Preliminare Certificazione Energetica

attoPreliminare Certificazione Energetica – Di seguito un estratto in materia dallo Studio n. 657-2013/C del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il D.L. 63/2013 ha totalmente innovato la disciplina applicabile alle trattative di vendita e di conseguenza anche al preliminare. Ora si può fondatamente sostenere che l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica sussista anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.
Tale conclusione si fonda:
– come disposto dall’art. 6 d.lgs. 192/2005, così modificato dal D.L. 63/2013: “in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime
– sulla disposizione dell’art. 6, c. 8, d.lgs. 192/2005 la quale stabilisce che “nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”.
Pertanto, in forza delle suddette disposizioni, non si potrà più attendere il momento della stipula dell’atto traslativo per dotare l’immobile dell’attestato di prestazione energetica, come invece era ritenuto possibile in precedenza.
Il proprietario, ora è tenuto a dotare l’immobile dell’attestato energetico nel momento stesso in cui decide di metterlo in vendita, al fine di poter rispettare gli obblighi di legge, e ciò, a prescindere dal fatto che, per pubblicizzare la propria intenzione, ricorra o meno ad annunci commerciali.
Infatti egli:
dovrà rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente sin dall’avvio delle trattative, e quindi ben prima della stipula del preliminare, che nella maggior parte dei casi chiude le trattative medesime, ovvero della stipula dell’atto traslativo (qualora le parti decidano di bypassare la fase del preliminare);
nel caso si avvalga di annunci commerciali, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato (giornali, radio, televisione, annunci presso agenzie immobiliari, internet, ecc. ecc.), dovrà riportare negli annunci medesimi gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (desumibili, evidentemente da un attestato di prestazione energetica già predisposto);
dovrà consegnare l’attestato medesimo alla fine delle trattative, ossia, al momento della stipula del preliminare o, in mancanza di un preliminare, una volta raggiunto l’accordo per addivenire alla stipula dell’atto definitivo.
Date queste premesse, è fortemente consigliabile che già dal preliminare risulti con apposita clausola:
– che l’edificio oggetto di cessione è già stato dotato di attestato di prestazione energetica;
– che detto attestato è stato messo dal promittente venditore a disposizione del promissario acquirente sin dall’inizio delle trattative che hanno condotto alla stipula del preliminare medesimo;
qualora il promittente venditore si sia avvalso di annunci commerciali, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, che sono stati debitamente riportati, negli annunci medesimi, l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
– che l’attestato di prestazione energetica è stato consegnato dal promittente venditore al promissario acquirente contestualmente alla stipula del preliminare che chiude le trattative tra gli stessi intercorse;
– che il promissario acquirente ha, pertanto, ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (anticipando, in sostanza, la dichiarazione che dovrà rendere l’acquirente anche nel rogito definitivo).
Potrà essere, anche, opportuno allegare al preliminare così concluso l’attestato di prestazione energetica a tal fine predisposto e ciò al fine di documentare materialmente l’avvenuto rispetto di tutti gli obblighi da osservare nella fase delle trattative, fermo restando che non vi è alcun obbligo di allegazione, con la conseguenza che la mancata allegazione (che, ribadiamo può essere opportuna, ma non è assolutamente obbligatoria) non determina l’applicazione della sanzione pecuniaria; al preliminare, infatti, in quanto contratto privo di effetti traslativi, non si applica la disciplina dettata dall’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005.

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