Il Destinazione Italia è legge: cosa cambia per l’APE
Premessa. Il decreto-legge n.145/2013 è stato convertito in legge con la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21-2-2014) che interviene in tema di certificazione energetica modificando il dLgs 192/2005 con i comma 7 e 8 dell’art.1, di seguito riportati.
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
In fase di conversione in legge del decreto sono stati approvati alcuni emendamenti che modificano alcuni aspetti della procedura di certificazione energetica. Proponiamo di seguito un’analisi.
Analisi degli emendamenti approvati.
1.153.(nuova formulazione) approvato
Al comma 7, capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni
Commento. Ottimo emendamento, è stato chiarito un punto che era rimasto sospeso, ribadendo la non derogabilità dell’obbligo.
1.43. approvato
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: l’impresa.
Commento. Rende la definizione di terzo responsabile dell’impianto più chiara, ma sostanzialmente cambia poco.
1.84. approvato
Identico a 1.43.
1.45. approvato
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la lettera a).
Commento. Ottimo. Elimina una disposizione contenuta nella Legge di Stabilità che prevedeva la modifica di un comma già soppresso.
1.132. approvato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da «LM-4» a «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73», e le parole: da «4/S» a «77/S» sono sostituite dalle parole: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;
b) all’articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica» sono aggiunte le parole: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;
c) all’articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da «LM-17» a «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79», e le parole: da «0/S» a «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;
d) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi»;
e) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1»;
f) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE»;
g) all’allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle parole: «80 ore».
Commento. Lettere a), b) e c). Partendo dal presupposto che la redazione di un attestato di prestazione energetica richiede come conoscenze fondamentali le nozioni di materie come fisica tecnica, trasmissione del calore e termodinamica oltre che la conoscenza delle normative UNI TS 11300, risulta difficile comprendere su quali basi didattiche acquisite, un ingegnere automatico, elettronico o informatico, ecc. possa essere in grado di compilare correttamente un A.P.E.. Volendo qualificare ulteriormente tutta la procedura della Certificazione Energetica degli Edifici, il passo da fare era quello di individuare quelle classi di laurea e/o diplomi che attualmente consentono ai tecnici di operare nel settore senza aver seguito un corso, pur non avendone le competenze, basti pensare ai geometri.
Comprensibilmente queste modifiche recepiscono una specifica richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che chiedeva di sanare la posizione di quegli ingegneri vecchio ordinamente, che pur essendo laureati in discipline poco affini con la materia, nel corso degli anni avevano acquisito sul campo una esperienza specifica. Si cita l’esempio dell’Ingegnere laureato in Elettronica che da anni progetta impianti termici ritrovatosi nella condizione di non poter effettuare i calcoli per la redazione dell’APE: un controsenso. Tali posizioni, che esistono, dovevano però essere sanate attraverso il riconoscimento dell’esperienza acquisita e non consegnando un lasciapassare alla professione di certificatore energetico anche a chi non ne ha competenza, basta citare l’esempio dell’Ingegnere laureato in Informatica (ma si possono citare tanti altri indirizzi) che ha sempre lavorato sulla programmazione e sviluppo software, ma d’un colpo si cimenta nel calcolo delle trasmittanze, dei carichi termici, dello studio di fattibilità e del risparmio energetico conseguito grazie ad un intervento sull’edificio o su un impianto. E’ da ritenersi gravemente screditante della credibilità di tutta la materia di certificazione energetica.
Lettera d). Elimina il requisito di indipendenza per i soggetti operanti all’interno di enti pubblici e di organismi di diritto pubblico. Sul tema potrebbe aprirsi ampio dibattito. C’è da chiedersi se, ad esempio, sia giusto che l’Architetto del Comune che ha previsto un intervento di riqualificazione energetica (quindi attuato con denaro pubblico) sia il soggetto più idoneo a qualificare l’opera ottenuta grazie alla propria progettazione. Sembrerebbe difficile.
Lettera e) e g). Ottimo. E’ assolutamente ragionevole che chi abbia già seguito un corso conforme ai contenuti minimi richiesti possa veder sanata la propria posizione. Si ritiene tuttavia sbagliato, in questa ottica, portare le ore da 68 a 80, rendendo di fatto non più conformi i corsi già effettuati. E’ invece assolutamente ineccepibile che i corsi futuri dovranno essere più lunghi e approfonditi.
Lettera f). Nulla da eccepire.
Analisi degli emendamenti presentati in Aula.
1.214. approvato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006, o superiore.
Commento. Buono. E’ un emendamento tecnico che ha fondamento. Si ritiene, tuttavia, che l’ambito dell’applicazione delle regole tecniche per i calcoli debbano rimanere materia delle normative tecniche, semmai proponendo un aggiornamento in questo senso alle UNI TS 11300 che costituiscono la base di calcolo per le risultanze dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Correlati