FAQ – Domande frequenti sull’ attestato di prestazione energetica

Consulta ulteriori FAQ: FAQ Tecniche

D: È obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica?
R: Sì, l’attestato di certificazione energetica, così come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, è obligatorio in base a quanto disposto dal Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, nei casi ivi previsti. In particolare è obbligatorio nel caso di vendita, permuta, locazione (affitto), nuova costruzione e ristrutturazione. Per maggiori informazioni visita la pagina “Quando è obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica“.

D. Nel caso di edifici a destinazione d’uso magazzino, deposito, box auto, rimessa, autorimessa, stalla, scuderia è obbligatoria l’attestato di prestazione energetica?
R. No, in tutti i questi casi non è obbligatoria.

D: Quali sono i principali riferimenti normativi in materia di pretazione energetica degli edifici?
R: Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi:
Legge 9 gennaio 1991, n.10;
Decreto del Presidente della Repubblica del n.412/1993 integrato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.551/1999;
Direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia;
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm. (versione coordinata ad aprile 2014);
D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici secondo quanto previsto all’art. 18 comma 6 e le disposizioni dell’allegato III;
Direttiva n. 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prestazioni energetiche in edilizia;
Decreto del Presidente della Reppubblica del 2 aprile 2009, n.59;
Ministero dello Sviluppo Economico: D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 di recepimento della direttiva 2009/28/CE relativa alle fonti rinnovabili;
DM 22/11/2012
Dlgs 63/2013
Legge 90/2013
DPR 74/2013
DPR 75/2013
DM 26/06/2015 Linee Guida APE
– DM 26/06/2015 Linee Guida APE Allegato 1
– DM 26/06/2015 Linee Guida APE Appendice a
DM 26/06/2015 Linee Guida APE Appendice b
– DM 26/06/2015 Linee Guida APE Appendice c
– DM 26/06/2015 Linee Guida APE Appendice d

D: Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, Umbria, in merito alla prestazione energetica degli edifici, che disciplina hanno adottato?
R: Tali Regioni non hanno ancora legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici, pertanto si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per l’ attestazione della prestazione energetica degli edifici”. In tutte le altre Regioni vigono le normative regionali che cambiano da regione a regione, ma tutte facenti riferimento al suddetto decreto ministeriale.

D: Per quali edifici è necessario l’attestato di prestazione energetica?
R: La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
– edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
– edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
– edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
– edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
– edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
– edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
– edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
– edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
E’ stato sottolineato che restano esclusi dalla certificazione energetica:
– box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

D: Quale durata di validità ha un attestato di prestazione energetica?
R: Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.6 del DM 26/6/2015, l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. All’attestato di certificazione energetica va allegato (in copia o in originale) il libretto di impianto. In assenza di tale allegato, non potendo verificare la scadenza dell’ultimo adempimento, la validità decade il 31 dicembre dell’anno corrente.

D: Chi deve richiedere l’attestato di prestazione energetica?
R: L’attestato di prestazione energetica deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

D: Chi sostiene le spese dell’attestato di prestazione energetica?
R: Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile.

D: Nel caso di annunci commerciali di vendita degli edifici è obbligatorio far redigere l’attestato di prestazione energetica?
R. Si, è obbligatorio infatti che venga inserito negli annunci commerciali di vendita degli edifici l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di prestazione energetica, con la conseguenza che è necessario far redigere l’attestato da un tecnico abilitato. Non è pertanto possibile compilare l’autodichiarazione in classe G.

D: È obbligatorio inviare l’attestato di prestazione energetica alle Regioni? Sono previste sanzioni in caso di mancata trasmissione di detta documentazione?
R: L’attestato di prestazione energetica deve essere inviato alla Regione o alla Provincia Autonoma competenti per territorio entro 15 gg. dal rilascio (paragrafo 8 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2015). Pur non essendo prevista sanzione in caso di non invio della documentazione in argomento all’Amministrazione competente, le disposizioni previste D.M. 26 giugno 2015 lo impongono in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto è un obbligo di legge.

Qualsiasi altra domanda in merito all’attestato di pretazione energetica in Calabria è possibile porla al seguente indirizzo email: info@studioninarello.it

Prestazione Energetica
Perchè redigere un APE
Quando è obbligatorio redigere un APE?
Come si effettua un’attestato di prestazione energetica
Quali edifici sono soggetti a certificazione energetica?
Il Soggetto Certificatore e il Metodo di Calcolo
Raccomandazioni o Interventi Migliorativi
Riconoscere un APE non a norma

Faq – Domande frequenti sull’APE
Competenze specifiche dell’Ing. Enrico Ninarello
I rischi per il venditore o locatore

Approfondimento
Parcella – Costo dell’attestato di prestazione energetica in Calabria
Esempio di attestato di prestazione energetica
Tutti gli articoli e le news sulla Certificazione Energetica
Ottieni un preventivo

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.