica, anche in presenza di interventi tecnicamente corretti.

Questo cambio di impostazione è particolarmente rilevante per chi opera quotidianamente nel settore:

  • studi tecnici,

  • ESCO,

  • Pubbliche Amministrazioni,

  • imprese ed Enti del Terzo Settore.

Molte delle informazioni fornite non introducono nuove regole normative, ma specificano come il GSE applicherà concretamente quelle già esistenti.


Il portale CT 3.0: da strumento a “regolatore”

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal webinar è il ruolo centrale del portale informatico, che non si limita a raccogliere dati, ma:

  • guida le scelte dell’utente;

  • limita automaticamente combinazioni non ammissibili;

  • applica massimali e cap di incentivo;

  • segnala criticità già in fase di compilazione.

Questo significa che, nel Conto Termico 3.0, l’errore più pericoloso non è quello tecnico, ma quello procedurale o interpretativo.
Una scelta errata nelle prime schermate (soggetto, edificio, tipologia di intervento) può avere effetti non reversibili, perché il sistema non consente sempre di “tornare indietro”.


Perché questo webinar è cruciale per i professionisti

Per chi assiste clienti pubblici o privati, il secondo webinar rappresenta un passaggio fondamentale perché chiarisce:

  • come impostare correttamente ruoli e deleghe;

  • quando e come usare (o non usare) la PEC nella fase transitoria;

  • quali controlli il portale effettua in automatico;

  • quali documenti sono davvero indispensabili;

  • quali errori ricorrenti il GSE ha già intercettato.

In altre parole, il webinar fornisce le chiavi di lettura operative senza le quali il rischio di blocchi, rigetti o riduzioni dell’incentivo diventa elevato.

Area Clienti GSE e Portale CT 3.0: ruoli, deleghe e primi errori da evitare

Uno dei messaggi più chiari emersi dal secondo webinar GSE è che l’accesso al Conto Termico 3.0 non inizia con la scelta dell’intervento, ma con una corretta configurazione dell’Area Clienti.
Molte delle criticità riscontrate dal GSE, infatti, non riguardano i requisiti tecnici, ma errori nella gestione dei ruoli e delle deleghe.

Utente e operatore: una distinzione che fa la differenza

Il webinar ha chiarito in modo definitivo la distinzione tra:

  • Utente: sempre una persona fisica che accede con SPID o CIE;

  • Operatore: il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale si opera e che è titolare del rapporto con il GSE.

Le pratiche non appartengono all’utente, ma all’operatore selezionato.
Un errore in questa fase può portare alla creazione di edifici o pratiche sotto il soggetto sbagliato, senza possibilità di migrazione successiva.

Il PIN come strumento di delega formale

Il secondo webinar ha dedicato grande attenzione al PIN, che diventa lo strumento centrale per la gestione delle deleghe.

Il funzionamento è semplice, ma rigoroso:

  • il PIN è generato dall’operatore;

  • l’utente lo utilizza per associarsi all’operatore;

  • ogni PIN è monouso e lega un utente a un solo operatore.

Questo sistema consente al GSE di sapere chi opera per conto di chi, superando deleghe informali o non tracciabili.
Un aspetto importante riguarda la revoca delle deleghe, che può avvenire solo dal profilo dell’operatore, garantendo il controllo diretto dei soggetti abilitati.

Mandatario e delegato: due ruoli diversi

Un chiarimento particolarmente utile riguarda la distinzione tra:

  • soggetto delegato, che opera sul portale;

  • mandatario all’incasso, che può ricevere l’incentivo.

Il mandato all’incasso è uno strumento limitato al pagamento e non trasferisce la responsabilità della pratica.
Spesso il mandatario coincide con l’installatore, ma deve esserci coerenza con la fatturazione. Confondere i due ruoli è uno degli errori più frequenti segnalati dal GSE.


La logica “edificio-centrica”: attenzione alle scelte iniziali

Il secondo webinar ha mostrato come il Portale CT 3.0 sia costruito attorno all’edificio, che diventa l’elemento strutturale dell’intero sistema.

Una volta creato:

  • l’edificio non può essere eliminato;

  • eventuali errori non sono sempre correggibili;

  • tutte le pratiche successive si agganciano a quell’anagrafica.

Questo implica che la fase di inserimento del “nuovo edificio” è una delle più delicate dell’intera procedura.

Cambia operatore: funzione critica

La funzione “Cambia operatore” consente all’utente di passare da un operatore all’altro, ma solo se esiste una delega attiva.
Il GSE ha sottolineato che prima di iniziare qualsiasi compilazione è fondamentale verificare quale operatore è selezionato, per evitare errori strutturali difficilmente sanabili.

Pratiche e stati: non tutto è cancellabile

Un altro chiarimento importante riguarda la gestione delle pratiche:

  • una pratica non inviata può essere eliminata;

  • una pratica inviata ha margini di modifica limitati;

  • una pratica in istruttoria non può essere cancellata.

Questo rafforza il concetto che nel Conto Termico 3.0 l’invio non è un passaggio reversibile, ma un atto formale che richiede verifiche preventive accurate.


Perché questa parte è decisiva

La seconda parte del webinar mette in evidenza un aspetto spesso sottovalutato:
nel Conto Termico 3.0 la correttezza procedurale viene prima di quella tecnica.

Una diagnosi impeccabile o un intervento perfettamente progettato possono risultare inutili se:

  • il soggetto è qualificato in modo errato;

  • le deleghe non sono configurate correttamente;

  • l’edificio è censito sotto l’operatore sbagliato.

Vincoli automatici, calcolo dell’incentivo e cumulabilità: cosa cambia davvero

Uno dei messaggi più netti emersi dal secondo webinar GSE è che, nel Conto Termico 3.0, molte regole non sono più solo dichiarative, ma vengono imposte direttamente dal portale.
Questo approccio riduce le interpretazioni discrezionali, ma rende indispensabile conoscere in anticipo come il sistema reagisce alle scelte effettuate.

Combinazioni di interventi: il portale non lascia spazio a forzature

Il webinar ha mostrato chiaramente che il Portale CT 3.0 applica controlli automatici sulle combinazioni di interventi. In particolare:

  • gli interventi su edifici NZEB non sono combinabili con altri interventi incentivabili;

  • fotovoltaico e colonnine di ricarica non sono mai interventi autonomi;

  • tali interventi diventano selezionabili solo in abbinamento a una pompa di calore elettrica;

  • le combinazioni con sistemi ibridi sono automaticamente escluse.

Il portale non si limita a segnalare l’errore: impedisce fisicamente la selezione delle opzioni non ammissibili.
Questo significa che eventuali strategie progettuali non coerenti con il decreto non arrivano nemmeno alla fase istruttoria.

Impianto esistente: sempre da censire

Un altro punto chiarito nel webinar riguarda l’impianto esistente, che deve essere sempre censito, indipendentemente dalla tipologia di intervento.

Anche nel caso di interventi apparentemente semplici:

  • lo scaldacqua rientra tra gli impianti da dichiarare;

  • l’impianto deve risultare preesistente e funzionante;

  • un impianto in disuso non soddisfa i requisiti di ammissibilità.

Il libretto di impianto ante non è sempre obbligatorio, ma devono esistere evidenze oggettive dell’installazione e della funzionalità.


Come il portale calcola davvero l’incentivo

Il secondo webinar ha consentito di vedere in concreto come il portale calcola l’incentivo, superando la visione puramente teorica delle percentuali.

Massimali e costi unitari

Il sistema:

  • confronta i costi dichiarati con i costi unitari massimi previsti;

  • utilizza il valore minore ai fini del calcolo;

  • riduce automaticamente l’incentivo se i costi superano i massimali.

Un chiarimento importante riguarda il fotovoltaico:
l’incentivo riconoscibile per il FV non può mai superare quello dell’intervento trainante (pompa di calore elettrica). Questo cap è applicato automaticamente e non è derogabile.

Attenzione alle imprese e agli aiuti di Stato

Per le imprese, il webinar ha ribadito un principio fondamentale:
l’incentivo finale è sempre il minimo tra:

  • l’importo calcolato secondo le regole del Conto Termico;

  • il limite massimo consentito dagli aiuti di Stato.

Anche in questo caso, il portale e l’istruttoria tengono conto di questo vincolo, che può portare a una riduzione significativa dell’importo atteso.


Cumulabilità: addio ai modelli cartacei

Una delle vere novità operative del Conto Termico 3.0 è la gestione completamente digitale della cumulabilità.

Il portale:

  • distingue tra costi ammissibili e non ammissibili;

  • separa risorse concorrenti e non concorrenti;

  • verifica in tempo reale il rispetto del limite del 100% dei costi ammissibili.

In caso di superamento:

  • il sistema genera alert automatici;

  • l’incentivo viene ricalcolato al ribasso;

  • non è possibile forzare il mantenimento dell’importo originario.

Questo meccanismo riduce il rischio di contestazioni a posteriori, ma richiede massima attenzione nella dichiarazione delle risorse.


Perché questa parte è cruciale

Il secondo webinar chiarisce che il Portale CT 3.0 è un vero strumento di enforcement:
chi progetta e presenta una pratica deve conoscere in anticipo i vincoli, perché il sistema non consente correzioni creative.

Documentazione, FAQ e sviluppi futuri: come prepararsi alla piena operatività

L’ultima parte del secondo webinar GSE è stata dedicata a un tema spesso sottovalutato, ma decisivo per l’esito delle pratiche: la gestione documentale e il percorso di accompagnamento previsto dal GSE nei prossimi mesi.

DISAN e documenti: una fase che non ammette superficialità

Il webinar ha chiarito in modo dettagliato il workflow della DISAN, che nel Conto Termico 3.0 diventa un passaggio digitale strutturato.

La procedura è rigorosa:

  • la DISAN è generata automaticamente dal portale;

  • deve essere scaricata, firmata e ricaricata;

  • la firma deve essere del Soggetto Responsabile, non del delegato;

  • il codice DISAN generato dal sistema va copiato e reinserito correttamente.

Anche la gestione degli allegati segue regole precise:

  • ogni documento ha uno slot dedicato;

  • la dimensione massima dei file è stata portata a 25 MB;

  • il formato PDF è certamente ammesso, mentre il P7M resta un punto da monitorare in attesa di chiarimenti ufficiali.

In questa fase, errori formali possono bloccare l’intera pratica, anche in presenza di interventi tecnicamente corretti.


FAQ GSE: lo strumento che stabilizza le interpretazioni

Il secondo webinar ha confermato la pubblicazione delle prime FAQ ufficiali e il loro ruolo centrale nel Conto Termico 3.0.

Dalle FAQ emergono chiarimenti fondamentali su:

  • Comuni sotto i 15.000 abitanti e incentivo al 100%;

  • Enti del Terzo Settore economici e non economici;

  • parrocchie e ONLUS;

  • obblighi di APE e diagnosi energetica;

  • requisiti dell’impianto esistente;

  • limiti delle maggiorazioni e degli aiuti di Stato.

Il messaggio del GSE è chiaro:
le FAQ non sono accessorie, ma parte integrante del quadro applicativo, soprattutto in una fase in cui il portale sta entrando in esercizio.


Cosa monitorare nelle prossime settimane

Il webinar ha anche anticipato alcuni elementi che diventeranno presto centrali:

  • Manuale utente del portale, pubblicato con la messa in esercizio;

  • modulistica ufficiale, allineata ai flussi digitali;

  • contatore delle risorse, utile per programmare interventi e investimenti;

  • nuovi webinar tematici, già annunciati per fine gennaio e febbraio.

Questi strumenti completeranno il quadro operativo, ma richiederanno un aggiornamento costante da parte degli operatori.


Una considerazione finale per professionisti e decisori

Il secondo webinar GSE conferma che il Conto Termico 3.0 è entrato in una fase di applicazione rigorosa e digitale, in cui:

  • la correttezza procedurale è tanto importante quanto quella tecnica;

  • molte scelte sono irreversibili;

  • l’errore interpretativo è il principale fattore di rischio.

Per questo motivo, l’assistenza di uno studio tecnico specializzato non è solo un supporto operativo, ma uno strumento di mitigazione del rischio.

📌 Il nostro studio affianca Pubbliche Amministrazioni, imprese ed Enti del Terzo Settore nella:

  • qualificazione preliminare degli interventi;

  • diagnosi energetica e progettazione;

  • gestione completa delle pratiche di Conto Termico 3.0.

👉 Per approfondire o valutare un intervento, contattaci: il momento giusto per impostare correttamente una pratica è prima di entrare nel portale.

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Conto Termico 3.0: cosa cambia davvero dopo il webinar GSE del 12/01/2026

Dal decreto alla pratica operativa: le indicazioni chiave per PA, imprese e professionisti

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti oggi disponibili per sostenere interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto e la pubblicazione delle Regole Applicative, il quadro normativo è ora completo, ma non sempre immediatamente leggibile per chi deve applicarlo nella pratica.

Proprio per questo il GSE ha organizzato un webinar ufficiale di presentazione, con l’obiettivo di accompagnare i soggetti interessati nella fase di avvio del nuovo meccanismo. Il webinar non ha introdotto nuove regole, ma ha svolto un ruolo fondamentale: chiarire come il Conto Termico 3.0 deve essere interpretato e applicato operativamente, soprattutto nel delicato periodo di transizione dal Conto Termico 2.0.

Dalla gestione delle pratiche già avviate, all’introduzione della richiesta preliminare per imprese ed Enti del Terzo Settore economici, fino alla nuova impostazione del portale informatico edificio-centrico, il Conto Termico 3.0 segna un cambio di passo significativo. Un cambio che richiede attenzione, metodo e una corretta lettura coordinata di decreto, Regole Applicative e chiarimenti GSE.

In questo articolo proponiamo una lettura tecnica ma accessibile dei contenuti emersi dal webinar, con l’obiettivo di aiutare Pubbliche Amministrazioni, imprese, professionisti e soggetti del settore energetico a orientarsi correttamente e a evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso agli incentivi.

Dal Conto Termico 2.0 al 3.0: cosa cambia nella pratica operativa

Il passaggio dal Conto Termico 2.0 al Conto Termico 3.0 non è una semplice revisione normativa, ma una vera riprogettazione del meccanismo incentivante, che introduce nuove logiche procedurali e rafforza alcuni requisiti già presenti in passato. Uno degli aspetti più importanti chiariti dal GSE nel webinar riguarda proprio la fase di transizione, che rappresenta oggi il principale terreno di incertezza per molti operatori.

Il GSE ha ribadito con forza un principio fondamentale: le pratiche avviate correttamente sotto il Conto Termico 2.0 restano disciplinate dal vecchio decreto. Non esiste alcuna migrazione automatica verso il nuovo regime e ogni intervento continua a seguire la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza. Questo significa che il Conto Termico 2.0 “continua a vivere” esclusivamente per le pratiche già avviate, mentre tutte le nuove iniziative devono essere inquadrate nel nuovo Conto Termico 3.0.

Nuove regole, nuovi ruoli: soggetti e responsabilità

Un’altra novità sostanziale riguarda la centralità del Soggetto Responsabile. Nel Conto Termico 3.0 questa figura diventa il vero perno dell’intero procedimento: è il soggetto che sostiene le spese, presenta l’istanza, sottoscrive il contratto con il GSE e risponde del rispetto di tutti i requisiti tecnici e amministrativi.

Il webinar ha chiarito che, accanto ai soggetti tradizionali (Pubbliche Amministrazioni, privati, imprese), il decreto distingue in modo più netto:

  • Enti del Terzo Settore non economici, assimilati alla Pubblica Amministrazione;

  • Enti del Terzo Settore economici, equiparati alle imprese ai fini degli aiuti di Stato;

  • ESCO, Comunità Energetiche Rinnovabili e soggetti operanti in partenariato pubblico-privato, che possono assumere il ruolo di Soggetto Responsabile solo in presenza di un titolo giuridico adeguato.

Questa distinzione non è solo formale: da essa dipendono le modalità di accesso, i massimali di incentivo e gli obblighi procedurali.

La richiesta preliminare: la vera novità per imprese ed ETS economici

Il punto più innovativo – e allo stesso tempo più critico – del Conto Termico 3.0 è l’introduzione della richiesta preliminare, obbligatoria per imprese ed Enti del Terzo Settore economici.

Il webinar GSE ha chiarito che la richiesta preliminare:

  • deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori;

  • non equivale a una prenotazione delle risorse;

  • non garantisce l’accesso all’incentivo;

  • serve a consentire al GSE una valutazione ex ante di ammissibilità generale dell’intervento.

In questa fase iniziale, in attesa della piena operatività del portale, la richiesta preliminare viene trasmessa tramite PEC, secondo quanto indicato nelle Regole Applicative. È un passaggio che molti operatori tendono a sottovalutare, ma che rappresenta oggi una condizione imprescindibile per l’accesso agli incentivi nel nuovo regime.

Il nuovo portale CT 3.0: edificio al centro

Un altro elemento qualificante del Conto Termico 3.0 è il nuovo portale informatico, costruito secondo una logica edificio-centrica. Questo significa che l’intero procedimento parte sempre dall’identificazione dell’edificio oggetto di intervento, al quale vengono poi associati il soggetto responsabile e le singole richieste di incentivo.

Il GSE ha chiarito che:

  • l’accesso avviene esclusivamente tramite l’Area Clienti GSE;

  • il portale consente la gestione dei soggetti delegati, mantenendo distinta la responsabilità giuridica;

  • la compilazione delle istanze segue un percorso guidato che riduce gli errori formali, ma richiede una corretta impostazione iniziale.

Requisiti tecnici e combinazioni ammesse

Dal punto di vista tecnico, il webinar ha ribadito alcuni capisaldi:

  • l’edificio deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante;

  • gli edifici non riscaldati non sono ammissibili;

  • il rispetto degli obblighi di registrazione degli impianti nei catasti regionali, ove previsti, è condizione necessaria.

Particolare attenzione è stata posta alle combinazioni di interventi. Il fotovoltaico e le colonnine di ricarica, ad esempio, non sono incentivabili come interventi autonomi, ma solo se combinati con la sostituzione di impianti tramite pompe di calore elettriche. Questo chiarimento, ribadito più volte dal GSE, evita interpretazioni estensive non coerenti con le finalità del decreto.

Incentivo, premialità e limiti

Infine, il GSE ha ricordato che l’incentivo riconoscibile è sempre il risultato di un calcolo strutturato, soggetto a:

  • limiti percentuali differenti per PA, privati e imprese;

  • vincoli stringenti sugli aiuti di Stato per le imprese;

  • applicazione di eventuali premialità, che devono essere dimostrate e documentate.

Il meccanismo di erogazione resta basato sulla soglia dei 15.000 euro: sotto tale importo l’incentivo è erogato in un’unica soluzione, mentre sopra è ripartito in più rate annuali.

Conto Termico 3.0: come muoversi oggi per non perdere gli incentivi

Alla luce di quanto emerso dal webinar GSE, il Conto Termico 3.0 si configura come uno strumento potenzialmente molto efficace, ma allo stesso tempo più selettivo e strutturato rispetto al passato. Le opportunità restano significative, ma l’accesso agli incentivi richiede oggi una maggiore attenzione progettuale e procedurale.

Il primo elemento da considerare è la fase preliminare. Per imprese ed Enti del Terzo Settore economici, l’introduzione della richiesta preliminare cambia radicalmente l’approccio: non è più possibile avviare un intervento confidando in una successiva regolarizzazione della pratica. La verifica preventiva di ammissibilità diventa una tappa obbligata e deve essere pianificata fin dalle fasi iniziali del progetto.

Anche per le Pubbliche Amministrazioni, il nuovo quadro richiede una programmazione più consapevole. La prenotazione resta uno strumento centrale, ma deve essere accompagnata da una corretta impostazione tecnica, dal rispetto delle tempistiche e da una chiara individuazione del soggetto responsabile. In questo contesto, il ruolo del tutor GSE può rappresentare un supporto importante, soprattutto per interventi complessi o integrati.

Dal punto di vista tecnico, il Conto Termico 3.0 rafforza un messaggio già presente nel passato: non basta installare un impianto efficiente, occorre dimostrare la coerenza dell’intervento con l’edificio, con i consumi energetici e con gli obiettivi di riduzione della domanda di energia primaria. La diagnosi energetica, quando richiesta, non è un adempimento formale, ma uno strumento centrale di progettazione e verifica.

Un ulteriore aspetto emerso con chiarezza dal webinar riguarda la non cumulabilità con altri strumenti come Transizione 5.0 e Certificati Bianchi. Questo impone scelte strategiche a monte: ogni intervento deve essere valutato nel suo complesso, individuando lo strumento incentivante più adatto in funzione del soggetto, dell’edificio e degli obiettivi energetici.

In questo scenario, il supporto di uno studio tecnico specializzato diventa un fattore determinante. La corretta interpretazione del decreto, delle Regole Applicative e dei chiarimenti GSE consente di:

  • evitare errori procedurali che possono compromettere l’ammissibilità;

  • ottimizzare l’intensità dell’incentivo;

  • integrare in modo coerente progettazione, diagnosi energetica e gestione della pratica.

Il Conto Termico 3.0 non è quindi solo un incentivo, ma un percorso tecnico-amministrativo che richiede competenze multidisciplinari. Affrontarlo con metodo significa trasformare una misura complessa in una reale opportunità di riqualificazione energetica.

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Conto Termico 3.0: pubblicate le Regole Applicative, cosa cambia davvero

Introduzione

Con la pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha completato il quadro operativo necessario per rendere pienamente attuabile il nuovo meccanismo di incentivazione dedicato all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’uscita delle Regole Applicative rappresenta un passaggio chiave, atteso da tecnici, professionisti del settore energetico, Pubbliche Amministrazioni ed Energy Manager: è infatti questo documento che traduce il Decreto istitutivo in procedure concrete, chiarendo cosa è possibile fare, come farlo e a quali condizioni.

Il Conto Termico 3.0 si inserisce in una fase storica in cui la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, in particolare pubblico, non è più solo una scelta tecnica o economica, ma una necessità strutturale, legata agli obiettivi di decarbonizzazione, contenimento della spesa energetica e resilienza degli enti locali.

Premessa: perché le Regole Applicative sono decisive

È importante chiarire fin da subito un punto fondamentale:
le Regole Applicative non sono un documento accessorio né un semplice manuale di istruzioni.

Nel sistema del Conto Termico, le Regole Applicative:

  • non introducono nuove norme, che restano definite dal Decreto;
  • ma determinano in modo vincolante come quelle norme devono essere applicate nella pratica.

In esse sono contenute:

  • le interpretazioni ufficiali del GSE;
  • i criteri di ammissibilità;
  • le modalità di verifica;
  • le condizioni che determinano l’accoglimento o il rigetto delle richieste.

Per questo motivo, conoscere il Conto Termico 3.0 senza conoscere le Regole Applicative significa avere una visione incompleta e, in molti casi, fuorviante del meccanismo.

Dal Conto Termico 2.0 al Conto Termico 3.0: continuità e maturazione

Il Conto Termico 3.0 non è una rottura rispetto al passato, ma un’evoluzione del Conto Termico 2.0.

Molti principi vengono confermati:

  • la centralità delle Pubbliche Amministrazioni;
  • l’incentivazione in conto capitale;
  • la possibilità di operare tramite ESCO;
  • l’attenzione alla qualità tecnica degli interventi.

Allo stesso tempo, il nuovo impianto normativo mostra una maggiore maturità, soprattutto sotto tre profili:

  1. programmazione degli interventi;
  2. ruolo strategico della diagnosi energetica;
  3. integrazione con i nuovi strumenti contrattuali (EPC, PPP, Codice dei Contratti Pubblici).

Le Regole Applicative chiariscono e rafforzano questi aspetti, riducendo alcune ambiguità presenti nel passato ma introducendo anche un livello di rigore procedurale più elevato.

Un documento pensato per guidare, ma anche per selezionare

Un elemento che emerge chiaramente dalla lettura delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0 è che il meccanismo non è concepito come un incentivo “automatico”.

Al contrario, il sistema:

  • premia la qualità progettuale;
  • richiede una documentazione coerente e completa;
  • valorizza la programmazione energetica rispetto all’intervento episodico.

Questo approccio rende il Conto Termico 3.0 particolarmente efficace per le amministrazioni strutturate, ma allo stesso tempo richiede:

  • competenze tecniche adeguate;
  • una corretta impostazione iniziale;
  • una chiara distinzione tra fasi preliminari, progettuali ed esecutive.

 

  1. Soggetti ammessi e ruolo delle Pubbliche Amministrazioni

Uno degli elementi che caratterizza in modo più netto il Conto Termico 3.0 è la centralità delle Pubbliche Amministrazioni all’interno del meccanismo incentivante.
Le Regole Applicative confermano e rafforzano un impianto già presente nel Conto Termico 2.0, ma lo rendono più strutturato, soprattutto sotto il profilo operativo e contrattuale.

Chi sono i soggetti ammessi agli incentivi

Le Regole Applicative chiariscono che possono accedere agli incentivi i soggetti che dispongono dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui viene realizzato l’intervento, in qualità di:

  • proprietari;
  • titolari di un diritto reale o personale di godimento;
  • soggetti equiparati nei casi previsti dal Decreto.

All’interno di questa definizione generale, i soggetti ammessi si distinguono in:

  • Pubbliche Amministrazioni (PA);
  • soggetti privati;
  • imprese;
  • enti del Terzo Settore (ETS), con specifiche distinzioni tra ETS economici e non economici.

Questa classificazione non è solo formale: incide direttamente sulle modalità di accesso, sulla cumulabilità degli incentivi e sull’intensità del contributo.

La posizione privilegiata delle Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni rappresentano il perno del Conto Termico 3.0.

Le Regole Applicative riconoscono alle PA una serie di vantaggi strutturali, tra cui:

  • l’accesso prioritario alla prenotazione degli incentivi;
  • la possibilità di ottenere contributi anticipati, in particolare per la diagnosi energetica;
  • una maggiore intensità di incentivo rispetto ad altri soggetti.

Per alcune tipologie di edifici pubblici – in particolare:

  • edifici scolastici;
  • strutture ospedaliere;
  • strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza e di cura –

l’incentivo può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili.
Questo elemento segna una differenza sostanziale rispetto ad altri strumenti di incentivazione e rende il Conto Termico 3.0 uno strumento di assoluto rilievo per la riqualificazione del patrimonio pubblico.

Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile: una distinzione chiave

Le Regole Applicative ribadiscono una distinzione fondamentale, spesso sottovalutata nella pratica: quella tra Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile.

  • Il Soggetto Ammesso è colui che ha la disponibilità dell’edificio e beneficia dell’incentivo.
  • Il Soggetto Responsabile è colui che presenta la domanda al GSE e risponde dell’intervento e della documentazione.

Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni:

  • la PA può coincidere con il Soggetto Responsabile;
  • oppure può delegare tale ruolo a una ESCO, o ad altri soggetti abilitati, attraverso specifiche forme contrattuali.

Questa flessibilità consente alle PA di scegliere il modello più adatto alle proprie competenze interne e capacità organizzative, ma comporta anche responsabilità precise, soprattutto in termini di trasparenza e tracciabilità delle spese.

ESCO, EPC e partenariati: opportunità e vincoli

Il Conto Termico 3.0 valorizza il ricorso a:

  • ESCO certificate;
  • contratti di prestazione energetica (EPC);
  • partenariati pubblico-privato (PPP).

Le Regole Applicative, tuttavia, introducono un principio molto chiaro e stringente:
l’incentivo del Conto Termico non può costituire utile per la ESCO e non deve incidere sulla determinazione del canone a carico della Pubblica Amministrazione.

Questo significa che:

  • l’incentivo è destinato a sostenere l’intervento;
  • non può essere utilizzato come margine economico dell’operatore privato;
  • deve risultare neutro rispetto agli equilibri contrattuali.

È un passaggio di grande importanza, perché tutela la PA e rafforza il carattere pubblico dello strumento incentivante.

Ex IACP ed enti assimilati alle PA

Le Regole Applicative chiariscono inoltre che i soggetti gestori degli edifici degli ex Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati e trasformati dalle Regioni, sono equiparati alle Pubbliche Amministrazioni.

Questa equiparazione è ammessa a condizione che:

  • gli edifici siano di proprietà pubblica;
  • la destinazione d’uso sia esclusivamente o prevalentemente residenziale.

Nel caso di edifici a proprietà mista (pubblica e privata), l’accesso agli incentivi è consentito solo per la quota millesimale pubblica e per le spese effettivamente sostenute dal soggetto pubblico.

Un impianto pensato per il settore pubblico

Nel complesso, il quadro delineato dalle Regole Applicative mostra chiaramente che il Conto Termico 3.0 è uno strumento pensato in via prioritaria per il settore pubblico.

La PA non è vista come un semplice beneficiario, ma come:

  • soggetto programmatore;
  • attore centrale della transizione energetica;
  • garante della qualità e della coerenza degli interventi.

Questo ruolo centrale comporta opportunità rilevanti, ma richiede anche:

  • competenze tecniche adeguate;
  • una corretta impostazione amministrativa;
  • una piena consapevolezza delle regole operative.

 

  1. Modalità di accesso agli incentivi: accesso diretto e prenotazione

Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 dedicano ampio spazio alla definizione delle modalità di accesso agli incentivi, perché è proprio in questa fase che si concentrano molte delle criticità operative riscontrate nelle precedenti edizioni del meccanismo.

Il Conto Termico 3.0 conferma due modalità alternative:

  • accesso diretto;
  • accesso tramite prenotazione.

La scelta tra le due non è neutra: incide sulla tempistica, sulla documentazione richiesta, sulla programmazione dell’intervento e, in alcuni casi, sulla stessa ammissibilità dell’incentivo.

Accesso diretto: la modalità a lavori conclusi

L’accesso diretto è la modalità più tradizionale e lineare.

In questo caso:

  • l’intervento viene realizzato;
  • al termine dei lavori il Soggetto Responsabile presenta la richiesta di incentivo tramite il Portaltermico;
  • il GSE avvia l’istruttoria e, in caso di esito positivo, procede all’erogazione dell’incentivo.

Le Regole Applicative precisano che l’accesso diretto è sempre ammesso, purché siano rispettati:

  • i requisiti tecnici dell’intervento;
  • le condizioni di ammissibilità del soggetto;
  • i termini temporali per la presentazione della domanda.

Questa modalità è spesso utilizzata quando:

  • i lavori sono già finanziati;
  • non è necessario “bloccare” l’incentivo prima dell’esecuzione;
  • l’intervento è semplice e ben delimitato.

I limiti dell’accesso diretto per le Pubbliche Amministrazioni

Per le Pubbliche Amministrazioni, tuttavia, l’accesso diretto presenta alcuni limiti pratici:

  • l’assenza di una prenotazione preventiva dell’incentivo;
  • la necessità di anticipare integralmente le risorse finanziarie;
  • una minore integrazione con la fase di programmazione degli interventi.

È proprio per superare questi limiti che il Conto Termico 3.0 valorizza in modo significativo la modalità di prenotazione, rendendola uno degli strumenti cardine per la PA.

Accesso tramite prenotazione: lo strumento di programmazione del CT 3.0

La prenotazione degli incentivi consente di avviare il percorso di incentivazione prima della realizzazione degli interventi, introducendo una logica di pianificazione che si adatta meglio alle esigenze del settore pubblico.

Attraverso la prenotazione:

  • l’incentivo viene “impegnato” dal GSE;
  • la PA ottiene una maggiore certezza finanziaria;
  • è possibile accedere a contributi anticipati, in particolare per la diagnosi energetica.

Le Regole Applicative individuano in modo puntuale i casi in cui la prenotazione è ammessa, richiamando l’art. 14, comma 2, lettera b) del Decreto.

I quattro casi di prenotazione previsti dalle Regole

La prenotazione è consentita esclusivamente in presenza di uno dei seguenti presupposti:

Caso i)
Presenza di una diagnosi energetica, redatta secondo i requisiti normativi, accompagnata da un atto amministrativo con cui la PA si impegna a realizzare almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi.

Caso ii)
Presenza di un contratto di prestazione energetica (EPC) con una ESCO certificata, che assume il ruolo di Soggetto Responsabile.

Caso iii)
Presenza di un contratto di prestazione energetica, di un contratto di fornitura integrata per la riqualificazione energetica o di un partenariato pubblico-privato (PPP), da cui siano chiaramente desumibili le spese ammissibili.

Caso iv)
Presenza di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori, unitamente al verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Le Regole sottolineano che al di fuori di queste fattispecie la prenotazione non è ammessa, a tutela della coerenza e della tracciabilità del meccanismo.

Prenotazione e contributi anticipati

Uno degli elementi più rilevanti collegati alla prenotazione è la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni e per gli ETS non economici, di accedere a contributi anticipati.

In particolare:

  • è previsto un contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica;
  • tale contributo è finalizzato alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati;
  • la spesa della diagnosi, se coperta da contributo anticipato, non può essere nuovamente considerata tra le spese ammissibili degli interventi successivi.

Questo meccanismo rafforza il ruolo della diagnosi come strumento di programmazione, ma richiede una gestione attenta delle fasi e delle spese.

Una scelta strategica, non solo procedurale

Le Regole Applicative rendono evidente che la scelta tra accesso diretto e prenotazione non è una semplice opzione amministrativa.

Per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare, la prenotazione:

  • consente una migliore pianificazione finanziaria;
  • si integra con i processi decisionali interni;
  • riduce il rischio di interventi estemporanei o scollegati da una visione energetica complessiva.

L’accesso diretto resta uno strumento utile e legittimo, ma il Conto Termico 3.0 mostra chiaramente una preferenza sistemica per gli interventi programmati, coerenti e supportati da una diagnosi energetica.

 

  1. La diagnosi energetica come perno del Conto Termico 3.0

Se c’è un elemento che distingue in modo netto il Conto Termico 3.0 dalle precedenti edizioni, questo è il ruolo attribuito alla diagnosi energetica.
Nelle Regole Applicative, la diagnosi non è trattata come un semplice adempimento tecnico, ma come lo strumento cardine di programmazione, selezione e verifica degli interventi.

Il Conto Termico 3.0 segna quindi un cambio di paradigma:
non si parte più dall’intervento per poi giustificarlo energeticamente, ma si parte dall’analisi dell’edificio per costruire interventi coerenti, motivati e verificabili.

Diagnosi energetica: da obbligo normativo a strumento decisionale

Le Regole Applicative chiariscono che la diagnosi energetica deve essere:

  • redatta nel rispetto del D.Lgs. 102/2014;
  • riferita allo specifico edificio oggetto di intervento;
  • finalizzata all’individuazione di interventi concretamente realizzabili, coerenti con quelli incentivabili dal Conto Termico.

Non si tratta quindi di un documento descrittivo o meramente conoscitivo, ma di un’analisi che deve:

  • individuare le criticità energetiche;
  • valutare le prestazioni dell’edificio e degli impianti;
  • proporre interventi compatibili con il quadro normativo e incentivabile.

In questo senso, la diagnosi diventa il ponte tra analisi tecnica e decisione amministrativa.

Quando la diagnosi è obbligatoria

Le Regole Applicative individuano in modo chiaro i casi in cui la diagnosi energetica è obbligatoria, pena la decadenza dal diritto all’incentivo.

In particolare:

  • è obbligatoria per l’accesso tramite prenotazione in diverse fattispecie;
  • è obbligatoria per interventi realizzati su edifici dotati di impianti di climatizzazione con potenza nominale totale pari o superiore a 200 kWt;
  • è obbligatoria nei casi in cui è richiesta la verifica del miglioramento della prestazione energetica.

A questi casi si aggiunge un elemento di natura sostanziale:
la diagnosi è il presupposto tecnico che consente al GSE di valutare la coerenza complessiva dell’intervento.

Il contributo anticipato per la diagnosi: una leva strategica per la PA

Uno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 è l’introduzione (e il rafforzamento operativo) del contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica, riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici.

Questo contributo:

  • è erogato prima della realizzazione degli interventi;
  • copre le spese sostenute per la diagnosi;
  • è finalizzato alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento.

Il messaggio che emerge dalle Regole Applicative è chiaro:
la diagnosi non è più un costo “a perdere”, ma una fase incentivata, riconosciuta come investimento strategico.

Un principio fondamentale: la non cumulabilità della spesa

Le Regole Applicative introducono però un principio altrettanto chiaro e spesso sottovalutato:
se la Pubblica Amministrazione ottiene il contributo anticipato per la diagnosi energetica, la spesa della diagnosi non può essere nuovamente considerata tra le spese ammissibili degli interventi successivi.

Questo vale:

  • per l’intervento o gli interventi realizzati subito dopo;
  • anche per eventuali interventi successivi, realizzati in annualità diverse ma ricompresi nella stessa diagnosi.

Questo principio rafforza la separazione tra:

  • fase di analisi e programmazione;
  • fase di progettazione ed esecuzione.

E impone una gestione rigorosa e consapevole delle spese tecniche.

Diagnosi e qualità dell’istruttoria

Dal punto di vista del GSE, la diagnosi energetica diventa uno degli strumenti principali di valutazione in fase istruttoria.

Attraverso la diagnosi, il GSE verifica:

  • la coerenza tra edificio, intervento e risultati attesi;
  • la congruità tecnica delle soluzioni proposte;
  • l’effettiva giustificazione dell’intervento rispetto alla situazione ante-operam.

Una diagnosi debole, generica o scollegata dagli interventi proposti rappresenta uno dei principali fattori di rischio in istruttoria.

Al contrario, una diagnosi ben strutturata:

  • rafforza la solidità della richiesta;
  • riduce il rischio di integrazioni o rigetti;
  • facilita la valutazione complessiva del progetto.

La diagnosi come strumento di politica energetica locale

Letta nel suo insieme, l’impostazione delle Regole Applicative suggerisce una visione più ampia:
la diagnosi energetica non è solo funzionale al singolo incentivo, ma può diventare uno strumento di pianificazione energetica locale.

Per una Pubblica Amministrazione, una diagnosi ben impostata può:

  • guidare interventi pluriennali;
  • supportare scelte di investimento progressive;
  • favorire un approccio sistemico alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

In questo senso, il Conto Termico 3.0 non incentiva solo interventi, ma metodologie di lavoro più mature e consapevoli.

 

  1. Spese ammissibili e spese tecniche: criteri e limiti operativi

Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 affrontano il tema delle spese ammissibili con un’impostazione volutamente prudente: non introducono tabelle rigide o percentuali predefinite, ma definiscono criteri, principi e vincoli operativi che diventano determinanti in fase di istruttoria.

Questo approccio richiede maggiore consapevolezza da parte dei tecnici e delle Pubbliche Amministrazioni, ma consente anche una maggiore adattabilità alle diverse tipologie di intervento.

Il principio generale di ammissibilità della spesa

Il principio di base è chiaro:
sono ammissibili le spese direttamente connesse alla realizzazione degli interventi incentivabili.

Le Regole Applicative specificano che le spese devono essere:

  • effettivamente sostenute;
  • documentate con fatture e pagamenti tracciabili;
  • coerenti con l’intervento realizzato;
  • congrue rispetto ai valori di mercato.

Non è sufficiente che una spesa sia “tecnica” o “professionale”: deve essere necessaria all’intervento e giustificabile sul piano tecnico ed economico.

Le prestazioni professionali tra le spese ammissibili

All’interno delle spese ammissibili rientrano espressamente le prestazioni professionali, purché connesse alla realizzazione degli interventi incentivati.

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

  • progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
  • direzione lavori;
  • coordinamento della sicurezza;
  • collaudi e verifiche;
  • asseverazioni tecniche;
  • attestati di prestazione energetica;
  • attività tecnico-amministrative strettamente correlate all’intervento.

Questo riconoscimento è particolarmente rilevante per le Pubbliche Amministrazioni, perché consente di valorizzare l’intero processo tecnico e non solo la fornitura o l’installazione delle tecnologie.

L’assenza di percentuali massime: un limite solo apparente

Un aspetto spesso oggetto di discussione è l’assenza, nelle Regole Applicative, di:

  • percentuali massime per le spese tecniche;
  • tariffe professionali di riferimento;
  • soglie automatiche di ammissibilità.

Questa assenza non è una lacuna, ma una scelta consapevole del legislatore e del GSE.

Il controllo sulle spese tecniche non avviene ex ante tramite percentuali fisse, ma:

  • ex post, in fase di istruttoria;
  • sulla base della congruità;
  • in relazione alla complessità dell’intervento;
  • tenendo conto delle pratiche di mercato.

Ne deriva che la responsabilità si sposta:

  • dal rispetto di un limite numerico;
  • alla qualità della motivazione tecnica ed economica della spesa.

Congruità e coerenza: i due criteri decisivi

Dalla lettura delle Regole Applicative emerge chiaramente che i due criteri centrali utilizzati dal GSE sono:

Congruità
La spesa deve essere proporzionata:

  • al valore complessivo dell’intervento;
  • alla complessità tecnica;
  • al livello di approfondimento richiesto.

Coerenza
La prestazione professionale deve essere:

  • direttamente collegata all’intervento incentivato;
  • riconoscibile nella documentazione tecnica;
  • riscontrabile nella fattura e negli elaborati prodotti.

Spese formalmente corrette ma scollegate dall’intervento o sovradimensionate rispetto allo stesso rappresentano uno dei principali fattori di criticità in istruttoria.

Il caso delle ESCO: un vincolo rafforzato

Quando l’intervento è realizzato tramite ESCO, le Regole Applicative introducono un vincolo particolarmente stringente:
l’incentivo del Conto Termico non può costituire utile per la ESCO.

Questo principio ha ricadute dirette anche sulle spese tecniche:

  • le voci di costo devono essere chiaramente distinguibili;
  • le prestazioni professionali devono risultare effettive e documentate;
  • l’incentivo non deve alterare l’equilibrio economico del contratto a danno della PA.

Il GSE richiede espressamente che dalla documentazione emerga che l’incentivo:

  • non incide sul canone;
  • non rappresenta una componente di profitto.

Diagnosi energetica e spese tecniche: una separazione netta

Un punto operativo fondamentale riguarda il rapporto tra diagnosi energetica e spese tecniche.

Le Regole Applicative stabiliscono che:

  • se la diagnosi energetica è coperta da contributo anticipato,
  • la relativa spesa non può essere inclusa tra le spese ammissibili degli interventi successivi.

Questa separazione impone una gestione attenta:

  • delle fatture;
  • dei capitoli di spesa;
  • delle tempistiche.

Confondere le due fasi o sovrapporre le voci di costo espone la richiesta a contestazioni o riduzioni dell’incentivo.

Un approccio che premia la qualità, non l’automatismo

Nel complesso, il sistema delineato dal Conto Termico 3.0 non premia chi “massimizza” le spese tecniche, ma chi le giustifica.

La mancanza di limiti rigidi:

  • aumenta la responsabilità di progettisti e PA;
  • ma consente di riconoscere adeguatamente interventi complessi;
  • valorizza la competenza tecnica e la corretta impostazione documentale.

È un modello che richiede maggiore attenzione, ma che favorisce interventi meglio progettati e più solidi in istruttoria.

 

  1. Implicazioni pratiche per tecnici, Pubbliche Amministrazioni ed Energy Manager

Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 non si limitano a disciplinare l’accesso agli incentivi, ma delineano in modo piuttosto chiaro un nuovo modello operativo per la riqualificazione energetica, soprattutto nel settore pubblico.

Le implicazioni pratiche non riguardano solo le procedure, ma il modo stesso di concepire, progettare e programmare gli interventi.

Per i tecnici: più responsabilità, più centralità

Per progettisti, consulenti ed esperti in gestione dell’energia, il Conto Termico 3.0 segna un rafforzamento del ruolo tecnico, ma anche un aumento delle responsabilità.

Il sistema:

  • premia diagnosi energetiche ben strutturate;
  • valorizza la coerenza tra analisi, progetto e risultati attesi;
  • espone maggiormente a verifiche di congruità e coerenza.

Il tecnico non è più solo colui che “assevera” un intervento, ma diventa:

  • il costruttore del percorso incentivante;
  • il garante della solidità tecnica della richiesta;
  • un interlocutore chiave nella fase istruttoria.

Questo richiede:

  • maggiore attenzione alla qualità dei documenti;
  • chiarezza nella separazione delle fasi (diagnosi, progettazione, esecuzione);
  • consapevolezza dei criteri utilizzati dal GSE in istruttoria.

Per le Pubbliche Amministrazioni: dalla logica dell’intervento alla logica del programma

Per le Pubbliche Amministrazioni, il Conto Termico 3.0 rappresenta un’opportunità importante, ma solo se utilizzato con un approccio programmatorio.

Le Regole Applicative spingono chiaramente verso:

  • una pianificazione energetica per edifici o gruppi di edifici;
  • l’utilizzo della diagnosi come strumento decisionale;
  • una maggiore integrazione tra uffici tecnici, amministrativi e finanziari.

La possibilità di accedere alla prenotazione e ai contributi anticipati consente alle PA di:

  • ridurre l’incertezza finanziaria;
  • anticipare le scelte progettuali;
  • strutturare interventi coerenti nel tempo.

Al contrario, un utilizzo episodico o emergenziale dello strumento rischia di:

  • aumentare la complessità amministrativa;
  • ridurre l’efficacia dell’incentivo;
  • esporre a criticità in istruttoria.

Il ruolo dell’Energy Manager: regista del processo

All’interno di questo quadro, la figura dell’Energy Manager assume un ruolo centrale.

Il Conto Termico 3.0 valorizza competenze tipiche dell’Energy Manager:

  • analisi dei consumi;
  • lettura critica delle diagnosi energetiche;
  • definizione delle priorità di intervento;
  • valutazione costi–benefici;
  • coordinamento tra soggetti interni ed esterni.

L’Energy Manager diventa il punto di raccordo tra:

  • strategia energetica dell’ente;
  • strumenti incentivanti disponibili;
  • scelte tecniche e amministrative.

In molti casi, è proprio questa figura a poter trasformare il Conto Termico da semplice incentivo a leva strutturale di efficientamento.

Attenzione a errori ricorrenti

Le Regole Applicative, lette in controluce, aiutano anche a individuare alcuni errori ricorrenti da evitare:

  • trattare la diagnosi come un documento formale e non come base decisionale;
  • confondere o sovrapporre spese di diagnosi e spese di progettazione;
  • sottovalutare il ruolo della congruità delle spese tecniche;
  • utilizzare contratti con ESCO senza una chiara distinzione tra costi e utile;
  • scegliere la modalità di accesso senza una valutazione preventiva delle implicazioni.

Il Conto Termico 3.0 non penalizza l’errore tecnico in sé, ma l’incoerenza complessiva del progetto.

Un incentivo che richiede metodo

La lezione più importante che emerge dalle Regole Applicative del Conto Termico 3.0 è che non si tratta di uno strumento “automatico”.

È un incentivo che:

  • richiede metodo;
  • premia la programmazione;
  • valorizza la competenza tecnica;
  • tutela l’interesse pubblico.

Per tecnici, Pubbliche Amministrazioni ed Energy Manager, il vero vantaggio non sta solo nell’incentivo economico, ma nella possibilità di utilizzare il Conto Termico 3.0 come struttura di riferimento per una gestione più consapevole ed efficace dell’energia.

 

Conclusioni

La pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0 segna il passaggio definitivo dalla norma alla pratica.
Con questo documento, il meccanismo incentivante assume una fisionomia chiara, operativa e, soprattutto, più matura rispetto al passato.

Il quadro che emerge non è quello di un incentivo semplificato o automatico, ma di uno strumento strutturato, pensato per accompagnare interventi programmati, tecnicamente coerenti e amministrativamente solidi, in particolare nel settore pubblico.

Il Conto Termico 3.0 rafforza tre messaggi fondamentali:

  • la diagnosi energetica diventa il punto di partenza obbligato e qualificante delle scelte di investimento;
  • la programmazione prevale sull’intervento episodico;
  • la qualità tecnica e documentale è il vero fattore abilitante dell’incentivo.

Per le Pubbliche Amministrazioni, il Conto Termico 3.0 rappresenta un’opportunità concreta per affrontare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio con strumenti finalmente coerenti con i processi decisionali e finanziari degli enti pubblici.
Per i tecnici e gli Energy Manager, è un meccanismo che valorizza competenza, metodo e capacità di visione.

Allo stesso tempo, le Regole Applicative richiedono maggiore consapevolezza: l’assenza di automatismi, la centralità della congruità delle spese e il rigore istruttorio impongono un approccio più strutturato e meno improvvisato.

In questo senso, il Conto Termico 3.0 non è solo un incentivo economico, ma uno strumento di governo dell’energia, che può diventare realmente efficace solo se inserito in una strategia energetica complessiva, supportata da competenze tecniche adeguate e da una chiara volontà programmatoria.

La sfida, oggi, non è capire se il Conto Termico 3.0 conviene, ma saperlo utilizzare correttamente.
Chi saprà farlo, potrà trasformare un incentivo in un vero motore di efficientamento e di transizione energetica.

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DM Requisiti Minimi 2025: le 20 differenze più importanti rispetto al DM 2015 – Sintesi tecnica

DM Requisiti Minimi 2025

Il nuovo DM Requisiti Minimi 2025 ridefinisce in modo strutturale la disciplina della prestazione energetica degli edifici, sostituendo e aggiornando molte parti del DM 26 giugno 2015.
In questa sintesi professionale analizziamo i 20 cambiamenti più rilevanti, utili per progettisti, imprese, Pubbliche Amministrazioni e tecnici dell’energia.


1. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici integrate nei requisiti minimi

Il DM 2025 introduce il tema della mobilità elettrica come componente obbligatoria del progetto edilizio.
Punti di ricarica, canalizzazioni, scadenze per edifici nuovi ed esistenti.


2. Aggiornamento delle definizioni tecniche

Nuove definizioni su ponte termico, riflettanza solare e parcheggio adiacente all’edificio.
Eliminano ambiguità applicative delle verifiche.


3. Riforma delle norme tecniche UNI/TS

Arrivano UNI/TS 11300-5 (energia primaria e FER) e UNI/TS 11300-6 (ascensori e trasporto verticale).
Aggiornamento completo delle parti 1–4.


4. Nuova struttura della relazione tecnica

Maggiore documentazione obbligatoria: diagnosi, verifiche termo-igrometriche, asseverazioni, analisi costi-benefici.


5. Verifiche obbligatorie contro muffa e condensa

UNI EN ISO 13788 e 10211 diventano cogenti per tutte le categorie di intervento rilevanti.


6. Analisi costi-benefici per le tecniche passive estive

Cool roof, schermature e strategie bioclimatiche devono essere valutate con motivazione tecnico-economica.


7. Aggiornamento dei requisiti per generatori a biomassa

Obbligo di conformità alla UNI EN 16510, con requisiti più severi di efficienza ed emissioni.


8. Trattamento dell’acqua tecnica e contabilizzazione ACS

Il trattamento acqua diventa requisito minimo.
Negli impianti >35 kW: obbligo di contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria.


9. Obbligo di automazione BACS negli edifici >290 kW

Sistema di gestione e controllo in Classe B secondo UNI EN 15232 / ISO 52120.


10. Termoregolazione per singolo ambiente

Ogni ambiente o zona deve avere un proprio sistema di regolazione.


11. Edificio di Riferimento completamente aggiornato

Nuovi parametri, nuovi fattori di conversione, nuovi servizi energetici e limiti più severi.


12. Requisiti per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di I livello

Obblighi FER riformulati, parametri energetici aggiornati, integrazione di prevenzione incendi e valutazioni strutturali.


13. Nuova definizione di NZEB

Il DM 2025 sostituisce completamente il riferimento al d.lgs. 28/2011 e introduce l’obbligo di valutare le FER secondo d.lgs. 199/2021.


14. Ristrutturazioni importanti di II livello

Nuove verifiche: H’T, Asol/Asup, muffa/condensa, trasmittanze integrate con verifiche dinamiche.


15. Revisione dei limiti di trasmittanza

I limiti diventano parte di un sistema complesso di verifiche, non più valori isolati.


16. Diagnosi energetica obbligatoria negli impianti ≥100 kW

Il progettista deve analizzare alternative, confrontarle economicamente e motivare la scelta finale.


17. Aggiornamento generale degli impianti

Nuovi requisiti per riscaldamento, raffrescamento, ACS, ventilazione, illuminazione e interazione con BACS.


18. Nuovo capitolo dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici

Tabelle di obblighi, canalizzazioni, punti minimi per tipologia A/B, scadenze per edifici esistenti.


19. Aggiornamento integrale dell’Allegato 2 (Norme tecniche)

Il DM sostituisce l’intero allegato e introduce il principio di aggiornamento automatico delle norme (180 giorni).


20. Modifiche agli articoli del DM 2015

Riscritti o soppressi commi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, con effetti su definizioni, norme tecniche e regime transitorio.


Conclusioni

Il DM Requisiti Minimi 2025 rappresenta un salto di scala nella normativa energetica italiana:

  • più severo,

  • più completo,

  • più integrato con le direttive europee,

  • più orientato alla qualità progettuale reale.

Per progettisti e Pubbliche Amministrazioni significa un nuovo modo di concepire la prestazione energetica degli edifici: non più un adempimento, ma un vero processo tecnico multidisciplinare.

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Conto Termico 3.0: cosa emerge dai webinar GSE tra novità, chiarimenti e nodi ancora aperti

Il GSE ha avviato, nelle scorse settimane, un ciclo di webinar dedicati al nuovo Conto Termico 3.0, con l’obiettivo di illustrare le principali novità introdotte dal decreto e accompagnare operatori, Pubbliche Amministrazioni, imprese ed enti del Terzo Settore nella fase di transizione dal precedente Conto Termico 2.0.

Gli incontri, dichiaratamente preliminari rispetto alla pubblicazione delle regole applicative, hanno consentito di chiarire diversi aspetti del nuovo meccanismo incentivante, ma hanno anche messo in evidenza alcuni punti che restano, allo stato attuale, ancora da definire.

Il quadro generale del Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 mantiene la propria natura di incentivo in conto capitale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 900 milioni di euro annui, ripartiti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni.
L’intensità massima dell’incentivo resta fissata, nella generalità dei casi, al 65% delle spese ammissibili, con la possibilità di raggiungere il 100% in specifiche condizioni per edifici pubblici.

Il meccanismo continua a essere “edificio-centrico”: gli interventi incentivabili riguardano esclusivamente edifici esistenti, regolarmente accatastati e dotati di impianto di climatizzazione, e sono suddivisi, come in passato, tra:

  • Titolo II: interventi di incremento dell’efficienza energetica;

  • Titolo III: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Tra le novità più rilevanti figurano l’introduzione di nuovi interventi (fotovoltaico con accumulo e colonnine di ricarica, se abbinati a pompe di calore elettriche), l’eliminazione dell’incentivabilità delle caldaie a condensazione come intervento ordinario e l’estensione della platea dei soggetti ammessi.

Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati

Particolare attenzione è stata dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali il decreto introduce importanti semplificazioni procedurali e nuove opportunità.
Tra queste, l’estensione del perimetro dei soggetti assimilati alle PA (società in house, concessionari di servizi pubblici, Agenzia del Demanio) e il rafforzamento delle modalità di accesso tramite prenotazione, anche in coerenza con il Codice dei contratti pubblici.

Rilevante la conferma dell’incentivo al 100% per:

  • edifici scolastici pubblici;

  • strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

  • edifici di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, a condizione che siano utilizzati per finalità di servizio pubblico.

Su questi aspetti il GSE ha tuttavia più volte richiamato la necessità di attendere le regole applicative per una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo e delle modalità di dimostrazione dell’uso pubblico.

La diagnosi energetica: una delle vere novità

Uno dei temi più discussi nel webinar è stato quello della diagnosi energetica, per la quale il Conto Termico 3.0 introduce un contributo anticipato, riservato alle Pubbliche Amministrazioni.

Il contributo copre il 50% della spesa per la redazione della diagnosi e può essere richiesto tramite una sezione dedicata del portale GSE. Il restante 50% potrà essere recuperato solo a valle della presentazione di una richiesta di incentivo per uno degli interventi individuati nella diagnosi e a conclusione dei lavori.

È stato chiarito che:

  • la diagnosi deve essere finalizzata alla realizzazione di almeno un intervento incentivabile;

  • deve essere redatta in conformità al D.Lgs. 102/2014;

  • può essere richiesta una sola volta per lo stesso edificio prima dell’istanza di incentivo;

  • esistono limiti annuali al numero di richieste per ciascuna PA.

Resta però aperto, e rinviato alle regole applicative, il tema della qualificazione dei soggetti che redigono la diagnosi, in particolare nel rapporto tra ESCO, EGE e requisiti di competenza previsti dalla normativa tecnica UNI CEI EN 16247.

ETS, imprese e nuovi equilibri

Il decreto introduce una distinzione netta tra Enti del Terzo Settore non economici ed ETS economici.
I primi sono assimilati, per molti aspetti, alle Pubbliche Amministrazioni, pur senza accedere alle maggiorazioni al 100% riservate agli edifici di proprietà pubblica.
Gli ETS economici, invece, seguono le regole previste per le imprese, inclusi i vincoli derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

Per le imprese e gli ETS economici viene introdotta una richiesta preliminare obbligatoria prima dell’avvio dei lavori, distinta dalla prenotazione (che resta riservata alle PA). L’intensità dell’incentivo varia in funzione della dimensione dell’impresa, del tipo di intervento e del miglioramento energetico conseguito.

Portale, transitorio e criticità aperte

Il GSE ha annunciato la realizzazione di un nuovo portale dedicato al Conto Termico 3.0, distinto dal Portale Termico 2.0, che continuerà a essere utilizzato per la gestione delle pratiche già presentate.

Ampio spazio è stato riservato al tema del regime transitorio, in particolare per le istanze presentate a cavallo tra i due decreti. Anche su questo fronte, tuttavia, molte risposte definitive sono state rinviate alle regole applicative, attese a breve.

Considerazioni finali

I webinar GSE hanno rappresentato un passaggio utile per inquadrare l’impianto del Conto Termico 3.0 e comprenderne l’evoluzione rispetto al passato. Allo stesso tempo, hanno evidenziato come il nuovo meccanismo presenti significative complessità operative, soprattutto su temi chiave come diagnosi energetiche, cumulabilità degli incentivi e definizione puntuale dei requisiti soggettivi.

Per professionisti, ESCO e Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione delle regole applicative sarà il vero spartiacque tra l’impostazione teorica del decreto e la sua concreta applicazione operativa. Fino ad allora, prudenza e attenzione interpretativa restano indispensabili.

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Attestato di Prestazione Energetica errato? L’acquirente va risarcito.

In un recente caso giudiziario (Tribunale di Trani, Sentenza n. 1955/2022 pubbl. il 30/12/2022), una controversia è sorta a causa di un attestato di prestazione energetica errato (A.P.E.) rilasciato per un immobile. Questa certificazione, che è un documento obbligatorio da allegare all’atto di compravendita, ha influenzato il valore economico dell’immobile venduto.

Il Problema della Certificazione Errata

Nel caso specifico, l’attestato di prestazione energetica allegato all’atto di compravendita attestava l’efficienza energetica dell’immobile in classe D. Questo ha permesso ai venditori di vendere l’immobile al prezzo pattuito e all’acquirente di acquistare un immobile con un valore “energetico” sicuramente ottimale.

Tuttavia, nel corso del giudizio, è emerso che l’attestato di prestazione energetica rilasciato in sede di compravendita non corrispondeva alla realtà. Infatti, è stata accertata l’esistenza di una effettiva discrepanza tra l’attestato di certificazione energetica e la concreta prestazione energetica dell’appartamento in questione.

La Vendita Aliud Pro Aliud

La questione sottoposta al giudice attiene ad una vendita aliud pro alio, che si configura quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. In questo caso, l’immobile consegnato presentava una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata, con conseguente perdita di valore dell’immobile acquistato.

La Sentenza del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la domanda dell’attore e ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni. Tuttavia, ha escluso ogni forma di dolo in capo ai convenuti, attribuendo la discrepanza tra la classe energetica dichiarata e quella effettiva a un errore del certificatore.

La sentenza ha sottolineato che se le parti avessero conosciuto fin dal primo momento la corretta classe energetica, avrebbero sicuramente pattuito un prezzo diverso da quello effettivamente pagato. Pertanto, la domanda dell’attore è stata accolta e i convenuti sono stati condannati al risarcimento dei danni.

Conclusioni

Questo caso sottolinea l’importanza della corretta certificazione energetica nell’ambito delle transazioni immobiliari. Una certificazione errata può portare a una vendita aliud pro alio, con conseguenti ripercussioni legali per il venditore. È quindi fondamentale affidarsi a professionisti competenti per la certificazione energetica degli immobili.

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